Regolamento (UE) 2016/1400
Regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione, del 10 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra la direttiva 2014/59/UE stabilendo quali informazioni minime debbano essere incluse nel piano di riorganizzazione aziendale presentato dopo la risoluzione e nella relazione sui progressi dell’attuazione. L’obiettivo è consentire all’autorità di risoluzione e all’autorità competente di valutare la credibilità della strategia, la sua compatibilità con gli obiettivi della risoluzione e la capacità dell’ente di tornare sostenibile nel lungo periodo. Il testo disciplina inoltre definizioni, contenuti finanziari, analisi di scenario, tappe di attuazione, possibilità di modifica del piano e obblighi di reporting periodico.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo dei piani di riorganizzazione aziendale e delle relazioni sui progressi nell’ambito della risoluzione bancaria.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE (BRRD), ossia soggetti sottoposti a risoluzione dopo l’applicazione dello strumento del bail-in. Vincola, in particolare, l’organo di amministrazione o le persone nominate ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, nonché l’autorità di risoluzione e l’autorità competente ai fini della valutazione del piano e del monitoraggio della sua attuazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche di regolamentazione sul piano di riorganizzazione aziendale e sulle relazioni di avanzamento
Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/59/UE (BRRD) fissando regole dettagliate sul contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da predisporre dopo l’applicazione dello strumento del bail-in, nonché sul contenuto minimo delle relazioni periodiche sui progressi. La logica del testo è consentire all’autorità di risoluzione e all’autorità competente di verificare che la ristrutturazione sia credibile, prudente e idonea a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità risolta.
Ambito soggettivo e finalità
Le disposizioni riguardano gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, cioè soggetti per i quali sia stata avviata la risoluzione e che devono elaborare un piano di riorganizzazione aziendale. Il piano deve coprire il periodo di riorganizzazione, definito come l’intervallo ragionevole tra l’applicazione del bail-in e il momento in cui l’ente dovrebbe aver ristabilito la propria sostenibilità economica a lungo termine. Il regolamento sottolinea che la ristrutturazione deve affrontare le cause del dissesto, ma anche eventuali ulteriori debolezze che potrebbero compromettere la tenuta futura del modello di business.
Contenuti minimi della strategia di riorganizzazione
L’articolo 2 richiede una ricostruzione storica e finanziaria delle cause delle difficoltà, inclusi gli indicatori di performance peggiorati prima della risoluzione e le ragioni del deterioramento. Il piano deve inoltre descrivere le misure di prevenzione e gestione delle crisi eventualmente adottate e indicare in modo organico la strategia di riorganizzazione, con riferimento al modello di business riorganizzato, alle misure di attuazione a livello di gruppo, entità e linea di business, alla durata del periodo di riorganizzazione, alle tappe fondamentali, ai rapporti con le autorità e alla gestione degli stakeholder, incluse le strategie di comunicazione interna ed esterna.
In caso di liquidazione o vendita di parti dell’ente, il piano deve identificare con precisione le attività o linee di business interessate, il metodo di dismissione, le ipotesi di base, le eventuali perdite, la tempistica e gli eventuali flussi finanziari o servizi tra la parte ceduta e quella residua. I proventi da disinvestimento devono essere stimati con prudenza, su basi affidabili come perizie o riferimenti di mercato, tenendo conto della probabilità di perdite.
Informazioni finanziarie, requisiti prudenziali e sostenibilità economica
L’articolo 3 impone una proiezione completa dei risultati finanziari durante il periodo di riorganizzazione. Il piano deve includere i costi e l’impatto della riorganizzazione sul conto economico e sullo stato patrimoniale, il fabbisogno di funding e le possibili fonti di finanziamento, la capacità di coprire tutti i costi e conseguire un rendimento finanziario accettabile entro la fine del periodo, uno stato patrimoniale post-risoluzione coerente con la nuova struttura debitoria e patrimoniale e con le svalutazioni determinate ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, oltre a proiezioni dei principali indicatori finanziari a livello di gruppo, entità e business line.
Il piano deve anche descrivere le azioni necessarie per garantire il rispetto di tutti i requisiti prudenziali e normativi applicabili in prospettiva futura, compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
Analisi di fattibilità e scenari alternativi
L’articolo 4 richiede che il piano contenga informazioni sufficienti per valutare la fattibilità delle misure proposte. Devono essere illustrate le ipotesi macroeconomiche e di mercato dello scenario di base, confrontate con parametri settoriali appropriati, e deve essere spiegato perché siano state scelte determinate misure rispetto ad alternative possibili. Il piano deve inoltre contenere l’analisi di scenari alternativi, compreso lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, assicurando che il ripristino della sostenibilità sia possibile in tutti gli scenari, pur potendo variare tempi, misure e risultati.
Per ciascuno degli scenari estremi occorre fornire una sintesi delle ipotesi di fondo, delle proiezioni di conto economico e stato patrimoniale e dei principali indicatori finanziari. Il regolamento insiste così su un approccio prudente e verificabile, orientato a fornire all’autorità una base solida di controllo.
Attuazione del piano e possibilità di correzione
L’articolo 5 prevede che il piano contenga tappe di attuazione e indicatori di performance specifici, almeno su base trimestrale. Le tappe e gli indicatori possono essere corretti secondo un meccanismo formalizzato. Se l’organo di amministrazione o le persone nominate ritengono che una misura o la strategia nel suo complesso non sia più idonea a contribuire al ripristino della sostenibilità economica entro i termini previsti, possono modificarla, ma le modifiche devono essere comunicate all’autorità di risoluzione e all’autorità competente tramite la relazione sui progressi, o mediante relazione straordinaria in caso di urgenza.
Le deviazioni dall’attuazione del piano sono consentite solo dopo approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/59/UE.
Relazione sui progressi compiuti e monitoraggio
L’articolo 6 disciplina il contenuto minimo della relazione sui progressi compiuti da presentare all’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE. La relazione deve descrivere le tappe raggiunte, le misure attuate e il confronto con gli effetti attesi nel piano, i risultati effettivi rispetto alle previsioni e alle relazioni precedenti, le ragioni di eventuali ritardi o mancate realizzazioni e le azioni correttive proposte.
Devono inoltre essere segnalate eventuali altre problematiche che possano ostacolare il ripristino della sostenibilità a lungo termine, le prossime misure e la probabilità della loro realizzazione, proiezioni finanziarie aggiornate e, se necessario, proposte di modifica di misure, tappe o indicatori. Le autorità di risoluzione mantengono un potere di richiesta informazioni in ogni momento, rafforzando il controllo sull’esecuzione del piano.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
Definisce il "periodo di riorganizzazione" come il periodo ragionevole tra l’applicazione del bail-in e il momento in cui l’ente o l’entità dovrebbe aver ripristinato la sostenibilità economica a lungo termine. Definisce inoltre lo "scenario di base" come lo scenario considerato più probabile dall’organo di amministrazione o dalle persone nominate per gestire l’ente o l’entità nel processo di ripristino.
Contenuti della strategia di riorganizzazione
Il piano deve includere un resoconto storico-finanziario delle cause delle difficoltà, una sintesi delle misure di prevenzione e gestione delle crisi eventualmente adottate e una descrizione della strategia di riorganizzazione e delle misure per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine. La strategia deve coprire modello di business riorganizzato, attuazione a livello di gruppo/entità/linea di business, durata del periodo di riorganizzazione, tappe fondamentali, interazione con le autorità e strategie di coinvolgimento e comunicazione verso le parti interessate.
Liquidazione o vendita di parti dell’ente
Quando il piano prevede liquidazione o vendita di parti dell’ente o dell’entità, deve indicare entità o linee di business interessate, metodo di liquidazione/vendita, ipotesi e perdite previste, tempistica e eventuali finanziamenti o servizi tra la parte ceduta e il resto del gruppo. I proventi da disinvestimento vanno stimati in modo prudente su basi affidabili, tenendo conto del rischio di perdite.
Misure per le attività non cedute
Per le parti non destinate a liquidazione o vendita, il piano deve indicare come rimediare alle carenze operative o di performance che possano incidere sulla sostenibilità a lungo termine, anche se non collegate direttamente al dissesto originario. Le misure devono essere coerenti con punti di forza e debolezza dell’ente e con il contesto economico e di mercato.
Uso di informazioni da piano di risanamento o di risoluzione
La strategia di riorganizzazione può incorporare misure già individuate nel piano di risanamento o nel piano di risoluzione, purché il piano di risoluzione sia accessibile all’ente e le misure restino valide dopo la risoluzione. Ciò non impone all’autorità di risoluzione di condividere il piano di risoluzione con l’organo di amministrazione o con le persone nominate ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Informazioni finanziarie previsionali e requisiti prudenziali
Il piano deve contenere i risultati finanziari previsti durante il periodo di riorganizzazione, inclusi costi e impatti su conto economico e stato patrimoniale, fabbisogno e fonti di finanziamento, capacità di coprire tutti i costi e conseguire un rendimento accettabile, stato patrimoniale post-risoluzione e proiezioni dei principali indicatori finanziari. Deve inoltre indicare le azioni per soddisfare quanto prima possibile e comunque entro la fine del periodo di riorganizzazione tutti i requisiti prudenziali e normativi, incluso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
Valutazione della sostenibilità economica e analisi di scenario
Il piano deve fornire elementi sufficienti per valutare la fattibilità delle misure proposte, incluse le ipotesi macroeconomiche e di mercato dello scenario di base, il confronto con parametri settoriali e una spiegazione delle eventuali strategie alternative considerate e delle ragioni della scelta finale. Deve contenere anche un’analisi di scenari alternativi, includendo scenario più favorevole e meno favorevole, con sintesi delle ipotesi, proiezioni di conto economico e stato patrimoniale e principali indicatori finanziari per ciascuno scenario.
Attuazione, tappe e correzioni
Il piano deve prevedere tappe di attuazione e indicatori di prestazione specifici, almeno su base trimestrale. L’organo di amministrazione o le persone nominate possono modificare strategia o misure se l’attuazione non può più contribuire al ripristino della sostenibilità nei tempi previsti; le modifiche vanno comunicate all’autorità di risoluzione e all’autorità competente nella relazione sui progressi, o con relazioni straordinarie in caso di urgenza. Deviazioni dal piano sono consentite solo previa approvazione secondo la procedura dell’articolo 52, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/59/UE.
Relazione sui progressi compiuti
La relazione da presentare all’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE deve contenere revisione e valutazione dei progressi: tappe raggiunte, misure realizzate e confronto con il piano; risultati effettivi e confronto con previsioni e relazioni precedenti; motivi di eventuali ritardi o mancate tappe e proposte correttive; altre questioni che possano impedire il ripristino della sostenibilità; prossime misure e probabilità di realizzazione; proiezioni finanziarie aggiornate; eventuali proposte di modifica di misure, tappe o indicatori.
Poteri di richiesta informazioni delle autorità
Le autorità di risoluzione possono chiedere in qualsiasi momento all’organo di amministrazione o alle persone nominate informazioni sull’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, rafforzando il monitoraggio continuo dell’esecuzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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