Circolare numero 1 del 10-01-2014
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama i requisiti per il riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale ai lavoratori agricoli occupati in aziende ricadenti in aree calamitata delimitate dalle Regioni, nonché le modalità di presentazione e validazione delle dichiarazioni di calamità. Per l’anno 2013, il beneficio rileva ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, che devono essere pubblicati entro il 31 marzo 2014. Sono inoltre disciplinati gli adempimenti delle aziende e delle sedi, con scadenze precise per trasmissione e validazione entro il 31 gennaio e il 10 febbraio 2014.
Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitate e adempimenti per gli elenchi 2013
Beneficio per lavoratori agricoli in aree calamitate e adempimenti connessi agli elenchi nominativi 2013
La circolare disciplina il riconoscimento di un beneficio previdenziale e assistenziale in favore dei lavoratori agricoli occupati in aziende che ricadono in aree colpite da calamità, nonché gli adempimenti per la presentazione e la validazione delle dichiarazioni di calamità. Il documento precisa inoltre il collegamento con la formazione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli valevoli per il 2013.
Riferimenti normativi e precedenti istruzioni
La circolare si inserisce nel quadro già delineato dalle circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, richiamate per gli approfondimenti sulla normativa e sugli adempimenti relativi agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Vengono richiamati, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Quest’ultima disposizione ha introdotto la notifica degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010. Per gli elenchi valevoli per il 2013, la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2014.
Presupposti per il riconoscimento del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, al fine di raggiungere le giornate lavorative utili nell’anno precedente a quello di fruizione degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004.
Per il 2013, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Il beneficio è espressamente esteso anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Requisiti dell’area calamita
Il beneficio spetta alle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata.
La circolare specifica che:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la delimitazione è effettuata dalle Regioni mediante proprie delibere o propri decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Ai fini della validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti e alle delibere regionali che delimitano i territori secondo la disciplina richiamata.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati.
La procedura è disponibile nell’area "Servizi Online" con la denominazione "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è utilizzabile con le consuete modalità di accesso previste per l’invio telematico del Dmag-Unico.
Per le fattispecie relative ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare.
La trasmissione, telematica o cartacea, deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, così da consentire la successiva validazione da parte delle sedi entro il 10 febbraio 2014. Per la compilazione dell’istanza viene inoltre rinviato al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle sedi e procedura informatica
Le sedi devono operare tramite la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), disponibile in INTRANET nella sezione Servizi per l’Agricoltura - Subordinati, che consente la validazione delle dichiarazioni inviate.
Attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", l’operatore abilitato procede alla verifica dei dati trasmessi dall’azienda, controllando in particolare l’esistenza del decreto o della delibera di Giunta regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali.
L’operatore può quindi:
- prendere in carico l’istanza;
- approvarla oppure reiettarla con il pulsante "Salva e continua";
- in caso di rigetto, compilare obbligatoriamente il campo "Motivazioni del rigetto".
Le istanze sono consultabili tramite la funzione "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è anche possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione. Le istanze cartacee dei concedenti per piccoli coloni o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.
Termini operativi
Le scadenze indicate dalla circolare sono le seguenti:
- entro il 31 gennaio 2014: trasmissione delle dichiarazioni telematiche o cartacee da parte delle aziende e dei concedenti;
- entro il 10 febbraio 2014: completamento delle attività di validazione da parte delle sedi;
- entro il 31 marzo 2014: pubblicazione degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2013 mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto.
Il documento chiude richiamando l’esigenza di completare tutte le operazioni nei termini indicati per consentire la corretta formazione degli elenchi e il riconoscimento del beneficio.
Punti principali
Riferimenti normativi e quadro generale
La circolare si colloca nel solco delle precedenti nn. 102/2008 e 57/2009, richiamate per gli approfondimenti sugli adempimenti relativi agli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Viene inoltre richiamato l’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007, nonché l’art. 38, commi 6 e 7, della legge n. 111/2011, che ha introdotto la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi annuali entro il mese di marzo dell’anno successivo alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive utili al raggiungimento delle giornate lavorative effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004. Per il 2013, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Condizioni dell’area calamita e delimitazione territoriale
Il beneficio spetta alle aziende che hanno beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricadono in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, mediante apposite delibere o decreti regionali. Le avversità atmosferiche devono inoltre essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, attraverso l’applicazione disponibile nei Servizi Online con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" e accessibile con le modalità ordinarie del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare. La trasmissione telematica o cartacea deve avvenire entro il 31 gennaio 2014.
Adempimenti delle sedi e procedura di validazione
Le sedi devono utilizzare la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in INTRANET, nell’area Servizi per l’Agricoltura - Subordinati, per validare le dichiarazioni ricevute. L’operatore verifica i dati trasmessi, con particolare riguardo al decreto o alla delibera regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali, e decide l’approvazione o la reiezione dell’istanza tramite l’opzione "Salva e continua". In caso di rigetto, è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili tramite la funzione di consultazione e il relativo esito può essere stampato in PDF.
Scadenze operative
Le domande, sia telematiche sia cartacee, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014 per consentire alle sedi la validazione entro il 10 febbraio 2014. Le operazioni di acquisizione manuale delle istanze cartacee dei concedenti per piccola colonia o compartecipazione familiare rientrano nello stesso termine di completamento. Gli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2013 devono essere pubblicati entro il 31 marzo 2014.
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