Cassazione Penale, Ordinanza n. 27814/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila. I motivi, articolati da diversi punti di vista, investivano l'accertamento della responsabilità, la qualificazione giuridica e la connotazione circostanziale del fatto, deducendo anche un asserito travisamento della prova. Dalla motivazione emerge che il ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi, generici e non corredati dall'indicazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative e non consentite, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte di appello e tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È applicato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già formulate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando manca correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle sviluppate nel ricorso.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- Per dedurre utilmente un travisamento della prova è necessario indicare specificamente emergenze processuali decisive che siano state effettivamente travisate dalla sentenza impugnata.
- Quando la motivazione dei giudici di merito è logica, argomentata e immune da vizi manifesti, il ricorso che non si confronti in modo puntuale con essa è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →