Circolare numero 2 del 10-01-2014
Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto del decreto del MEF del 12 dicembre 2013, il saggio di interesse legale è ridotto all’1% con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La nuova misura rileva sia per il calcolo delle somme aggiuntive sui contributi previdenziali e assistenziali omessi o tardivamente versati, sia per gli interessi sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto da tale data. Per i debiti già pendenti al 1° gennaio 2014, il calcolo va effettuato applicando i tassi vigenti nei diversi periodi di maturazione.
Variazione del saggio di interesse legale all’1% dal 1° gennaio 2014
Variazione del saggio di interesse legale all’1% dal 1° gennaio 2014
La circolare illustra l’effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, con cui il saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 del codice civile è stato ridotto all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il documento evidenzia anche i riflessi della modifica sul versamento dei contributi e sulle prestazioni pensionistiche.
Ambito di applicazione della nuova misura
La nuova misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014. Per le esposizioni debitorie già pendenti a quella data, non opera un tasso unico retroattivo: il calcolo degli interessi deve essere eseguito applicando, per ciascun periodo, il saggio vigente alla relativa decorrenza. La circolare rinvia infatti alla sequenza dei tassi storici riportati nell’allegato.
Sanzioni civili e riduzione al tasso legale
La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente, in determinate ipotesi, la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale beneficio è subordinato all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di una domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera realizzata solo con l’accoglimento della domanda, che presuppone il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti.
Interessi sulle prestazioni pensionistiche
Il provvedimento incide anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per le prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data si applica quindi l’interesse legale dell’1%. La procedura informatica di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la nuova misura.
Quadro dei tassi storici richiamati
L’allegato al decreto riporta la successione dei saggi di interesse legale nel tempo, utile per il trattamento delle posizioni pregresse. In particolare, viene indicato che dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 il tasso era pari al 2,5%, mentre dal 1° gennaio 2014 è fissato all’1%.
Decreto ministeriale richiamato
Il decreto del 12 dicembre 2013 richiama il quadro normativo che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di modificare il saggio legale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi e al tasso di inflazione annuo registrato. Il decreto stabilisce espressamente la nuova misura dell’1% e dispone la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Nuova misura del saggio di interesse legale
Il decreto ministeriale 12 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, fissa il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Effetti sui contributi previdenziali e assistenziali
La misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato tenendo conto delle variazioni del saggio intervenute nel tempo, applicando i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, legge n. 388/2000
La circolare richiama la disciplina che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali. Tale riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento della domanda, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche
Il provvedimento produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2014. Di conseguenza, l’interesse legale dell’1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data e la procedura di calcolo è stata aggiornata di conseguenza.
Richiamo ai precedenti tassi di interesse legale
L’allegato richiama l’evoluzione storica del saggio di interesse legale nei vari periodi, utile per il calcolo delle esposizioni pregresse. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 il tasso era pari al 2,5%, mentre dal 1° gennaio 2014 è pari all’1%.
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