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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44090/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca dei telefoni cellulari sequestrati all'imputato. Si denunciava violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione: il giudice non avrebbe accertato l'esistenza del nesso strumentale tra i telefoni e il reato (mera detenzione di stupefacenti a fini di cessione), non essendo provati destinatari della sostanza né l'uso dei cellulari per i contatti con gli acquirenti. Trattandosi di confisca facoltativa, doveva essere dimostrato che i beni erano strumentali al reato, cosa ritenuta mancante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca dei telefoni cellulari, ordinandone l'immediata restituzione all'avente diritto. La Corte ha censurato l'assenza di motivazione sul nesso strumentale richiesto dall'art. 240 cod. pen. e ha precisato che, rispetto a un reato di mera detenzione, non risultava provato l'uso strumentale dei telefoni. Il resto della sentenza è rimasto impregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca facoltativa richiede l'esistenza di un nesso strumentale specifico, non occasionale: il bene deve avere una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Pur trattandosi di sentenza emessa con patteggiamento, le misure patrimoniali e di sicurezza non concordate con le parti possono essere impugnate in Cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi di impugnazione contro sentenze pronunciate con patteggiamento; la Corte però ricorda che esistono eccezioni qualora siano in gioco misure patrimoniali non concordate.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Rinvio alla possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di legge, inclusi quelli relativi alle misure che non hanno formato oggetto di accordo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio); la Corte rileva che, rispetto a questo titolo di reato, non è di per sé sufficiente per giustificare la confisca senza prova del nesso strumentale.

  • art. 626 ord. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di comunicazione al Procuratore generale in sede, come disposto dalla Corte.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa (art. 240 cod. pen.) richiede sempre la prova di un nesso strumentale specifico, intrinseco e non meramente occasionale tra il bene e il reato: la semplice presenza di un bene in occasione del reato non basta.
  • In caso di patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.), le misure patrimoniali e di sicurezza non concordate con le parti possono comunque essere oggetto di ricorso in Cassazione, specie se manca motivazione adeguata.
  • Quando si contesta una confisca di beni elettronici (es. cellulari), lo Stato deve documentare l'utilizzo strumentale degli stessi per la commissione o l'organizzazione del reato (contatti con acquirenti, prove di comunicazione, etc.).
  • La carenza di motivazione sul nesso strumentale legittima l'annullamento della confisca e la restituzione immediata dei beni all'avente diritto.
  • Chi impugna deve concentrarsi sull'assenza di prova del nesso funzionale e sulla mancata argomentazione del giudice; il ricorso avrà buone possibilità se la confisca è discrezionale e non supportata da elementi concreti.

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