Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 4/2006

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 4/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per i Comuni dell’Emilia-Romagna, la pianificazione cimiteriale, i criteri tecnici per inumazione e tumulazione, le regole su esumazioni/estumulazioni, sepolture private e servizi cimiteriali essenziali (ossario, cinerario, giardino delle rimembranze, camera mortuaria). È norma strutturale ancora utile, senza un limite temporale specifico di applicazione.

Piani cimiteriali comunali, inumazione e tumulazione in Emilia-Romagna

Piani cimiteriali comunali e disciplina generale delle concessioni

Il regolamento detta i criteri cui i Comuni dell’Emilia-Romagna devono attenersi nella pianificazione dei cimiteri e nella gestione delle sepolture. Il Piano cimiteriale comunale serve a programmare l’assetto dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto con orizzonte ventennale, tenendo conto anche della programmazione dei crematori.

Criteri per la redazione e l’aggiornamento dei piani

Nella redazione dei piani i Comuni devono considerare, in particolare:

  • l’andamento medio della mortalità nell’ultimo decennio e le proiezioni locali;
  • la capienza delle strutture esistenti, distinguendo inumazione e tumulazione e la durata delle concessioni;
  • l’evoluzione della domanda di sepolture e pratiche funebri;
  • il recupero di tombe abbandonate, il miglior uso delle aree e dei manufatti e l’eventuale realizzazione di loculi aerati;
  • la tutela di monumenti funerari di pregio e delle zone soggette a vincoli paesaggistici o monumentali;
  • la riduzione delle barriere architettoniche, la sicurezza dei visitatori e la presenza di impianti idrici e servizi igienici;
  • l’adeguamento delle strutture al regolamento regionale.

I piani sono approvati dal Comune, sentita l’Azienda USL competente, e devono essere periodicamente aggiornati.

Cimiteri storici e monumentali

Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l’Azienda USL per i profili igienico-sanitari, deve individuare soluzioni che consentano la conservazione dei beni storici e artistici e la fruizione degli spazi sepolcrali. I criteri per individuare le tombe di interesse storico o artistico devono essere indicati nel piano cimiteriale.

Inumazione: dimensioni, assetto delle aree e caratteristiche tecniche

Le aree destinate all’inumazione in campo comune devono avere superficie sufficiente a garantire un numero di fosse almeno pari al valore medio annuo delle inumazioni moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione, aumentato del 50%, conteggiando anche le inumazioni derivanti da estumulazioni. Se il Comune dispone di più cimiteri, la superficie complessiva può essere assicurata anche in un solo cimitero oppure ripartita tra più cimiteri.

Le aree di inumazione devono essere ubicate in suolo idoneo a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri; il fondo fossa deve trovarsi ad almeno 0,50 metri dalla falda freatica. Le aree vanno suddivise in riquadri con chiara identificazione planimetrica delle fosse.

Sono ammesse fosse preformate con elementi scatolari a perdere, purché adeguatamente resistenti e con camera d’aria attorno al feretro; in tal caso tra il piano di campagna e i supporti deve essere interposto almeno 0,70 metri di terreno.

Misure delle fosse e regole particolari per diversi casi

Per i cadaveri di persone oltre i dieci anni:

  • profondità tra 1,5 e 2 metri;
  • lunghezza minima 2,20 metri;
  • larghezza minima 0,80 metri;
  • distanza minima tra fosse: 0,30 metri per lato.

Per i bambini sotto i dieci anni:

  • profondità tra 1,0 e 1,50 metri;
  • lunghezza 1,50 metri;
  • larghezza 0,50 metri;
  • distanza minima tra fosse: 0,30 metri per lato.

La superficie scoperta della fossa deve essere almeno pari a 0,60 mq per gli adulti e 0,30 mq per i bambini.

Per nati morti e prodotti abortivi da inumare si usano fosse di dimensioni adeguate al feretro, con distanza minima di 0,30 metri per lato, e il periodo ordinario di inumazione è di cinque anni.

Per parti anatomiche riconoscibili si usano fosse di dimensioni adeguate, senza obbligo di distanza tra fosse, purché a profondità almeno pari a 0,70 metri; anche in questo caso il periodo ordinario è di cinque anni.

Per l’inumazione di urne cinerarie le fosse devono misurare almeno 0,30 metri per lato e deve esserci uno strato di terreno di almeno 0,30 metri tra urna e piano di campagna.

Casse funerarie e tumulazione

Per l’inumazione di cadaveri è prevista la sola cassa di legno. Se il defunto chiede la sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può autorizzarla previo parere favorevole tempestivo dell’Azienda USL per le cautele igienico-sanitarie.

Per la tumulazione in loculi stagni è richiesta la duplice cassa, di legno e metallo. Nei loculi aerati, dove siano previste soluzioni tecniche idonee a neutralizzare gas e liquidi cadaverici, la cassa metallica è vietata; nello stesso loculo possono essere collocate, in relazione alla capienza, cassette ossario, urne cinerarie e contenitori di resti mortali non scheletrizzati.

Vincoli alla tumulazione in loculi e disciplina dei loculi aerati

Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali l’operazione non possa avvenire senza movimentare un altro feretro.

In deroga, è ammessa la tumulazione in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per l’accesso diretto al feretro, se si tratta di manufatti costruiti prima dell’entrata in vigore del regolamento e se sono rispettate queste condizioni:

  • cassa con caratteristiche per loculo stagno;
  • dispositivo per ridurre la pressione dei gas;
  • separazione di supporto per ogni feretro, per evitare che una cassa ne sostenga un’altra.

I loculi aerati devono essere realizzati in aree espressamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione. I progetti devono essere approvati specificamente dall’Azienda USL competente, con valutazione positiva delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento di liquidi e gas.

Esumazioni ed estumulazioni

Il Comune fissa i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure per il trattamento del terreno, se diversi dal periodo ordinario di dieci anni.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione oppure, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno:

  • 10 anni per i loculi aerati;
  • 20 anni per i loculi stagni.

Quando si estuma per fare posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d’uso del loculo deve essere almeno pari a 20 anni per i loculi stagni e 10 anni per quelli aerati; è possibile il prolungamento della concessione originaria per il tempo necessario oppure una nuova concessione, secondo le indicazioni del Comune.

Sepolture private nei cimiteri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.

I concessionari devono mantenere i manufatti in buono stato di conservazione a proprie spese per tutta la durata della concessione; la violazione può comportare decadenza secondo il regolamento comunale.

Le concessioni si estinguono alla scadenza naturale se non rinnovate; con l’estinzione, il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione, fermo il DPR 285/1990, decorsi 20 anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto. In tal caso provvede a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale e poi alla demolizione delle opere o al loro restauro, secondo lo stato dei luoghi, con acquisizione dei materiali e delle opere.

Se la sepoltura privata è abbandonata per incuria, il Comune, previa diffida, può dichiarare la decadenza e disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino se di interesse storico-artistico, sempre con trasferimento a spese del Comune dei resti in sepoltura comunale.

Per concessioni perpetue o manufatti privati inseriti in aree cimiteriali, il Comune può disciplinare la partecipazione degli aventi diritto alle spese di manutenzione delle parti comuni o ai costi di gestione del complesso cimiteriale.

Ossario comune, cinerario comune, giardino delle rimembranze e camera mortuaria

In almeno un cimitero comunale devono essere presenti un ossario comune e un cinerario comune per custodire, rispettivamente, ossa provenienti da esumazioni/estumulazioni e ceneri derivanti da cremazione o da altri esiti cadaverici, quando non sia stata scelta altra destinazione dai soggetti aventi titolo.

Ossario e cinerario devono essere realizzati in un manufatto, unico o separato, sopra o sotto il livello del suolo, in modo da sottrarre i contenuti alla vista del pubblico. Le ossa dell’ossario comune possono essere periodicamente calcinate in crematorio per fare spazio a nuove immissioni; le ceneri risultanti confluiscono nel cinerario comune.

In almeno un cimitero deve essere presente anche un giardino delle rimembranze, inteso come area definita per la dispersione delle ceneri.

La previsione del DPR 285/1990 sulla camera mortuaria si intende soddisfatta se essa è presente in almeno un cimitero del Comune.

Normativa applicabile

Per quanto non previsto o diversamente disciplinato, si applica il DPR 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

Il regolamento riguarda esclusivamente i Comuni della Regione Emilia-Romagna e disciplina in modo strutturale l’organizzazione cimiteriale, le sepolture e le concessioni. Non contiene limiti temporali di efficacia né riferimenti a esercizi o eventi conclusi, e risulta tuttora rilevante come quadro regolatorio di settore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.