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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Registro - Base imponibile - Determinazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda. Il cessionario aveva assunto i debiti del cedente come modalità di pagamento, e la sentenza di merito aveva ritenuto imponibile soltanto il corrispettivo monetario effettivamente versato, detraendo l'importo dei debiti accollati. L'Amministrazione finanziaria ha contestato tale criterio, sostenendo che l'accollo dei debiti costituisse parte integrante del corrispettivo e dovesse quindi essere incluso nella base imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il principio sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, affermando che, nella cessione d'azienda, la base imponibile dell'imposta di registro deve essere determinata al lordo dei debiti del cedente accollati dal cessionario, poiché l'accollo rappresenta una componente del corrispettivo. La sentenza di merito, che aveva considerato imponibile il solo importo versato in denaro al netto dei debiti accollati, è stata cassata con rinvio affinché il giudice competente riesamini la controversia applicando tale criterio.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda

    La base imponibile deve comprendere l'intero valore del corrispettivo pattuito, includendo anche l'accollo dei debiti del cedente da parte del cessionario, quando tale accollo costituisce una modalità di pagamento del prezzo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, il corrispettivo di una cessione d'azienda non coincide necessariamente con la sola somma materialmente versata: devono essere considerate anche le obbligazioni assunte dal cessionario in funzione del pagamento.
  • L'accollo dei debiti del cedente costituisce, in linea generale, una componente economicamente rilevante del prezzo e non può essere sottratto dalla base imponibile.
  • Nella valutazione della base imponibile occorre considerare il valore complessivo dell'operazione e tutte le prestazioni che realizzano il trasferimento, non soltanto i flussi finanziari immediati.
  • Quando una sentenza di merito determina la base imponibile al netto dei debiti accollati dal cessionario, tale criterio può essere censurato se l'accollo rappresenta una modalità di pagamento del corrispettivo.

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