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Circolare

Circolare numero 4 del 15-01-2014

Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art.65 della legge n.448/98 dall’art.13, comma 1, della legge n.97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i requisiti soggettivi per l'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori e recepisce l'estensione del beneficio ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari titolari di diritto di soggiorno o soggiorno permanente. Vengono richiamate le basi normative originarie, i precedenti orientamenti INPS e l'intervento della Legge n. 97/2013, che modifica l'art. 65 della Legge n. 448/1998. La circolare indica inoltre le modalità di presentazione della domanda, il termine del 31 gennaio dell'anno successivo e la decorrenza operativa dal 1 luglio 2013, con riesame delle istanze già presentate prima di tale data.

Estensione dell'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai soggiornanti di lungo periodo

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: estensione ai soggiornanti di lungo periodo

La circolare ricostruisce la disciplina dell'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori e chiarisce l'ampliamento della platea dei beneficiari introdotto dalla Legge n. 97/2013. Il documento richiama i presupposti normativi originari, i precedenti orientamenti amministrativi e la decorrenza operativa delle nuove regole.

Quadro normativo originario

L'assegno è previsto dall'art. 65 della legge n. 448/1998, dall'art. 80, comma 5, della legge n. 388/2000 e dall'art. 16, comma 2, del D.P.C.M. n. 452/2000. Si tratta di una prestazione familiare destinata ai nuclei in cui siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di 18 anni. La disciplina originaria richiedeva che il richiedente fosse cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano.

Precedenti estensioni e orientamenti INPS

La circolare ricorda che, in seguito a indicazioni ministeriali, la prestazione era già stata estesa ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, come precisato dalla circolare n. 9/2010. Vengono inoltre richiamati i messaggi INPS n. 8468 del 16/05/2012, n. 7990 del 15/05/2013 e n. 12962 del 9/08/2013, con i quali l'Istituto aveva ribadito che l'assegno di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 era concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, in applicazione dell'art. 80 della legge n. 388/2000.

Intervento della Corte Costituzionale

La circolare segnala l'ordinanza n. 196/2013 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. 1ª Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 della legge n. 448/1998. La questione riguardava la subordinazione del beneficio alla cittadinanza italiana o comunitaria e l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Modifica introdotta dalla Legge n. 97/2013

Il passaggio decisivo è rappresentato dall'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97, adottata per il corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE e in relazione alla procedura di infrazione 2013/4009. La norma sostituisce l'espressione originaria dell'art. 65, comma 1, della legge n. 448/1998, ampliando i soggetti legittimati a richiedere l'assegno. Dopo la modifica, il beneficio spetta:

  • ai cittadini italiani residenti;
  • ai cittadini dell'Unione Europea residenti;
  • ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
  • ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Domanda, competenza dei Comuni e termini

La circolare ribadisce che l'assegno è concesso dai Comuni ed è erogato a domanda. L'art. 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000 prevede che la domanda possa essere presentata per ogni anno solare, o per il periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto. Il richiedente deve possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda.

Decorrenza dell'estensione e gestione delle domande già presentate

Dal 2013 la domanda può essere presentata anche dai nuovi beneficiari individuati dalla modifica normativa. I Comuni possono accogliere le domande presentate dai nuovi soggetti a partire dal 1 luglio 2013. Inoltre, devono riesaminare le istanze presentate prima del 1 luglio 2013 per verificarne la conformità ai requisiti; in ogni caso, gli effetti della prestazione decorrono dal 1 luglio 2013.

Punti principali

Disciplina originaria dell'assegno

L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è una prestazione familiare prevista dagli artt. 65 della legge n. 448/1998, 80, comma 5, della legge n. 388/2000 e 16, comma 2, del D.P.C.M. n. 452/2000. In origine è riconosciuto ai nuclei in cui siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di 18 anni, con richiedente cittadino italiano o comunitario residente in Italia.

Estensioni già riconosciute prima della modifica legislativa

Successive indicazioni ministeriali avevano già esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, come richiamato dalla circolare n. 9/2010. L'INPS ha inoltre ribadito, con i messaggi n. 8468 del 16/05/2012, n. 7990 del 15/05/2013 e n. 12962 del 9/08/2013, che la normativa vigente consentiva l'erogazione ai nuclei di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.

Intervento della Corte Costituzionale

L'ordinanza n. 196/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 della legge n. 448/1998, sollevata con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e all'esclusione degli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione viene richiamata come conferma dell'impostazione normativa fino a quel momento applicata.

Modifica introdotta dalla Legge n. 97/2013

La Legge 6 agosto 2013, n. 97, all'art. 13, ha dato attuazione al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE e alla procedura di infrazione 2013/4009. L'art. 65, comma 1, della legge n. 448/1998 è stato modificato prevedendo che la prestazione sia concessa non solo ai cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, ma anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Presentazione della domanda e ruolo dei Comuni

Il comma 2 dell'art. 65 della legge n. 448/1998 stabilisce che l'assegno è concesso dai Comuni ed è corrisposto a domanda. L'art. 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000 dispone che la domanda può essere presentata per ogni anno solare, o per il periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione.

Decorrenza dell'estensione e riesame delle istanze

Dal 2013 la domanda può essere presentata anche dai nuovi beneficiari individuati dalla modifica normativa: cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e familiari titolari di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente. I Comuni possono accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013 e devono riesaminare le istanze presentate anteriormente a tale data, verificando la conformità dei requisiti; gli effetti decorrono comunque dal 1 luglio 2013.

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