L.R. Sardegna 6/2020
Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per medici, borse di studio per specializzandi delle aree sanitarie non mediche e borse integrative per il corso di medicina generale. Prevede requisiti di accesso, impegno a lavorare nel SSR per almeno 3 anni, restituzione del 50% in caso di inadempimento e finanziamento regionale nei limiti di bilancio. Si applica ai bandi utili successivi, con regime previgente per i benefici già assegnati.
Formazione specialistica sanitaria e borse di studio regionali in Sardegna
Formazione specialistica sanitaria e sostegni regionali in Sardegna
La legge disciplina gli interventi della Regione autonoma della Sardegna a sostegno della formazione specialistica in ambito sanitario, con l’obiettivo di garantire il fabbisogno professionale del Servizio sanitario regionale (SSR) e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture pubbliche e convenzionate dell’Isola.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione sostiene percorsi di formazione, didattica, assistenza e ricerca per i professionisti sanitari di area medica e non medica. Il provvedimento riguarda:
- i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per i medici;
- le borse di studio regionali per le scuole di specializzazione di area sanitaria non medica;
- le borse di studio integrative per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le scuole di specializzazione, i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono quelli individuati dalla normativa statale richiamata; la formazione si svolge nell’ambito delle reti formative, che comprendono strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, nonché, se necessario, strutture extra rete italiane o straniere, purché accreditate secondo la disciplina vigente.
Programmazione del fabbisogno sanitario
La Giunta regionale aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti del SSR, tenendo conto della programmazione sanitaria regionale e delle rilevazioni dei fabbisogni di personale effettuate secondo la normativa statale. La finalità è orientare l’attivazione dei posti finanziati nelle discipline con maggiore carenza.
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per medici
La Regione finanzia contratti aggiuntivi rispetto a quelli statali per incentivare la formazione dei medici e la loro successiva permanenza nel SSR.
Ogni anno, entro il 30 aprile, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua le discipline per le quali attivare i contratti e quantifica la spesa necessaria per l’intera durata del corso di specializzazione. La Regione stipula protocolli d’intesa con università e strutture accreditate, anche per inserire le strutture del SSR nella rete formativa; in attuazione di tali protocolli sono poi sottoscritte convenzioni che regolano rapporti e modalità di erogazione dei finanziamenti.
I finanziamenti sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle università sedi di scuola di specializzazione e alle altre strutture che trasferiscono i benefici ai medici ammessi.
Borse di studio regionali per le aree sanitarie non mediche
La Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, in favore di biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari. La borsa è erogata nella stessa misura e con gli stessi importi previsti per i contratti aggiuntivi regionali e il finanziamento è attribuito direttamente alle università beneficiarie.
Borse di studio integrative per medicina generale
La Regione finanzia borse di studio integrative per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione stessa. L’importo integrativo corrisponde alla differenza tra la misura dei contratti aggiuntivi regionali e l’importo previsto dalla disciplina statale per il corso di medicina generale. L’assegnazione avviene nei limiti delle risorse disponibili e secondo la graduatoria concorsuale, per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti di accesso
Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali, alle borse di studio regionali e alle borse integrative i professionisti sanitari che:
- siano nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data rilevante per l’assegnazione (sottoscrizione del contratto o concessione della borsa);
- non abbiano già beneficiato in passato di uno dei medesimi benefici regionali, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.
Prima dell’immatricolazione, il soggetto assegnatario deve sottoscrivere presso l’Assessorato regionale competente una dichiarazione sul possesso dei requisiti e sull’impegno ad adempiere agli obblighi successivi. La mancanza dei requisiti o della dichiarazione preclude l’accesso al beneficio.
Obblighi successivi alla fruizione del beneficio
Il beneficiario deve:
- conseguire il diploma di specializzazione per cui ha ottenuto il finanziamento;
- svolgere l’attività formativa, per tutta la durata del corso o della borsa, presso le reti formative previste;
- impegnarsi a prestare attività lavorativa per almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del SSR della Sardegna e, se richiesto dalla Regione entro 60 giorni dalla comunicazione del titolo, anche presso le università dell’Isola.
Nel computo del triennio rientrano tutti gli incarichi, anche non continuativi, conferiti da strutture del SSR o università con contratti di lavoro o convenzionamento per i quali sia richiesta la specializzazione conseguita.
Inadempimento e restituzione delle somme
Se il beneficiario rinuncia anticipatamente al corso e, nel triennio successivo, ottiene un nuovo beneficio regionale della stessa natura, oppure se non rispetta l’obbligo di permanenza lavorativa triennale, deve restituire il 50% di quanto percepito durante la formazione, al netto di imposte e contributi previdenziali e assistenziali. Le modalità e i criteri di gradualità della restituzione sono demandati a deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
Regime transitorio e decorrenza
La legge si applica ai primi bandi di concorso utili per l’assegnazione dei contratti e delle borse previste. Resta ferma l’applicazione della legge regionale n. 5 del 1992 ai benefici già assegnati ai sensi di quella disciplina, fino al completamento del ciclo di studi cui si riferiscono.
Aspetti finanziari
Per il triennio 2020-2022 la legge autorizza una spesa annua di 5 milioni di euro, coperta con risorse della missione 13, programma 07, titolo 1, capitolo SC02.1118, con corrispondenti variazioni di bilancio. Dal 2023 l’attuazione avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per le medesime finalità.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.
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