Sentenza n. 302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1417/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento della Prefettura di Siena sull'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza e aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto insussistente l'inerzia amministrativa sul presupposto che il suo inserimento in una lista escludesse il silenzio-inadempimento. In appello ha contestato tale ricostruzione, sostenendo la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione di assicurare in modo effettivo l'inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo, nonché l'illegittimità della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fondata sull'inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha inoltre chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato che il ricorrente era stato inserito in un centro di accoglienza straordinaria il 22 ottobre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda relativa all'inserimento nel sistema di accoglienza, poiché l'amministrazione ha provveduto nelle more del giudizio. Ha invece accolto l'appello nella parte relativa alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto erroneo considerare l'inserimento in una lista come sufficiente a escludere l'inerzia amministrativa: le misure di accoglienza devono essere assicurate secondo criteri di effettività e risultato e non possono consistere in una sistemazione meramente formale o dilatoria, rinviata a un evento futuro e incerto. Tale esigenza è stata rafforzata dagli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di condizioni materiali di accoglienza. È stata accolta anche l'istanza di patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello, ritenute sussistenti le condizioni reddituali e la fondatezza del gravame. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, con pagamento a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 133 t.u. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. 115/2002
In presenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico dell'amministrazione soccombente devono essere versate al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
direttiva 2013/33/UE
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE ... non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio ...
Gli obblighi derivanti dalla direttiva impongono l'accesso effettivo alle condizioni materiali di accoglienza; l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio, anche se dovuto a un afflusso ingente e improvviso, non esonera lo Stato dalla responsabilità derivante dal diritto dell'Unione.
art. 2 c.p.a.
La tutela contro l'inerzia amministrativa deve essere interpretata secondo criteri di effettività, escludendo che misure meramente formali o nominali soddisfino l'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Nelle procedure relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l'amministrazione deve provvedere secondo criteri di effettività e di risultato; il mero inserimento dell'interessato in una lista, privo dell'effettivo accesso alle condizioni materiali di accoglienza, non esclude il silenzio-inadempimento.
- La cessazione dell'inerzia amministrativa nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, ma non impedisce al giudice di esaminare gli effetti della precedente erronea qualificazione dell'inerzia, anche ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Gli obblighi derivanti dalla direttiva 2013/33/UE impongono agli Stati membri di garantire concretamente le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; la temporanea indisponibilità dei posti, anche se causata da un afflusso imprevedibile e ingente, non esonera lo Stato dalla responsabilità prevista dal diritto dell'Unione.
- La definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere non rende improcedibile l'istanza di patrocinio a spese dello Stato quando il giudice abbia comunque accertato la fondatezza dell'impugnazione e risultino sussistenti le condizioni reddituali.
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