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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30053/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di livello D invece che C, contestando: (1) il criterio di calcolo delle differenze retributive che, secondo la ricorrente, avrebbe indebitamente detratto gli aumenti percepiti per progressione economica nella categoria di appartenenza medio tempore maturata; (2) il travisamento del titolo dell'azione monitoria, sostenendo che il titolo valido sarebbe la delibera consiliare ex art. 194 TUEL che avrebbe quantificato il debito e costituito atto ricognitivo vincolante; (3) la non ammissibilità di alcune questioni riconvenzionali sollevate dal Comune, in particolare riguardo al pagamento dell'indennità di reperibilità 2011-2015, ritenendo che tali questioni fossero connesse e quindi proponibili nel giudizio. Inoltre era contestata l'eventuale nullità per difetto di rappresentanza dell'Ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'azione monitoria della ricorrente traeva titolo dalla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il superiore inquadramento e che la delibera consiliare ex art. 194 TUEL non assume valore di atto ricognitivo in senso civilistico né può vincolare l'ente a obblighi contra legem. Ha ritenuto legittima la determinazione del quantum delle differenze retributive attraverso la detrazione dall'importo dovuto per la qualifica superiore del trattamento iniziale della qualifica di appartenenza, includendo la posizione economica di appartenenza nella detrazione, così come interpretato dalla Corte territoriale in applicazione dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità circa il nesso tra domanda e domanda riconvenzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità: euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per eventuali ulteriori versamenti ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    Richiamata dalla ricorrente per la tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di questo principio nella determinazione del differenziale retributivo così come operata dal giudice di merito.

  • Costituzione, art. 98

    Invocata in relazione ai doveri dei pubblici dipendenti; non è stata ritenuta violata dalla decisione impugnata.

  • Codice Civile, art. 2103

    Norma sulla mobilità e mantenimento della professionalità del lavoratore; richiamata a supporto del diritto a corretta qualificazione e trattamento, ma senza incidere sulla legittimità del criterio di calcolo adottato dal giudice.

  • CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 14.9.2000, art. 8 comma 5

    Richiamato dalla ricorrente in tema di inquadramento e retribuzione; la Corte territoriale ha interpretato i profili contrattuali alla luce dell'art.52 d.lgs.165/2001 approvando il criterio di computo applicato.

  • D.lgs. n.165/2001, art. 52

    Fondamentale per la decisione: stabilisce il diritto del dipendente adibito a mansioni superiori al trattamento per la qualifica superiore, con determinazione del differenziale rispetto al trattamento iniziale della qualifica di appartenenza. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che consente di detrarre dall'importo spettante per la qualifica superiore il trattamento iniziale della qualifica di appartenenza includendo la posizione economica di appartenenza.

  • CCNL 31.3.1999, art.24 comma 2 lett. a) e "orientamento applicativo ARAN 12.10.2015"

    Richiamati su aspetti contrattuali e interpretativi; non hanno portato la Corte ad accogliere le censure della ricorrente circa l'inclusione degli aumenti da progressione economica nel computo del saldo dovuto.

  • T.U. Enti Locali, art. 194

    La delibera ex art.194 TUEL che riconosce debito fuori bilancio è stata ritenuta non equivalente a un atto ricognitivo civilistico vincolante per costituire titolo dell'azione monitoria; l'ente non può con delibera assumere obblighi contra legem.

  • D.lgs. n.267/2000, art. 134 comma 3

    Normativa sulla gestione degli enti locali e responsabilità dell'organo politico; richiamata nel contesto delle delibere di riconoscimento del debito, ma senza modificarne la non rilevanza quale titolo esecutivo civilistico.

  • CCNL 14.9.2000, artt. 23 e 24

    Raggruppati nei motivi terziari in tema di riconoscimento di voci retributive (indennità di reperibilità); la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile per mancata dimostrazione del nesso tra domande.

  • D.P.R. n.115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione al pagamento dei contributi per il gravame delle spese; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori versamenti da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudice civile ha pronunciato una condanna generica al riconoscimento di mansioni superiori, il giudice successivo può quantificare il credito deducendo dal trattamento dovuto per la qualifica superiore il trattamento iniziale della qualifica di appartenenza; tale detrazione può comprendere la posizione economica di appartenenza secondo l'interpretazione dell'art.52 d.lgs.165/2001.
  • Una delibera consiliare ex art.194 TUEL che riconosce un debito fuori bilancio non equivale necessariamente a un atto ricognitivo civilistico vincolante e non può essere utilizzata per creare obblighi dell'ente contrari alla legge o al principio di parità di trattamento.
  • La determinazione del quantum in un procedimento monitorio è legittima quando il titolo sia una sentenza di condanna generica: il giudice può, nel merito monitorio, procedere alla quantificazione del credito riconosciuto nel titolo.
  • Le eccezioni riguardanti la rappresentanza dell'ente (difetto di potere del difensore) possono essere superate se il mandato è stato rilasciato da un delegato legittimato o successivamente ratificato dal Sindaco, con efficacia anche retroattiva.
  • Per proporre una domanda riconvenzionale ammissibile è necessario dimostrare il nesso diretto tra la domanda principale e quella riconvenzionale; affermazioni generiche sul rapporto di dipendenza non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità.

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