Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, secondo il dirigente, di un compenso residuo pari a euro 15.195,00 per l'attività svolta quale presidente della commissione di collaudo del "Punto verde qualità 7.8. Convenzione La Rustica". Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo dovuti gli emolumenti sulla base di un regolamento comunale e del contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti del Comune di Roma. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo illegittime le disposizioni invocate perché contrastanti con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: violazione dell'art. 36 Cost., del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL dirigenza enti locali e del contratto integrativo; nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile; violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL e dell'art. 5 dell'allegato E alla L. n. 2248/1865; ulteriore violazione del d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL; nullità per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 101 c.p.c.; violazione degli artt. 3 Cost., 91 e 92 c.p.c. in via subordinata. In sostanza, il ricorrente contestava la declaratoria di illegittimità delle fonti negoziali e regolamentari che avevano giustificato il compenso e la conseguente esclusione del diritto al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di vizio motivazionale perché la sentenza d'appello era ampia, analitica e coerente. Ha poi confermato il principio secondo cui la contrattazione integrativa non può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale fissato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale: le clausole integrative in contrasto sono nulle e sostituite di diritto. Ha inoltre escluso che il regolamento comunale potesse legittimare il compenso, trattandosi di atto a contenuto normativo soggetto alla gerarchia delle fonti. Infine, ha respinto la doglianza sull'art. 101 c.p.c., osservando che la questione dell'onnicomprensività era già entrata nel processo sin dal primo grado e non si trattava quindi di una decisione a sorpresa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva; la Corte non ne ricava un fondamento per derogare al principio di onnicomprensività.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24
stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, che non può essere derogato da contrattazione integrativa o regolamenti locali contrari.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-quinquies
le disposizioni della contrattazione integrativa che contrastano con i vincoli finanziari, la contrattazione nazionale o norme imperative sono nulle e sostituite di diritto.
CCNL del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali
recepisce il principio di onnicomprensività e non consente deroghe tramite fonti decentrate in contrasto con esso.
Contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti del Comune di Roma del 23 dicembre 2010
ritenuto illegittimo nella parte in cui prevedeva compensi aggiuntivi incompatibili con la disciplina legale e nazionale.
artt. 1339 e 1419 c.c.
richiamati come effetto della nullità delle clausole integrative contrastanti con norme imperative: sostituzione automatica delle clausole invalide.
art. 4 disp. prel. c.c.
indicato come base della disapplicazione degli atti normativi secondari illegittimi in contrasto con fonti sovraordinate.
artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
riguardano la disapplicazione degli atti amministrativi non normativi; la Corte precisa che non si applicano agli atti di normazione secondaria.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
il contraddittorio preventivo è necessario solo per questioni nuove in senso proprio; non vi è violazione se la questione era già presente nel processo.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente nel sesto motivo, senza esito favorevole.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, senza esito favorevole.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, senza esito favorevole.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in relazione alla regolazione delle spese, ma la Corte applica il principio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La contrattazione collettiva decentrata e gli atti regolamentari dell'ente non possono introdurre trattamenti economici aggiuntivi in contrasto con il principio legale di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; le clausole difformi sono nulle e sostituite di diritto dalla disciplina sovraordinata.
- Quando una questione giuridica è già entrata nel processo sin dal primo grado e viene riproposta nei successivi gradi, il giudice non viola l'art. 101 c.p.c. se la decide anche applicando una norma diversa da quella prospettata dalle parti, in base al principio iura novit curia.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza di merito contiene un percorso argomentativo coerente, analitico e comprensibile, idoneo a giustificare la decisione.
- Il potere di disapplicazione del giudice ordinario opera diversamente a seconda della natura dell'atto: per gli atti amministrativi non normativi si applicano gli artt. 4 e 5 della legge del 1865, mentre per gli atti a contenuto normativo vale il controllo di legittimità rispetto alle fonti sovraordinate secondo la gerarchia delle fonti.
- Le disposizioni della contrattazione integrativa possono disciplinare la destinazione delle risorse solo nei limiti in cui ciò non contrasti con la legge e con la contrattazione collettiva nazionale; non possono ampliare autonomamente i compensi oltre tali limiti.
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