L.R. Emilia-Romagna 9/2006
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna la conservazione e valorizzazione della geodiversità, dei geositi, delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche. Istituisce specifici catasti, una Consulta tecnico-scientifica e prevede contributi a enti locali e alla FSRER. L’accesso è regolato anche da pianificazione e vincoli ambientali/culturali; alcune previsioni sul soccorso speleologico risultano abrogate.
Tutela e valorizzazione della geodiversità, dei geositi, delle grotte e delle aree carsiche in Emilia-Romagna
Tutela e valorizzazione della geodiversità in Emilia-Romagna
La legge disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, la conservazione, la gestione e la valorizzazione della geodiversità e del patrimonio geologico e ipogeo collegato. Il provvedimento si colloca nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo sostenibile e valorizza anche le attività speleologiche, scientifiche, educative e di fruizione pubblica compatibile con la tutela.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico, in ragione dei loro valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi. Promuove inoltre:
- la conoscenza e la fruizione pubblica sostenibile dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
- l’uso didattico di tali luoghi;
- nel campo speleologico, lo studio e la tutela delle grotte e delle aree carsiche;
- la formazione degli speleologi;
- la prevenzione degli infortuni e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale.
Definizioni rilevanti
La legge definisce il patrimonio geologico come l’insieme dei luoghi che conservano testimonianze significative della storia ed evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica regionale. Ne fanno parte, in particolare, i geositi e le aree carsiche.
Viene definita anche la geodiversità, intesa come varietà del substrato roccioso, delle forme e dei processi geologici, geomorfologici e pedologici.
Il patrimonio ipogeo comprende gli ambienti sotterranei naturali o antropici; tra i relativi elementi sono ricompresi:
- i sistemi carsici;
- le grotte naturali, censibili nel catasto se superiori a 5 metri di sviluppo lineare;
- i geositi ipogei;
- le cavità artificiali. È inoltre definita la speleologia come scienza delle grotte e dei fenomeni carsici.
Catasto dei geositi
Per tutelare il patrimonio geologico, la Regione istituisce presso la struttura competente in materia di geologia il catasto dei geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale. Il catasto contiene la localizzazione cartografica, la descrizione e ogni altra informazione utile, compresi i geositi ipogei.
La ricognizione e perimetrazione sono effettuate dalla Regione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici. Possono proporre nuovi geositi gli enti territoriali, gli istituti di ricerca e le associazioni ambientaliste.
Catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche
La Regione istituisce anche il catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, volto ad assicurare conoscenza e conservazione del patrimonio ipogeo. La gestione e l’aggiornamento sono affidati, tramite convenzione, alla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna (FSRER), che deve depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale competente.
Il catasto comprende:
- l’elenco delle grotte naturali presenti nel territorio regionale;
- l’elenco delle principali aree carsiche;
- l’elenco delle cavità artificiali. Per ciascun elemento devono essere riportati dati topografici, descrizione, rilievi speleologici e geologici e lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi. Le grotte qualificabili come geositi ipogei naturali devono essere specificamente indicate e corredate di scheda.
Le modalità di gestione e accesso al catasto sono definite con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Approvazione e aggiornamento dei catasti
I catasti dei geositi e delle grotte sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta tecnico-scientifica, e devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni. I catasti approvati costituiscono parte del sistema conoscitivo e informativo regionale.
Tutela, accesso e pianificazione
I catasti confluiscono nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo quanto previsto per il catasto delle grotte nella disciplina di gestione e accesso.
Nei luoghi individuati dai catasti:
- l’accesso a geositi, grotte e cavità artificiali è libero, salvo i diritti dei proprietari dei fondi e norme territoriali più restrittive;
- nelle zone A, B e C dei parchi regionali, nelle aree contigue, nelle riserve naturali e nei siti della Rete Natura 2000, i beni sono soggetti alla normativa specifica applicabile; le grotte non ancora sfruttate turisticamente sono richiamate come habitat di interesse comunitario codice 8310;
- nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti accesso, ricerca, esplorazione e, se previsto, disostruzioni a fini esplorativi o scientifici secondo programmi dei gruppi speleologici affiliati alla FSRER o di altri gruppi autorizzati;
- i geositi ricadenti nelle aree tutelate per legge e negli immobili e aree di notevole interesse pubblico sono soggetti alla normativa specifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- nelle restanti aree, tutela e accesso sono rimessi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e previo parere della Consulta tecnico-scientifica, può inoltre introdurre ulteriori forme di tutela per siti di particolare interesse o necessità di protezione.
Consulta tecnico-scientifica
È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio geologico e ipogeo dell’Emilia-Romagna, con funzioni consultive, di studio e di verifica tecnico-scientifica sulle proposte di valorizzazione dei geositi, delle grotte e dei fenomeni carsici, nonché sugli atti di tutela ulteriori.
La Consulta è composta da:
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, con funzioni di presidente;
- due esperti designati dalla FSRER;
- due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
- un esperto della struttura competente in materia di Patrimonio culturale;
- un esperto della struttura competente in materia di Aree protette.
Quando esprime pareri sulla gestione dei siti, la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti. Si riunisce su convocazione del presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di un ente territoriale interessato, e comunque almeno una volta l’anno. È nominata dalla Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.
Contributi e sostegno alle attività
La Regione può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a Comuni, Unioni di Comuni ed Enti di gestione per i parchi e la biodiversità per:
- programmi e progetti di sistemazione, tutela e fruizione dei geositi e delle grotte iscritti nei catasti;
- progetti scientifici, divulgativi ed educativi per diffondere la tutela naturalistica e la conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.
La Giunta regionale stabilisce priorità, criteri e modalità di concessione.
Inoltre, la Regione eroga alla FSRER un contributo annuale per la conservazione e l’aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per studi e pubblicazioni geologiche e speleologiche inerenti conoscenza, valorizzazione e tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo; anche tali modalità sono definite dalla Giunta regionale.
Aspetti abrogativi e finanziari
La legge abroga l’articolo 3-bis della legge regionale n. 12 del 1985, relativo al soccorso alpino e alla conservazione/incentivazione del patrimonio alpinistico.
La copertura finanziaria è demandata alla legge di bilancio annuale, con capitoli distinti per i contributi previsti per le attività di tutela/valorizzazione e per quelli riferiti al soccorso speleologico; tuttavia la disposizione specifica sui contributi alle attività del soccorso speleologico risulta abrogata.
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