Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11353/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di somme a titolo di indennità retributive (superminimi e ad personam) che la società aveva unilateralmente revocato o ridotto. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione della società; la Corte d’appello di Ancona aveva confermato il rigetto, ritenendo che un accordo sindacale del 22 febbraio 2014, poi trasfuso in un accordo individuale del 27 febbraio 2014, contenesse una condizione risolutiva: l’apertura di una procedura concorsuale o fallimentare avrebbe fatto venir meno l’accordo e fatto rivivere i trattamenti retributivi originari. La Corte territoriale aveva anche affermato, in via alternativa, che la clausola fosse contraria a norma imperativa e quindi nulla, con travolgimento dell’intero accordo. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 186-bis l. fall., sostenendo che la clausola non dovesse essere letta come condizione risolutiva riferibile al concordato con continuità aziendale e che la Corte avesse trascurato la lettura sistematica e il principio di conservazione del contratto; 2) violazione dell’art. 186-bis, comma 3, l. fall. e degli artt. 1354 e 1419 c.c., sostenendo che, se la clausola era illecita, avrebbe colpito solo il singolo patto e non l’intero contratto; 3) violazione delle norme su interpretazione, transazione, rinuncia e conciliazione, sostenendo che l’accordo individuale sarebbe stato autonomo rispetto a quello collettivo; 4) ulteriori censure sia sulla reviviscenza delle voci retributive originarie sia sulla statuizione relativa a ulteriori riduzioni stipendiali disposte dal novembre 2017. La Cassazione ha ritenuto corretta la prima ratio decidendi della sentenza impugnata: il testo dell’accordo era chiaro nel prevedere che, qualora la società fosse stata sottoposta a qualsiasi procedura concorsuale o fallimentare, l’accordo avrebbe perso efficacia e si sarebbe ristabilita la precedente situazione retributiva; pertanto l’apertura della procedura concorsuale aveva determinato la reviviscenza dei diritti retributivi rinunciati. Quanto alle altre censure, la Corte ha dichiarato inammissibili o comunque non esaminabili quelle dirette contro la seconda ratio decidendi, perché la ricorrente non aveva impugnato tutte le autonome rationes poste a base della decisione; ha inoltre ritenuto inammissibile la parte residua del quarto motivo relativa alle riduzioni stipendiali del 2017, poiché le doglianze non si confrontavano con la specifica ratio della Corte d’appello e si risolvevano in una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l’interpretazione dell’accordo sindacale e individuale come assoggettato a condizione risolutiva riferita a qualsiasi procedura concorsuale o fallimentare, con conseguente ripristino della precedente situazione retributiva e diritto del lavoratore alle somme richieste. Ha poi dichiarato inammissibili le censure dirette contro la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla nullità dell’intero accordo per contrarietà a norma imperativa, in quanto la ricorrente non l’aveva utilmente attaccata in tutti i suoi profili; analogamente ha dichiarato inammissibile la parte residua del quarto motivo sulle ulteriori decurtazioni stipendiali dal novembre 2017. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186-bis l. fall.

    la disposizione è richiamata dalla società per sostenere l’inefficacia dei patti diretti a risolvere i contratti in corso; la Corte osserva tuttavia che la decisione di merito ha fondato la prima ratio sull’interpretazione della clausola come condizione risolutiva e la seconda sulla nullità per contrarietà a norma imperativa, non sulla diretta applicazione della norma fallimentare come regola risolutiva della clausola.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulle condizioni; la Corte lo considera nel contesto dell’interpretazione della clausola come condizione risolutiva.

  • art. 1354 c.c.

    utilizzato dalla Corte d’appello per qualificare come nulla la clausola illecita apposta all’accordo, con conseguente travolgimento dell’accordo sindacale.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte afferma che l’interpretazione deve partire dal senso letterale delle parole e dalla comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per affermare che la clausola va letta nel contesto complessivo dell’accordo e non atomisticamente.

  • art. 1366 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che non è chiarito in che modo sia stato violato.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; non viene accolto alcun rilievo specifico.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che la clausola, nel suo contesto, è chiara e coerente con la retroazione degli effetti.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una concreta violazione nelle valutazioni di merito.

  • art. 1419 c.c.

    invocato dalla società per sostenere la nullità parziale; la Corte d’appello ha escluso questa soluzione ritenendo che la clausola illecita travolgesse l’intero accordo.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di transazione, ma la Corte non esamina il merito della censura per difetto di interesse/inammissibilità.

  • art. 2113 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, nel quadro delle rinunce del lavoratore; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 411 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, in relazione alle conciliazioni in sede protetta.

  • art. 412 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, in relazione agli accordi e conciliazioni di lavoro.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la specificità dei motivi di appello; la Corte rileva però che la censura non è costruita correttamente e non viene utile a superare la decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la specificità dell’appello; la Corte osserva che non vi è stata una deduzione idonea a contrastare la ratio di merito e di rito della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma non viene individuata una specifica violazione idonea a fondare l’accoglimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-bis e comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione contrattuale, il significato della clausola va ricostruito innanzitutto dal dato letterale e dal contesto complessivo dell’accordo; non è consentita una lettura atomistica o sganciata dall’intero regolamento negoziale.
  • Quando le parti prevedono che, al verificarsi di un evento futuro e incerto, l’accordo perda efficacia e si ristabilisca la situazione anteriore, la clausola può operare come condizione risolutiva con effetti retroattivi, salvo che dal testo emerga una diversa volontà.
  • Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una sola ratio comporta l’inammissibilità o il difetto di interesse sulle censure restanti.
  • La deduzione di nullità parziale richiede di confrontarsi con la concreta struttura del regolamento negoziale e con l’effettiva incidenza della clausola viziata sull’equilibrio complessivo del contratto; non basta una mera affermazione astratta del principio di conservazione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o che non si confrontino specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La contestazione della specificità dei motivi di appello richiede di trascrivere e confrontare gli snodi decisivi degli atti e della sentenza di primo grado, altrimenti la censura resta generica e inidonea a fondare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.