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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 17238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane aveva richiesto ai soci il pagamento solidale di Euro 698.205,83 per dazi doganali, IVA e interessi, ritenendo la MTR s.n.c., quale vettore dei trasporti, responsabile della sottrazione al controllo doganale di merci vincolate al regime di transito comunitario esterno T1. I ricorrenti hanno contestato la prescrizione della pretesa, l'assenza di prova della loro partecipazione alla violazione doganale, l'idoneità dei documenti di trasporto a dimostrare un diverso itinerario dei camion e l'insufficiente motivazione dell'invito di pagamento per la mancata allegazione degli atti dell'indagine penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla prescrizione perché prospettato in modo nuovo e senza trascrivere gli atti necessari a verificarne la formulazione nei precedenti gradi; ha ritenuto infondato il motivo sulla responsabilità, affermando che il vettore che accetta e trasporta merci accompagnate da documenti T1 deve sapere, secondo ragione, che esse sono sottoposte a un regime doganale e può rispondere solidalmente se le merci non vengono presentate all'ufficio di destinazione. Le contestazioni sui documenti CMR e sulla Convenzione di Ginevra sono state dichiarate inammissibili o comunque non decisive, poiché la CTR aveva fondato la decisione sull'ufficialità dei documenti T1 e sulla mancata presentazione della merce a Trieste. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'invito di pagamento, anche senza allegazione degli atti già portati a conoscenza dei contribuenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 203 C.D.C.

    "La sottrazione al controllo doganale" comprende qualsiasi azione od omissione che impedisca, anche solo temporaneamente, all'autorità doganale di accedere alla merce e di svolgere i controlli previsti.

    La mancata presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione, quando impedisce la verifica della corretta conclusione del transito, può integrare sottrazione al controllo doganale e far sorgere l'obbligazione doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 204 C.D.C.

    La norma è richiamata nel quadro della distinzione tra inosservanze degli obblighi doganali e sottrazione al controllo doganale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 203.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 96, paragrafo 2

    "Anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali."

    La nozione di spedizioniere può comprendere anche il vettore o sub-vettore che prende fisicamente in consegna la merce e accetta il trasporto sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che essa è sottoposta a transito doganale.

  • Regolamento (CEE) n. 2726/1990, art. 11

    Norma previgente richiamata come antecedente dell'art. 96 del Codice doganale comunitario, in materia di obblighi dei soggetti coinvolti nel transito.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 221, paragrafo 4

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza e alla proroga del termine per il recupero dei diritti doganali; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 84, commi 2 e 3

    Richiamato dai ricorrenti in materia di prescrizione del diritto al recupero dei diritti doganali, senza che la Corte esaminasse nel merito la specifica contestazione.

  • Codice civile, art. 2935

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1, Statuto del contribuente

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo non opera quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza. È quindi ammissibile la motivazione per relationem se non compromette il diritto di difesa.

  • Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, art. 9

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per attribuire valore probatorio alle lettere di vettura CMR, ma la censura è stata dichiarata inammissibile, anche perché la questione non risultava ritualmente dedotta nei precedenti gradi.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo decisiva la valutazione dei documenti doganali ufficiali compiuta dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel regime di transito doganale, il vettore che prende in consegna merci accompagnate da un documento T1 non è necessariamente un soggetto estraneo: se conosce o dovrebbe ragionevolmente conoscere il vincolo doganale, può essere chiamato a rispondere solidalmente degli oneri doganali.
  • La mancata presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione può costituire sottrazione al controllo doganale, anche senza una prova diretta dell'effettiva immissione della merce sul mercato interno, quando l'omissione impedisce i controlli necessari a verificare la chiusura del transito.
  • I documenti doganali ufficiali possono prevalere, nella ricostruzione della responsabilità, su documenti commerciali o di trasporto non idonei a escludere il percorso risultante dal T1. Il vettore deve conservare e produrre una documentazione coerente e completa dell'itinerario e della consegna.
  • La falsità di una firma di appuramento non rende automaticamente irrilevanti tutti gli elementi del documento T1: può confermare proprio la mancata regolare conclusione del transito, mentre gli altri dati ufficiali del documento possono restare utilizzabili.
  • In Cassazione non possono essere introdotte nuove questioni o nuovi profili di diritto non adeguatamente dedotti nei gradi di merito. Le eccezioni, in particolare quelle di prescrizione, devono essere formulate tempestivamente e documentate indicando gli atti processuali rilevanti.
  • Un atto impositivo motivato per relationem può essere valido anche senza allegare ogni documento richiamato, se il contribuente ne aveva già avuto conoscenza legale e disponeva degli elementi necessari per comprendere la pretesa e difendersi.
  • La cancellazione della società di persone non elimina automaticamente le obbligazioni già sorte: nei limiti previsti dalla legge, la pretesa può essere fatta valere nei confronti dei soci.

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