L.R. Emilia-Romagna 6/2006
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli strumenti con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene la cooperazione mutualistica: Consulta regionale, osservatorio, fondazione storica, programmi integrati, fondi e contributi per nuove cooperative e accesso al credito, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Prevede anche abrogazioni di precedenti leggi regionali sulla cooperazione.
Promozione e sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna
Promozione e sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna
La legge definisce il quadro regionale di sostegno alla cooperazione mutualistica e non lucrativa in Emilia-Romagna, riconoscendone la funzione sociale e prevedendo strumenti di consultazione, osservazione, promozione, finanziamento e valutazione degli interventi.
Principi, finalità e ambiti di intervento
La Regione riconosce e promuove la cooperazione come fattore di sviluppo della società regionale, in coerenza con l’articolo 45 della Costituzione e con lo Statuto regionale. L’azione regionale è orientata a sostenere:
- la conoscenza dei principi cooperativi e del relativo patrimonio storico;
- la diffusione della cultura cooperativa, la formazione, la ricerca e la sperimentazione sui temi della responsabilità sociale d’impresa, partecipazione, sviluppo sostenibile, sussidiarietà e sviluppo locale;
- programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
- la formazione cooperativa dei soci e iniziative nella scuola e nell’università;
- la partecipazione nelle imprese cooperative;
- le pari opportunità nel movimento cooperativo;
- la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative, soprattutto nei settori sociale, dei servizi sociali, culturali e ambientali, nonché nelle situazioni di crisi aziendale, nella successione d’impresa e nelle politiche attive del lavoro;
- iniziative per informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in relazione a tracciabilità, qualità, sostenibilità ambientale e sicurezza del ciclo di vita dei prodotti;
- impegni di responsabilità sociale delle cooperative nello sviluppo territoriale. È inoltre riconosciuto il ruolo della cooperazione di credito nello sviluppo locale.
Rapporti istituzionali e Consulta della cooperazione
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Consulta della cooperazione, organo di confronto e supporto alla Giunta sulle politiche che coinvolgono il settore cooperativo. La Consulta è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che la presiede, da sei rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale e da tre esperti designati dalla Giunta. Alle riunioni partecipano gli Assessori competenti per le materie trattate. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. Il funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dalla Giunta, sentita la Commissione assembleare competente.
Compiti della Consulta e rapporto biennale
La Consulta esprime pareri alla Giunta regionale sullo sviluppo della cooperazione e sulle politiche economiche e sociali che la coinvolgono o possono coinvolgerla. In particolare, si pronuncia su:
- coinvolgimento della cooperazione in programmi e progetti regionali e territoriali;
- proposte di legge e regolamenti in materia di cooperazione;
- interventi per rafforzare i rapporti tra Regione, istituzioni locali e sistema cooperativo. La Consulta elabora inoltre un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle prospettive di sviluppo e sulle iniziative attuate in base alla legge. Il rapporto è normalmente fondato sugli esiti dell’Osservatorio regionale e viene presentato in una Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata al confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative e al rafforzamento dei rapporti con i soggetti istituzionali.
Funzioni di osservatorio
La Regione svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione in Emilia-Romagna, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sul settore. Per tali attività può stipulare accordi o convenzioni con Unioncamere, associazioni cooperative e organizzazioni sindacali. Gli esiti dell’osservatorio costituiscono, di regola, la base del rapporto biennale della Consulta.
Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola
La Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore insieme alle associazioni cooperative, alla costituzione della “Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola”. La partecipazione è subordinata alla finalità della Fondazione di promuovere ricerche, studi, convegni e seminari sul movimento cooperativo e di costituire e aggiornare un archivio storico e un centro di documentazione. I diritti del socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato; i rappresentanti regionali negli organi della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all’attività della Fondazione con un contributo stabilito dalla legge di bilancio.
Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa
La Regione sostiene iniziative di sviluppo e promozione cooperativa tramite “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa”. Tali programmi possono essere composti da più iniziative e prevedere la partecipazione di enti locali, Camere di commercio, università, fondazioni bancarie e altri enti. Hanno durata normalmente biennale e sono cofinanziati dalla Regione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta, coerentemente con la programmazione regionale in materia di attività produttive. La Giunta definisce anche le modalità di elaborazione e presentazione delle proposte progettuali, i criteri di valutazione e selezione e deve considerare il coinvolgimento delle imprese cooperative aderenti.
Strumenti finanziari e accesso al credito
Per sostenere investimenti, capitalizzazione e accesso al credito delle cooperative, nonché per incrementare la partecipazione dei soci e l’ingresso di nuovi soci, la Regione può utilizzare specifici strumenti finanziari. In particolare può attivare:
- garanzie, controgaranzie e cogaranzie tramite appositi fondi, anche per sostenere il finanziamento di cooperative nate da crisi aziendali;
- interventi di finanziamento agevolato e fondi di rotazione;
- sostegno alle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi della normativa regionale richiamata. La Giunta stabilisce modalità di costituzione e gestione dei fondi, la dotazione finanziaria, le modalità di impiego delle risorse, con riserva di una parte specifica per le cooperative sociali, oltre a funzionamento, obiettivi, criteri, caratteristiche degli interventi, contenuti delle domande, priorità e procedure istruttorie.
Promozione cooperativa e contributi
La Regione concede contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in coerenza con la programmazione regionale sulle attività produttive e sulle nuove iniziative imprenditoriali. Sono particolarmente favorite le cooperative sociali orientate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, i progetti di elevato valore sociale e le cooperative costituite per uscire da situazioni di crisi aziendale. Nella selezione degli interventi è riconosciuta priorità alle cooperative prevalentemente composte da giovani, donne e immigrati. La Regione può inoltre cofinanziare progetti territoriali predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici e favorire il finanziamento delle iniziative previste dalla normativa statale sul credito alla cooperazione.
Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato
Tutti i finanziamenti regionali previsti per lo sviluppo della cooperazione sono concessi nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Controllo sull’attuazione
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati degli interventi previsti per programmi integrati, strumenti finanziari e promozione cooperativa, con particolare attenzione al livello di attivazione delle risorse e al numero dei destinatari raggiunti.
Abrogazioni e copertura finanziaria
Sono abrogati numerosi articoli della precedente legge regionale n. 22 del 1990 in materia cooperativa e la legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, sulla promozione e sviluppo della cooperazione. Gli oneri derivanti dall’attuazione della nuova disciplina sono coperti mediante l’istituzione di appositi capitoli di spesa regionali.
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