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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2006

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale dei maestri di sci in Emilia-Romagna, estendendola allo snowboard: modifica formazione, commissioni d’esame e requisiti per le scuole di sci. Prevede una norma transitoria per i maestri di snowboard già specializzati e abroga le funzioni in materia ambientale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci e norme ambientali in Emilia-Romagna

Modifiche all’ordinamento della professione di maestro di sci in Emilia-Romagna

La legge regionale interviene sulla disciplina dei maestri di sci già contenuta nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42, aggiornandola e ampliandola anche allo snowboard. L’assetto risultante riguarda la formazione, l’accesso ai corsi, la composizione delle commissioni d’esame e l’organizzazione delle scuole di sci sul territorio emiliano-romagnolo.

Formazione professionale e accesso ai corsi

La programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si svolgono secondo la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 sulla formazione professionale e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. I corsi di formazione sono distinti per discipline alpine, fondo e snowboard e devono comprendere gli insegnamenti fondamentali previsti dalla legge n. 81 del 1991, articolandosi in tre moduli: didattico, tecnico e culturale, corrispondenti alle tre sezioni d’esame.

L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Sono tuttavia previste esenzioni:

  • gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore nelle discipline alpine, del fondo o dello snowboard sono esentati dalla prova di selezione per l’accesso ai corsi;
  • gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli mondiali od olimpionici sono esentati anche dalla frequenza dei corsi e dall’esame ai fini dell’iscrizione all’albo.

Commissione d’esame e sottocommissioni

La disciplina della commissione per l’esame dei corsi è ridefinita in modo da rappresentare tutte le discipline interessate. La commissione comprende, tra gli altri componenti:

  • tre maestri di sci esperti, uno per le discipline alpine, uno per il fondo e uno per lo snowboard, scelti su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci;
  • tre istruttori nazionali di sci, scelti su proposta della FISI.

Per lo svolgimento delle prove tecnica e didattica, la commissione opera in tre sottocommissioni: una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard. Ciascuna sottocommissione è composta da un esperto designato dall’Assessore regionale competente, che la presiede, e da tre componenti: un maestro di sci e un istruttore specializzati nella disciplina di riferimento, oltre a un esperto in didattica.

Scuole di sci alpino, sci di fondo e snowboard

La legge ridenomina le scuole di sci come scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, qualificandole come unità organizzative cui fanno capo più maestri per svolgere l’attività professionale in modo coordinato e continuativo.

L’apertura delle scuole è autorizzata dalla Giunta regionale, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio, previa verifica di specifiche condizioni. In particolare, la scuola deve:

  • avere un organico minimo di sei maestri, riducibile a tre nelle piccole stazioni sciistiche;
  • disporre di una sede adeguata e regolarmente autorizzata;
  • avere sede in località idonea all’attività sciistica;
  • perseguire una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
  • dotarsi di un regolamento che preveda anche forme democratiche di partecipazione dei maestri;
  • poter funzionare con l’organico minimo per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
  • avere un direttore, incluso nell’organico minimo, responsabile dell’attività tecnico-didattica;
  • impegnarsi nelle operazioni straordinarie di soccorso e nella collaborazione con le autorità scolastiche per la diffusione della pratica dello sci e dello snowboard e per la preparazione sportiva dei giovani;
  • dimostrare di avere una polizza di responsabilità civile verso terzi adeguata;
  • non operare in una stazione invernale dove siano già state autorizzate altre scuole della stessa tipologia, salvo autorizzazione regionale specifica fondata sulle effettive esigenze di qualificazione della stazione sciistica.

Norma transitoria per i maestri di snowboard

I maestri di sci che, prima dell’entrata in vigore della legge, abbiano già ottenuto la specializzazione nello snowboard tramite corsi istituiti da Regioni diverse possono acquisire il titolo di maestro di snowboard, se iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna, frequentando un corso integrativo di almeno 90 ore organizzato dal Collegio regionale dei maestri di sci dell’Emilia-Romagna.

Disposizioni in materia ambientale

La norma attribuita alla titolarità di funzioni in materia ambientale è espressamente abrogata. Il testo fornito non contiene ulteriori dettagli operativi su tale materia.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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