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Circolare

Circolare numero 5 del 15-01-2014

Individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito della legge n. 97/2013, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori spetta anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai familiari non cittadini UE dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Vengono distinti i due gruppi di familiari rilevanti e richiamate le definizioni normative applicabili. La nota precisa, infine, che tali soggetti possono richiedere la prestazione solo se in possesso degli ulteriori requisiti di legge.

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: estensione ai soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: estensione ai nuovi beneficiari

La circolare chiarisce l'ambito soggettivo della prestazione dopo le modifiche introdotte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97. In particolare, precisa che l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori non spetta più soltanto ai cittadini italiani residenti, ma anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ad alcuni familiari non cittadini UE dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Quadro normativo di riferimento

La modifica discende dall'art. 13, comma 1, della legge n. 97/2013, che interviene sull'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La circolare richiama anche il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha interpretato la nuova formulazione individuando due ulteriori categorie di possibili aventi diritto: i soggiornanti di lungo periodo e i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo che non siano cittadini di uno Stato membro, ma siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea

Per i familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea la circolare fa riferimento all'art. 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE. La parità di trattamento con i cittadini italiani viene ricavata dagli artt. 19 e 23 dello stesso decreto. Rientrano nella nozione di familiare:

  • il coniuge;
  • il partner che abbia contratto un'unione registrata con il cittadino dell'Unione, se la legislazione dello Stato membro ospitante equipara l'unione registrata al matrimonio;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, compresi quelli del coniuge o partner;
  • gli ascendenti diretti a carico, compresi quelli del coniuge o partner.

Individuazione dei familiari dei soggiornanti di lungo periodo

Per i familiari dei soggiornanti di lungo periodo, la circolare richiama la direttiva 2003/109/CE, che rinvia ai familiari individuati ai sensi della direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. Tale disciplina è stata recepita nel diritto interno dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e successivamente modificata dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, che ha inciso sull'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione).

Ai fini della prestazione, i familiari rilevanti sono:

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, con il consenso dell'altro genitore se esistente;
  • i figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di invalidità totale;
  • i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure i genitori ultrasessantacinquenni quando gli altri figli siano impossibilitati al sostentamento per documentati e gravi motivi di salute.

Condizioni per l'accesso alla prestazione

La circolare ribadisce che i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo, pur non aventi cittadinanza di uno Stato membro, possono richiedere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori solo se risultano in possesso anche degli ulteriori requisiti di legge. Il documento, quindi, non introduce una disciplina autonoma ma conferma l'estensione soggettiva della prestazione entro i limiti e le condizioni previsti dalla normativa richiamata.

Punti principali

Estensione dei beneficiari della prestazione

La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato l'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituendo le parole "cittadini italiani residenti" con un riferimento più ampio. La prestazione spetta quindi anche ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Chiarimento del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la modifica normativa introduce due nuove categorie di aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: i soggiornanti di lungo periodo e i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo, se privi della cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea

Per questa categoria si richiama l'art. 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE. La parità di trattamento con i cittadini italiani deriva dagli artt. 19 e 23 del medesimo decreto. Sono considerati familiari: il coniuge; il partner unito in unione registrata, se equiparata al matrimonio dalla legge dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, nonché quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico, nonché quelli del coniuge o partner.

Familiari dei soggiornanti di lungo periodo

Per i soggiornanti di lungo periodo, la circolare richiama la direttiva 2003/109/CE, art. 2, par. e), secondo cui i familiari sono i cittadini di Paesi terzi soggiornanti nello Stato membro ai sensi della direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. Tale disciplina è stata recepita dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e successivamente modificata dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, che interviene sull'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento

Ai fini del ricongiungimento familiare, e quindi dell'accesso alla prestazione, sono individuati: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, con consenso dell'altro genitore se esistente; i figli maggiorenni a carico, se impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per invalidità totale; i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli non possono sostenerli per documentati gravi motivi di salute.

Conclusione operativa

La circolare ribadisce che i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo, pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro, possono richiedere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

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