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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/699

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione, del 10 maggio 2016, che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32016R0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il 2016, i massimali di bilancio nazionali relativi ai principali regimi di pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. I massimali sono fissati per ciascuno Stato membro e per ciascun regime interessato, con specifiche previsioni anche per il sostegno ai giovani agricoltori e per il sostegno accoppiato facoltativo. L’atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2016 per garantire coerenza con l’anno di domanda 2016.

Fissazione dei massimali di bilancio per il 2016 relativi a taluni regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che, nell’anno di domanda 2016, attuano uno o più regimi di sostegno diretto disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. L’atto determina i massimali nazionali annui e, per il pagamento giovani agricoltori, anche gli importi massimi applicabili; non disciplina invece i criteri sostanziali di ammissibilità dei singoli agricoltori, già stabiliti dal regolamento di base. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei massimali di bilancio per il 2016 per taluni regimi di sostegno diretto della PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione stabilisce, per l’anno 2016, i massimali nazionali annui applicabili a diversi regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. L’obiettivo è assicurare, per ciascuno Stato membro interessato, la corretta allocazione delle risorse finanziarie destinate ai pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune, coerentemente con le opzioni attivate dagli Stati membri.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare sugli articoli 22, 36, 42, 47, 49, 51 e 53, che disciplinano i principali regimi di pagamento diretto. I considerando chiariscono che i massimali 2016 devono essere calcolati partendo dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento di base e, a seconda del regime, sottraendo o applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri. Per il pagamento verde, il massimale è pari al 30 % del massimale nazionale; per il pagamento giovani agricoltori si applica anche il limite massimo del 2 %.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente gli Stati membri che, nell’anno di domanda 2016, applicano uno o più dei seguenti regimi:

  • regime di pagamento di base;
  • regime di pagamento unico per superficie;
  • pagamento ridistributivo;
  • pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
  • pagamento per zone soggette a vincoli naturali;
  • pagamento per i giovani agricoltori;
  • sostegno accoppiato facoltativo.

Non introduce nuovi requisiti di ammissibilità per gli agricoltori, ma determina i limiti finanziari nazionali entro i quali i regimi possono essere finanziati nel 2016. L’allegato riporta i massimali solo per gli Stati membri che hanno effettivamente attivato il relativo regime.

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

Per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base, il massimale nazionale annuo 2016 è fissato sottraendo dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 i massimali destinati ai regimi di cui agli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Per il regime di pagamento unico per superficie vale la medesima logica di calcolo, senza il richiamo all’articolo 22, paragrafo 2, ma sempre partendo dall’allegato II e deducendo i massimali destinati agli altri regimi.

Pagamento ridistributivo, pagamento verde, zone con vincoli naturali e sostegno accoppiato

Per il pagamento ridistributivo, il massimale nazionale annuo è fissato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il massimale 2016 è pari al 30 % del massimale nazionale stabilito nell’allegato II.

Per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il massimale dipende anch’esso dalla percentuale notificata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1. Per il sostegno accoppiato facoltativo, il massimale nazionale annuo è determinato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1.

Pagamento per i giovani agricoltori

Il regolamento dedica particolare attenzione al pagamento per i giovani agricoltori. Il massimale nazionale annuo è fissato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, e non può superare il 2 % del massimale annuo di cui all’allegato II del regolamento di base. Inoltre, l’articolo 1 stabilisce anche gli importi massimi per il 2016 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Il considerando 7 chiarisce che, se l’importo totale richiesto per il 2016 in uno Stato membro supera il massimale di cui all’articolo 51, paragrafo 4, la differenza deve essere finanziata dallo Stato membro stesso secondo l’articolo 51, paragrafo 2, nel rispetto dell’importo massimo previsto. Per questo motivo l’allegato contiene due tabelle distinte: una per il massimale del regime e una per l’importo massimo del pagamento.

Allegato: massimali per Stato membro

L’allegato riporta le cifre, espresse in migliaia di euro, per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato nel 2016. Le tabelle coprono:

  • il regime di pagamento di base per i principali Stati membri che lo applicano;
  • il regime di pagamento unico per superficie per gli Stati membri che lo hanno mantenuto;
  • il pagamento ridistributivo solo per gli Stati membri che lo concedono;
  • il pagamento verde per gli Stati membri che lo applicano;
  • il pagamento per zone soggette a vincoli naturali, indicato nel 2016 solo per la Danimarca;
  • il pagamento per i giovani agricoltori e i corrispondenti importi massimi;
  • il sostegno accoppiato facoltativo per gli Stati membri che lo hanno attivato.

Tra i dati più rilevanti per l’Italia, l’allegato indica, per il 2016: 2.314.333 migliaia di euro per il regime di pagamento di base; 1.155.242 per il pagamento verde; 38.508 per il massimale del pagamento giovani agricoltori; 77.016 come importo massimo per i giovani agricoltori; 423.589 per il sostegno accoppiato facoltativo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 1° gennaio 2016. La retrodatazione è giustificata dall’esigenza di allineare i massimali di bilancio all’anno di domanda 2016, assicurando coerenza tra disciplina sostanziale e copertura finanziaria. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei massimali per i regimi di pagamento diretto

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione dei massimali nazionali annui 2016 relativi al regime di pagamento di base (art. 22, par. 1, regolamento (UE) n. 1307/2013), al regime di pagamento unico per superficie (art. 36, par. 4), al pagamento ridistributivo (art. 42, par. 2), al pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (art. 47, par. 3), al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (art. 49, par. 2), al pagamento per i giovani agricoltori (art. 51, par. 4) e al sostegno accoppiato facoltativo (art. 53, par. 7).

Importi massimi per i giovani agricoltori

Per il pagamento ai giovani agricoltori, l’articolo 1 stabilisce anche gli importi massimi per il 2016 di cui all’art. 51, par. 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fissati al punto VII dell’allegato. Il regolamento richiama il limite del 2 % del massimale annuo dell’allegato II del regolamento di base e prevede che, se la domanda totale supera il massimale di cui all’art. 51, par. 4, lo Stato membro copra la differenza secondo l’art. 51, par. 2, nel rispetto dell’importo massimo nazionale previsto.

Criteri di calcolo dei massimali nazionali

I considerando spiegano la logica di determinazione dei massimali: per il pagamento di base e il regime di pagamento unico per superficie, si parte dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e si detraggono i massimali destinati ai regimi di cui agli articoli 42, 47, 49, 51 e 53; per il pagamento ridistributivo, il massimale è determinato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro; per il pagamento verde (clima e ambiente) il massimale corrisponde al 30 % del massimale nazionale; per il pagamento per zone svantaggiate e per il sostegno accoppiato, il massimale dipende dalla percentuale notificata dallo Stato membro ai sensi delle rispettive disposizioni.

Allegato con i massimali per Stato membro

L’allegato contiene le tabelle dei massimali di bilancio 2016, in migliaia di euro, suddivise in otto parti: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, pagamento per giovani agricoltori, importi massimi per giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. Sono elencati, per ciascun regime, solo gli Stati membri che lo applicano nel 2016.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. È inoltre ribadita la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti direttibilancio uesostegno al reddito degli agricoltori

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