L.R. Sardegna 9/2020
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Sardegna, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e rafforzare protezione civile e sistema sanitario: fondo per spese urgenti, poteri di ordinanza, reclutamento e mobilità straordinaria di personale, impiego di volontari e operatori 118, con applicazione limitata alla durata dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020. È oggi abrogata dal 14 maggio 2026.
Misure urgenti anti-COVID-19 e potenziamento della protezione civile in Sardegna
Misure urgenti per l’emergenza sanitaria e la protezione civile in Sardegna
La legge regionale della Sardegna introduceva interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza connessa al rischio sanitario da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla diffusione del COVID-19. La disciplina era pensata per essere applicata esclusivamente nel territorio regionale e per un periodo limitato alla durata dello stato di emergenza nazionale dichiarato il 31 gennaio 2020.
Fondo per le spese urgenti di protezione civile
La legge istituiva un Fondo per le spese urgenti di protezione civile, destinato a sostenere i primi interventi necessari in caso di eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale. Il fondo poteva essere utilizzato dalla Direzione generale della protezione civile quando fosse stata dichiarata un’emergenza nazionale o regionale.
L’impiego delle risorse era finalizzato in particolare a:
- affidare con immediatezza appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- operare entro il limite di 40.000 euro, oppure entro la maggiore somma indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.
La Giunta regionale poteva definire le modalità di gestione e utilizzo del fondo, anche tramite strumenti di pagamento elettronici.
Organizzazione e funzioni della Direzione generale della protezione civile
La Direzione generale della protezione civile, istituita presso la Presidenza della Regione, era la struttura di supporto del Presidente della Regione, qualificato come autorità territoriale di protezione civile.
La Direzione era articolata in uffici centrali e territoriali e comprendeva, tra le strutture operative:
- il Centro funzionale decentrato;
- la Sala operativa regionale integrata (SORI), per il flusso informativo con Dipartimento della protezione civile, prefetture e comuni;
- la Sala operativa unificata permanente (SOUP), per il coordinamento antincendio nel periodo a rischio incendi boschivi;
- il centro servizi della protezione civile.
La Direzione operava in coordinamento con le altre strutture regionali competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, distretto idrografico, agricoltura, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, anche mediante appositi atti convenzionali.
Le competeva inoltre:
- coordinare gli interventi urgenti e i servizi di soccorso nelle emergenze di rilievo nazionale e regionale, nel rispetto delle competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- approntare, gestire e attivare la colonna mobile regionale.
Per la raccolta di segnalazioni e richieste di soccorso dei cittadini, la Direzione si avvaleva della rete degli URP regionali secondo indirizzi fissati dalla Giunta.
Disciplina delle emergenze di rilievo regionale
La legge sostituiva la disciplina regionale previgente delle emergenze di rilevanza regionale. In sintesi:
- il sindaco, al verificarsi dell’evento calamitoso, provvedeva ai primi interventi e attuava la pianificazione di protezione civile, mantenendo aggiornato il flusso informativo con il Presidente della Regione;
- su richiesta di uno o più comuni non in grado di fronteggiare l’evento con i propri mezzi, la Regione interveniva con mezzi e strutture operative disponibili e con il volontariato di protezione civile;
- nei casi più gravi, caratterizzati da complessità organizzativa, ingenti danni o ampia estensione territoriale e popolazione coinvolta, la Regione coordinava gli interventi di enti e amministrazioni anche mediante mezzi e poteri straordinari.
Quando ricorrevano tali eventi, o nella loro imminenza, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, deliberava lo stato di emergenza di rilievo regionale:
- di durata non superiore a dodici mesi;
- con autorizzazione all’emanazione di ordinanze di protezione civile;
- determinando estensione territoriale e prime risorse finanziarie per soccorso, assistenza alla popolazione e primi interventi urgenti.
Ordinanze di protezione civile e coordinamento operativo
Per l’attuazione degli interventi durante lo stato di emergenza regionale, il Presidente della Regione adottava ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del diritto dell’Unione europea e dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie concorrenti. Le ordinanze venivano pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il Presidente si avvaleva delle componenti e strutture operative regionali e poteva delegare il Direttore generale della protezione civile, il quale operava in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza secondo quanto previsto nell’atto di incarico.
Il Direttore generale, sentito il Presidente, poteva convocare il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui regole di funzionamento erano demandate a deliberazione della Giunta.
Misure per il sistema sanitario e per la gestione dell’emergenza COVID-19
Per rafforzare la risposta sanitaria e di protezione civile, la legge prevedeva diverse misure straordinarie.
Le aziende del servizio sanitario regionale, per i controlli connessi alle misure contro la diffusione del COVID-19, potevano attivare procedure straordinarie di reclutamento di personale sanitario, dando priorità a chi fosse già inserito nelle graduatorie esistenti e secondo gli indirizzi della Giunta.
L’Amministrazione regionale doveva inoltre procedere all’informatizzazione delle procedure di rilevazione e monitoraggio dei casi di COVID-19, mediante affidamento ai sensi della disciplina dei contratti pubblici richiamata dalla legge.
Mobilità straordinaria e personale della protezione civile
Per assicurare il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, la legge disponeva una procedura straordinaria di mobilità per acquisire e immettere nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale 65 unità di personale destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali.
La procedura poteva avvenire tramite mobilità interna o cessione del contratto, con nullaosta dell’amministrazione di provenienza; il nullaosta non era richiesto per il personale del Sistema Regione.
La Giunta regionale individuava le figure professionali necessarie e fissava gli indirizzi della selezione, da concludere entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge.
Era inoltre prevista, per la copertura delle posizioni vacanti di direttore di servizio nella Direzione generale della protezione civile, l’applicazione estesa della disciplina regionale sul limite percentuale previsto per tali incarichi; tale previsione è stata poi abrogata.
Utilizzo di ulteriori operatori per l’emergenza COVID-19
Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, la legge consentiva che gli autisti volontari delle organizzazioni di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali e gli operatori in possesso delle abilitazioni previste dalla convenzione RAS-AREUS fossero impiegati presso associazioni di volontariato e cooperative sociali convenzionate con il servizio 118 AREUS.
A tali soggetti si applicavano i benefici previsti per i volontari della protezione civile dal codice nazionale di protezione civile.
Durata delle misure
La disciplina aveva carattere temporaneo: le misure della legge si applicavano fino al termine dello stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, salvo le disposizioni che derivavano da norme nazionali.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2020 erano previsti oneri complessivi pari a 3.490.000 euro, ripartiti tra fondo di protezione civile, reclutamento di personale sanitario, informatizzazione delle procedure di rilevazione, mobilità straordinaria di personale e impiego di ulteriori operatori.
La legge individuava le relative variazioni di bilancio e, per il fondo istituito dall’articolo 1, prevedeva dal 2021 il finanziamento nei limiti degli stanziamenti annualmente stabiliti con legge di bilancio.
Stato di efficacia attuale
L’atto è oggi abrogato con decorrenza 14 maggio 2026 ed è inoltre in larga parte riferito a un’emergenza sanitaria e a spese, procedure e organizzazioni straordinarie connesse al 2020-2021; perciò non risulta più utile come disciplina applicabile in pratica.
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