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Circolare

Circolare numero 6 del 16-01-2014

1. Premessa 1^ Parte: categorie reddituali ai fini dell’assoggettabilità o non assoggettabilità a contribuzione 2. La retribuzione imponibile di cui al decreto legislativo n. 314/1997 3. Tipologie di redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione 4. I redditi parzialmente assoggettabili a contribuzione 5. Le esclusioni dai redditi di lavoro dipendente 6. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 7. Le esclusioni dall’imponibile contributivo ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 314/97; 8. Le indennità 9. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito sentenze 9.1. Obbligazioni contributive discendenti da sentenze 9.2. Regolarizzazioni contributive da sentenze 10. Imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato 10.1. Obbligazioni contributive discendenti da transazioni 10.2. Regolarizzazioni contributive da transazioni 2^ Parte: retribuzioni imponibili nelle aspettative utili senza assegni – Analisi di singole fattispecie 11. Obbligazioni contributive nelle ipotesi di aspettative utili senza assegni 12. Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo 12.1. Modalità di compilazione della denuncia 13. Aspettativa per cooperazione nei Paesi in via di sviluppo 14. Esonero 15. Fuori ruolo 16. Congedo straordinario per dottorato di ricerca 17. Congedo straordinario per assistenza ai familiari di soggetti portatori di handicap 18. Aspettativa professori universitari 3^Parte:indicazioni ulteriori per l’individuazione degli imponibili ai fini del corretto adempimento dell’obbligazione contributiva nella Gestione Dipendenti Pubblici 19. Imponibili contributivi ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 20. Maggiorazione del 18% della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato 21. Maggiorazione del 15% della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato destinatari dei sei scatti stipendiali e dei richiamati alle armi 22. Conguaglio contributivo annuo 22.1 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1 % 22.2 Massimale art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 22.3 Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 22.4 Operazioni di conguaglio annuo: Elaborazione dei quadri V1, casuale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2. 22.5 Termini per l’invio 22.6 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e integra le istruzioni già fornite per la compilazione delle denunce mensili UniEmens ListaPosPA, chiarendo quali emolumenti dei dipendenti pubblici sono assoggettati o esclusi da contribuzione ai fini pensionistici e delle altre gestioni collegate. Vengono inoltre disciplinate le regolarizzazioni contributive derivanti da sentenze e transazioni, le principali aspettative senza assegni considerate utili ai fini previdenziali, il contributo alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alcune maggiorazioni della base pensionabile e le operazioni di conguaglio annuale 2013, con indicazione di termini, codici e sanzioni applicabili.

Istruzioni su imponibilità contributiva, aspettative utili e conguagli per la Gestione Dipendenti Pubblici

Istruzioni su imponibilità contributiva, aspettative utili e conguagli per la Gestione Dipendenti Pubblici

La circolare, destinata alle Amministrazioni e agli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, aggiorna le regole per la corretta determinazione dell’imponibile contributivo e per la compilazione delle denunce mensili UniEmens - ListaPosPA. Il documento integra e chiarisce la circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sostituendo dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni da ottobre 2012, le disposizioni incompatibili precedenti.

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza è l’armonizzazione tra base imponibile fiscale e previdenziale introdotta dal d.lgs. n. 314/1997, che ha recepito i principi di unificazione delle basi imponibili previsti dalla legge delega n. 662/1996. In tale assetto, sono utili a pensione, dal 1° gennaio 1998, gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 del TUIR. La circolare ribadisce che l’assoggettamento a contribuzione non dipende più dalla ricerca del nesso sinallagmatico stretto tra retribuzione e prestazione, ma dalla riconducibilità della somma al reddito di lavoro dipendente.

Redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione

La circolare fornisce un elenco, non esaustivo, di voci imponibili. Tra queste rientrano:

  • stipendio e salario;
  • trattamenti accessori, straordinario, mensilità aggiuntive, gratifiche;
  • assegni ad personam, premi una tantum e periodici, compensi incentivanti, compensi in natura ed erogazioni liberali;
  • compensi per incarichi e funzioni conferiti ai dirigenti, in regime di onnicomprensività del trattamento economico;
  • compensi spettanti agli avvocati dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici;
  • emolumenti corrisposti ai Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato;
  • compensi universitari per incarichi annuali di insegnamento, quando il percipiente è già legato da altro rapporto di lavoro o è libero professionista o pensionato;
  • compensi per attività didattiche rese da magistrati amministrativi e funzionari dello Stato, autorizzati dall’ufficio di appartenenza;
  • compensi per partecipazione a commissioni, comitati o incarichi con particolari responsabilità;
  • paghe nette del personale militare volontario in ferma breve;
  • alcune indennità e compensi del comparto Sanità e del comparto Enti Locali;
  • compensi regionali per il personale del Genio Civile per incarichi di progettazione.

La circolare segnala inoltre che lo sciopero riduce l’imponibile previdenziale e quello ai fini del fondo credito, in quanto comporta una riduzione della retribuzione corrisposta.

Redditi parzialmente imponibili e valori convenzionali

In applicazione dell’art. 51 TUIR, la circolare richiama le principali ipotesi di imponibilità parziale. Tra le più rilevanti:

  • le indennità di trasferta e missione fuori del territorio comunale concorrono al reddito oltre € 46,48 giornalieri, ovvero oltre € 77,47 per le trasferte all’estero, al netto di viaggio e trasporto;
  • in caso di rimborso analitico, restano esclusi i rimborsi documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché altre spese entro € 15,49 al giorno, elevati a € 25,82 per l’estero;
  • per attività svolte in luoghi sempre variabili e per indennità di volo e di navigazione, concorre al reddito il 50% dell’ammontare;
  • indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti concorrono al 50% entro i limiti annui di € 1.549,37 per trasferimenti interni e € 4.648,11 per quelli all’estero;
  • assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all’estero concorrono al 50%;
  • i premi pro-capite relativi a polizze sanitarie stipulate a favore dei dipendenti sono imponibili per intero se superiori a € 258,23, mentre sotto tale soglia sono soggetti solo al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Esclusioni dal reddito di lavoro dipendente

La circolare riepiloga le somme escluse dall’imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 2, TUIR, tra cui:

  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
  • vitto, mense aziendali e buoni pasto entro € 5,29 giornalieri;
  • trasporto collettivo offerto alla generalità o a categorie di dipendenti;
  • compensi riversati che, per legge o per contratto, devono essere restituiti al datore di lavoro o allo Stato;
  • somme e servizi di welfare aziendale destinati a educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • somme per asili nido e colonie climatiche per familiari a carico;
  • azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro il limite complessivo di € 2.065,83 per periodo d’imposta;
  • somme trattenute o erogate per oneri e spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 10 TUIR.

Redditi assimilati e casi in cui diventano imponibili

La circolare esamina i redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 TUIR, ricordando che non sono in linea generale assoggettati a contribuzione, salvo quando la fattispecie venga attratta nell’area del lavoro dipendente. Sono richiamate, in particolare:

  • indennità e compensi per incarichi svolti in relazione alla qualità di dipendente presso comitati, commissioni, organi collegiali e organi consultivi;
  • borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, quando non vi è rapporto di lavoro subordinato con il soggetto erogante;
  • compensi per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti;
  • compensi per attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del SSN, svolta secondo la disciplina di settore;
  • indennità e gettoni per funzioni pubbliche, compensi per membri di commissioni tributarie, giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza, parlamentari, amministratori locali e altri soggetti che esercitano pubbliche funzioni;
  • compensi per lavori socialmente utili.

Nei casi in cui tali redditi vengano attratti nella categoria del lavoro dipendente, la circolare precisa che l’Amministrazione di appartenenza deve includere i redditi comunicati dall’altra Amministrazione nella denuncia del mese successivo alla liquidazione oppure, in alternativa, l’Amministrazione erogante può denunciarli direttamente con il codice 2 "altro" nell’elemento apposito.

Esclusioni dall’imponibile contributivo ex art. 6 d.lgs. n. 314/1997

La circolare elenca le somme fiscalmente imponibili ma escluse dalla contribuzione previdenziale, tra cui:

  • trattamento di fine rapporto;
  • somme corrisposte alla cessazione del rapporto per incentivare l’esodo;
  • indennità e risarcimenti per danni, limitatamente al danno emergente;
  • somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie;
  • compensi erogati per conto terzi non attinenti alla prestazione lavorativa;
  • somme e provvidenze di fondi e casse pensionistiche complementari;
  • proventi di polizze assicurative;
  • somme collegate a contratti di secondo livello per incrementi di produttività, nei limiti di legge;
  • contributi e somme destinate a forme pensionistiche complementari o a prestazioni integrative, soggette peraltro al contributo di solidarietà del 10%;
  • trattamenti di famiglia, mentre restano imponibili gli emolumenti erogati in assenza delle condizioni di legge o oltre i limiti.

Indennità risarcitorie e somme sostitutive di reddito

La circolare distingue il risarcimento del danno emergente, escluso dall’imponibile, dal lucro cessante, che assume natura retributiva. In tale logica:

  • le somme percepite in sostituzione di redditi perduti costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti;
  • le indennità di mancato preavviso e le indennità di maternità, paternità e parentali sono trattate come redditi di lavoro dipendente nei casi previsti.

Viene inoltre chiarito che:

  • le indennità di maternità, paternità e parentali per le pubbliche amministrazioni erogatrici sono trattamenti economici previsti da legge e contratto;
  • per i contratti a tempo determinato e per i casi specificamente previsti dal d.lgs. n. 151/2001, tali importi sono assoggettati a contribuzione;
  • il risarcimento di danni fisici o patrimoniali, come l’equo indennizzo, resta escluso dall’imponibile.

Assegno alimentare e sospensione cautelare per inidoneità

L’assegno alimentare corrisposto ai dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio è qualificato come reddito di lavoro dipendente e quindi imponibile. Diversamente, l’indennità prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011 durante la sospensione cautelare per accertamento di inidoneità psicofisica non costituisce base imponibile ai fini contributivi, salvo successiva restitutio in integrum: se il giudizio medico finale è di piena idoneità, le somme corrisposte devono essere regolarizzate e assoggettate a contribuzione.

Regolarizzazioni contributive da sentenze

La circolare tratta in modo dettagliato le somme riconosciute a seguito di sentenza. In linea generale, se la pronuncia ha efficacia retroattiva e riguarda somme aventi natura retributiva, sorge l’obbligo contributivo con riferimento alla retribuzione virtuale che il lavoratore avrebbe percepito in assenza della controversia. Le sanzioni civili seguono l’art. 116, commi 8 e seguenti, della l. n. 388/2000.

Per le regolarizzazioni UniEmens Lista PosPA:

  • si compilano i quadri V1, causale 7, per ciascun periodo di riferimento;
  • si valorizza il codice 3 "regolarizzazione da sentenza";
  • il periodo di riferimento del V1 non può essere superiore al mese;
  • nell’elemento ente versante si indica il codice fiscale del dichiarante e l’anno/mese della data di deposito o notifica.

Termini e sanzioni:

  • la denuncia deve essere inviata entro il terzo mese successivo al deposito della sentenza, se il datore di lavoro si è costituito in giudizio, oppure entro il terzo mese successivo alla notifica, se è rimasto contumace;
  • se il versamento o l’istanza di rateazione non avvengono entro il giorno 16 del mese successivo al termine per l’invio, si applicano le sanzioni per evasione o omesso/ritardato pagamento secondo la fattispecie concreta;
  • il pagamento avviene con F24, usando le causali contributive ordinarie per la quota capitale e la causale 25 per le sanzioni sulla gestione prevalente.

Regolarizzazioni contributive da transazioni

Per le somme discendenti da transazioni di lavoro, la circolare afferma che la transazione non incide sull’obbligazione contributiva, che va comunque riferita alla retribuzione dovuta per legge o contratto. Sono imponibili le somme che mantengono funzione corrispettiva, anche in caso di transazione novativa, mentre resta escluso il danno emergente.

Per il flusso UniEmens:

  • si utilizzano i quadri V1, causale 7;
  • si inserisce il codice 4 "regolarizzazione da transazione";
  • il periodo di riferimento del V1 non può superare il mese solare;
  • l’ente versante deve riportare il codice fiscale del dichiarante e l’anno/mese della sottoscrizione della transazione.

I termini, le sanzioni e le modalità di versamento ricalcano la disciplina prevista per le sentenze, con applicazione delle sanzioni per evasione in caso di omissione della denuncia e del versamento e con possibilità di istanza di rimodulazione in presenza di inadempimenti di minore gravità.

Aspettative utili senza assegni

La seconda parte della circolare esamina varie ipotesi di aspettativa senza assegni che restano utili ai fini previdenziali, nelle quali l’imponibile da denunciare è di regola virtuale. La ragione comune è che, pur mancando la prestazione lavorativa e la retribuzione ordinaria, il rapporto conserva tutela ai fini di quiescenza e previdenza.

Direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie

Per la nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario delle ASL e delle aziende ospedaliere, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con mantenimento del posto. Il periodo è utile ai fini di quiescenza e previdenza e l’Amministrazione di appartenenza versa i contributi alle casse del dipendente, comprensivi della quota a carico del lavoratore.

La base imponibile corrisponde al trattamento economico dell’incarico, entro i massimali dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, rivalutati annualmente. In denuncia:

  • l’Amministrazione di appartenenza utilizza il codice 38 nel quadro E0;
  • la struttura sanitaria utilizza il tipo servizio 55;
  • se l’Amministrazione ha già trasmesso le denunce, quelle dalle retribuzioni di ottobre 2012 devono essere annullate con V1 causale 6;
  • la struttura sanitaria deve comunque trasmettere le proprie denunce e indicare la gestione pensionistica di riferimento.

Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

Per i pubblici dipendenti impiegati da ONG con contratti di cooperazione inferiori a due anni, l’aspettativa è riconosciuta per tutta la durata del contratto e il regime previdenziale resta integro. La contribuzione è posta a carico del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, che versa ai fondi/casse di iscrizione del dipendente.

La contribuzione si calcola sui compensi effettivamente percepiti in base al contratto di cooperazione. In denuncia:

  • si usa il codice 41 nel quadro E0;
  • si adotta il tipo servizio 57.

Esonero dal servizio

L’esonero ex art. 72 del d.l. n. 112/2008 consente l’uscita volontaria dal servizio nel quinquennio precedente i 40 anni di anzianità contributiva. Durante l’esonero il dipendente percepisce un trattamento pari al 50% della retribuzione complessiva, elevato al 70% in caso di attività gratuita presso ONLUS o associazioni di promozione sociale.

Ai fini contributivi, l’Amministrazione versa sia la quota datoriale sia quella a carico del dipendente, calcolate sulla retribuzione virtuale corrispondente alle voci che il lavoratore avrebbe percepito in servizio. In denuncia si utilizza il codice tipo servizio 47.

Fuori ruolo, dottorato di ricerca e assistenza a familiari con handicap

La circolare disciplina anche:

  • il fuori ruolo ex d.P.R. n. 3/1957 e l. n. 1114/1962, per il quale l’Amministrazione versa i contributi sulla retribuzione virtuale con tipo servizio 15;
  • il congedo straordinario per dottorato di ricerca ex l. n. 476/1984, con contribuzione sulla retribuzione annua contributiva goduta al momento della concessione o, se non si percepisce borsa o vi si rinuncia, sul trattamento effettivamente corrisposto; in denuncia si usa il tipo servizio 56;
  • il congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, con limite annuo pari a € 46.836,00 per il 2013, esclusione della tredicesima mensilità e del TFS/TFR, e utilizzo del tipo servizio 49.

Aspettativa dei professori universitari

Per i professori universitari, gli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 382/1980 prevedono rispettivamente l’aspettativa per direzione di istituti e laboratori extrauniversitari e l’aspettativa obbligatoria per incompatibilità connessa ad alcune cariche pubbliche o incarichi. Anche quando senza assegni, tali periodi sono utili ai fini della progressione di carriera e della previdenza; l’Università deve quindi garantire la continuità contributiva sulla retribuzione virtuale utilizzando il tipo servizio 50.

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

La circolare ricorda che il contributo dello 0,35% alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è obbligatorio per tutti gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici dal 1° dicembre 1996, a prescindere dalla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto. È prevista anche l’iscrizione facoltativa per alcune categorie di pensionati e dipendenti pubblici, con termini e modalità specifici.

La contribuzione si calcola sul medesimo imponibile pensionistico e può essere dovuta anche nei periodi di aspettativa senza assegni utili ai fini del trattamento di quiescenza. La circolare precisa inoltre che la contribuzione non è rimborsabile neppure in assenza di prestazioni e va versata anche per le regolarizzazioni dei periodi pregressi.

Maggiorazione del 18% della base pensionabile per la Cassa Stato

Per gli iscritti alla CTPS, la base pensionabile è maggiorata del 18% sulle voci previste dall’art. 15 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la disciplina modificata dalla l. n. 177/1976. La circolare chiarisce che:

  • la tredicesima mensilità e l’indennità integrativa speciale non rilevano per la maggiorazione;
  • la quota di maggiorazione del 18% concorre alla contribuzione pensionistica e al fondo credito;
  • dal 1° gennaio 1996 le retribuzioni accessorie sono soggette a contribuzione solo per la parte eccedente la soglia del 18%.

Eventuali conguagli mensili vanno indicati nell’elemento E0, separando l’importo dai normali imponibili. I conguagli devono essere completati insieme alle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale.

Maggiorazione del 15% per sei scatti stipendiali e richiamo alle armi

La circolare illustra la disciplina della maggiorazione del 15% della base pensionabile per il personale militare, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato iscritto alla CTPS, nonché per i richiamati alle armi. Dal 1° gennaio 2012 la contribuzione va calcolata applicando l’aliquota ordinaria sull’imponibile maggiorato figurativamente del 15%.

Per il richiamo alle armi:

  • l’Amministrazione di appartenenza usa il codice 58 per l’assenza dal servizio;
  • l’Amministrazione militare usa il codice 59 per il servizio per richiamo;
  • si applicano le aliquote ordinarie CTPS, il contributo credito dello 0,35% ed eventualmente la contribuzione ex ENPAS ove dovuta.

Conguaglio contributivo annuo 2013

La circolare dedica un’ampia sezione al conguaglio fiscale e contributivo dell’anno 2013. I datori di lavoro devono considerare tutti i redditi da lavoro dipendente riferiti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, comprese le voci già denunciate nei quadri E0 e i V1 con causale 1, 2, 5 e 7, entro i limiti di riferimento dell’anno. Vanno esclusi i quadri annullati da V1 causale 5 o 6.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

Per il 2013 la fascia oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 45.530 annui, corrispondenti a € 3.794 mensili. Il contributo si versa mensilmente, salvo conguaglio a credito o a debito in sede di conguaglio annuale. Il datore di lavoro deve considerare anche redditi comunicati da altri soggetti e, in caso di più rapporti, le operazioni sono svolte dall’ultimo datore di lavoro o, se più rapporti sono in corso al 31 dicembre, da quello con rapporto iniziato più anticamente.

Massimale ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995

Per i soggetti senza anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1995 o optanti per il sistema contributivo, il massimale 2013 è pari a € 99.034,00. Esso si applica alla contribuzione pensionistica, all’aliquota dell’1% e al fondo credito. Il massimale non è frazionabile mensilmente e, se il lavoratore ha più rapporti, le retribuzioni si cumulano fino al suo raggiungimento. In caso di superamento o errata applicazione, si devono elaborare quadri V1, causale 5, di annullamento e sostituzione.

Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari

Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, il massimale ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997 è pari, per il 2013, a € 180.523,00. Esso vale per contribuzione pensionistica, contributo aggiuntivo dell’1%, fondo credito e contribuzione previdenziale. Anche qui, in caso di superamento, gli imponibili devono essere ripartiti tra capienza e parte eccedente nei quadri E0 e negli elementi di gestione pertinenti.

Quadri V1 causale 7 e conguagli

Per le operazioni di conguaglio annuo si utilizzano i quadri V1, causale 7:

  • codice motivo utilizzo 2 per redditi da altri soggetti o per conguagli dell’1% collegati ad altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • codice motivo utilizzo 1 per altre situazioni di conguaglio.

Il periodo di riferimento del V1 coincide con l’anno di conguaglio o con il minor periodo del rapporto di lavoro. Le operazioni per il 2013 dovevano essere concluse entro febbraio 2014, le denunce dovevano pervenire entro il mese successivo al conguaglio e comunque non oltre marzo 2014, mentre il versamento era dovuto entro il 16 del mese successivo al conguaglio e, in ogni caso, non oltre il 16 marzo 2014.

Sanzioni per conguaglio tardivo o omesso

Se il conguaglio è effettuato oltre termine, si applicano:

  • sanzioni per omissione se la denuncia è inviata ma il versamento non segue nei termini;
  • sanzioni per evasione se mancano sia denuncia sia pagamento nei termini.

La circolare richiama la possibilità di rimodulazione delle sanzioni nei casi di minore gravità, previa istanza alla sede competente della Gestione Dipendenti Pubblici. I dati del conguaglio rilevano anche ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione 770.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare integra la n. 105 del 7 agosto 2012 e sostituisce, dal 1° novembre 2012 per le retribuzioni da ottobre 2012, le disposizioni incompatibili precedenti. Fornisce criteri aggiornati sulla imponibilità pensionistica e contributiva degli emolumenti, sulla gestione delle aspettative senza assegni "utili" e sugli obblighi di denuncia e versamento nella Gestione Dipendenti Pubblici.

Redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione

In applicazione del d.lgs. n. 314/1997 e degli artt. 49 e 51 del TUIR, sono imponibili i redditi da lavoro dipendente in senso ampio, senza necessità di verificare il nesso sinallagmatico tra compenso e prestazione. La circolare elenca numerose voci imponibili, tra cui stipendio, salario, compensi accessori, premi, compensi per incarichi, compensi di docenza, attività nelle commissioni, compensi dei dirigenti e di specifiche categorie pubbliche, nonché alcune somme corrisposte in particolari comparti, come Sanità ed Enti Locali.

Redditi parzialmente imponibili e indennità particolari

Sono richiamate le principali fattispecie in cui l’imponibilità è solo parziale: trasferte e missioni, indennità di trasferimento e di prima sistemazione, compensi per servizi all’estero, premi relativi a polizze sanitarie e altre ipotesi disciplinate dall’art. 51 TUIR. Sono indicati anche i limiti quantitativi applicabili, come le soglie giornaliere per trasferte in Italia e all’estero e il limite annuo per alcuni emolumenti o premi.

Esclusioni dal reddito di lavoro dipendente

La circolare riepiloga le somme che non costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, tra cui contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, vitto e buoni pasto entro i limiti, trasporti collettivi, somme per opere e servizi di welfare aziendale, azioni offerte ai dipendenti entro il limite previsto e somme trattenute o erogate per oneri e spese sanitarie ai sensi dell’art. 10 TUIR.

Redditi assimilati e loro rilevanza contributiva

Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR la circolare ribadisce che, di regola, non sono imponibili ai soli fini contributivi, salvo i casi in cui la fattispecie venga ricondotta a reddito di lavoro dipendente. Sono esaminati, tra gli altri, compensi per incarichi svolti in relazione alla qualifica, borse di studio, compensi da cariche in società ed enti, compensi per attività libero-professionale intramuraria del personale SSN, gettoni e indennità per funzioni pubbliche e compensi per lavori socialmente utili.

Esclusioni dall’imponibile ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 314/1997

Sono elencate le somme escluse dalla base imponibile contributiva pur potendo essere fiscalmente rilevanti: TFR, incentivi all’esodo, risarcimenti danni, compensi per conto terzi non attinenti alla prestazione, prestazioni di fondi e casse integrative, proventi da polizze, premi di produttività nei limiti di legge, contributi per previdenza complementare e trattamenti di famiglia, con l’avvertenza che gli emolumenti erogati in assenza dei requisiti o oltre i limiti restano imponibili.

Indennità risarcitorie, maternità e provvedimenti cautelari

Viene distinta l’area del danno emergente, esclusa dall’imponibile, da quella del lucro cessante, imponibile perché sostitutiva di reddito. Sono trattate le indennità di maternità, paternità e parentali, l’assegno alimentare per dipendenti sospesi cautelarmente e l’indennità ex d.P.R. n. 171/2011 per sospensione cautelare per inidoneità psicofisica, precisando quando tali somme sono o non sono assoggettate a contribuzione.

Somme corrisposte in esecuzione di sentenze e transazioni

La circolare disciplina in modo dettagliato la regolarizzazione contributiva delle somme riconosciute con sentenze passate in giudicato o con transazioni di lavoro. In entrambi i casi l’obbligo contributivo segue la natura retributiva delle somme, con riferimento alla retribuzione virtuale dovuta, mentre restano escluse le somme qualificabili come risarcimento del danno emergente. Sono indicati i quadri UniEmens da utilizzare, i codici causale 7 e i codici motivo, i termini per l’invio, le modalità di calcolo delle sanzioni e il versamento con F24.

Aspettative utili senza assegni e modalità di denuncia

Sono esaminate diverse aspettative considerate utili ai fini previdenziali, nelle quali la contribuzione si calcola su imponibile virtuale o sul trattamento effettivamente corrisposto. La circolare disciplina in particolare le aspettative per direttore generale/sanitario/amministrativo di strutture sanitarie, cooperazione nei paesi in via di sviluppo, esonero dal servizio, fuori ruolo, congedo per dottorato di ricerca, assistenza a familiari con handicap grave e aspettative dei professori universitari.

Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e maggiorazioni della base pensionabile

Vengono riepilogate le regole del contributo obbligatorio dello 0,35% alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dovuto da tutti gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, nonché la disciplina dell’iscrizione facoltativa per alcune categorie di lavoratori e pensionati. La circolare affronta anche la maggiorazione del 18% della base pensionabile per gli iscritti alla Cassa Stato, la maggiorazione del 15% per il personale destinatario dei sei scatti stipendiali e dei richiamati alle armi, e le relative ricadute contributive.

Conguaglio contributivo annuo 2013

Sono fornite istruzioni operative per il conguaglio fiscale e previdenziale dei redditi 2013, con indicazione dei redditi da considerare, dei tetti retributivi per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 e del massimale specifico per direttori generali, amministrativi e sanitari. La circolare precisa i termini per l’effettuazione delle operazioni, per l’invio delle denunce V1 causale 7 e per il versamento, nonché le sanzioni in caso di omissione o evasione e la rilevanza dei dati per CUD e modello 770.

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