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Circolare

Circolare numero 43 del 21-2-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare applica agli apprendisti, dal 1° gennaio 2007, la tutela previdenziale per la malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Vengono disciplinati ambito di applicazione, certificazione, controlli, durata e limiti dell’indennità, contribuzione figurativa, obblighi dei datori di lavoro e istruzioni operative e contabili. Per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2007 si applicano, salvo quanto specificamente indicato, le regole ordinarie previste per i lavoratori subordinati.

Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia

Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia

La circolare illustra l’estensione della tutela economica di malattia agli apprendisti, disposta dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con decorrenza 1° gennaio 2007. L’INPS fornisce istruzioni operative, procedurali e contabili per l’applicazione della disciplina, richiamando, per quanto non espressamente regolato, le regole già vigenti per i lavoratori dipendenti.

Ambito di applicazione

La tutela riguarda i soggetti assunti con contratto di apprendistato in qualsiasi settore di attività, secondo gli articoli 47 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, oppure, nelle realtà territoriali in cui tali disposizioni non siano ancora operative, secondo la legge n. 196/1997. Il rinvio alla disciplina previgente riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 276/2003.

La decorrenza della nuova disciplina è fissata agli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

Certificazione di malattia

Dal 1° gennaio 2007 l’apprendista deve osservare l’onere di trasmettere all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell’invio comporta, di regola, la perdita dell’intera indennità per le giornate di ritardo, salvo che il lavoratore dimostri un serio ed apprezzabile motivo giustificativo. La circolare segnala inoltre l’adeguamento del certificato medico OPM-INPS, con l’inserimento di una qualifica specifica per gli apprendisti.

Controlli, reperibilità e sanzioni

Agli apprendisti si applicano anche le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.

L’INPS può disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, visite domiciliari e/o ambulatoriali per accertare la sussistenza dell’incapacità lavorativa. Ai fini del corretto svolgimento dei controlli, l’apprendista deve indicare sul certificato e sull’attestato l’esatto indirizzo di reperibilità, inteso come residenza o temporanea diversa dimora, e comunicare tempestivamente a INPS e datore di lavoro ogni variazione.

Le assenze ingiustificate alle visite di controllo sono sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati ai lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.

Misura, durata e limiti dell’indennità

La circolare afferma che, considerata la natura del rapporto di apprendistato, la disciplina della prestazione di malattia si applica integralmente secondo le regole previste per i lavoratori subordinati. Rimane fermo il limite massimo di 180 giorni indennizzabili per anno solare, previsto per la generalità dei dipendenti.

Contribuzione figurativa

Per gli eventi indennizzati a titolo di malattia agli apprendisti deve essere riconosciuta la contribuzione figurativa, secondo le regole ordinarie previste per i lavoratori subordinati. L’estensione della tutela operata dalla legge finanziaria 2007 comporta infatti l’applicazione piena del regime previdenziale previsto per la generalità dei dipendenti.

Adempimenti dei datori di lavoro

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro devono anticipare l’indennità di malattia e recuperarla mediante conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. La circolare richiama, per tale operazione, la prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti e indica il quadro "D" del DM10/2, rigo 52.

Istruzioni procedurali

Per la gestione delle certificazioni di malattia è istituito il codice qualifica "A", utilizzabile per i certificati in cui l’inizio della malattia sia successivo al 31 dicembre 2006. La procedura emette le lettere di sanzione previste per le altre categorie di assicurati quando ne ricorrano le condizioni.

Per il pagamento diretto delle prestazioni è istituito il codice qualifica "AP", destinato agli apprendisti disoccupati o sospesi dal lavoro. Per gli apprendisti in attività, infatti, l’indennità resta anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le ordinarie modalità.

La circolare precisa infine che sono indennizzabili solo gli eventi di malattia iniziati successivamente al 31 dicembre 2006.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle prestazioni si confermano i conti già esistenti: PTP 30/070 e PTP 30/010 per le prestazioni poste a conguaglio con DM10/2, rispettivamente per competenza "anno in corso" e "anni precedenti"; PTP 30/073 e PTP 30/003 per le prestazioni erogate direttamente, sempre per "anno in corso" e "anni precedenti". Gli eventuali recuperi devono essere imputati al conto PTP 24/030.

Punti principali

Estensione della tutela e decorrenza

L’art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha esteso agli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. La disciplina si applica ai rapporti di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, con rinvio alla precedente legge n. 196/1997 nelle realtà territoriali in cui il nuovo regime non sia ancora operativo. La nuova tutela vale per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2007.

Certificazione di malattia e termini di presentazione

Dal 1° gennaio 2007 l’apprendista deve presentare o inviare all’INPS e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. Il ritardo comporta, di regola, la perdita dell’intera indennità per le giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo adeguatamente comprovato. È previsto l’aggiornamento del certificato medico OPM-INPS con una qualifica specifica per gli apprendisti.

Controlli e reperibilità

Alle assenze per malattia degli apprendisti si applicano le norme su fasce orarie di reperibilità e controlli di cui all’art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983. L’INPS può disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, visite domiciliari e/o ambulatoriali. Gli interessati devono indicare sul certificato e sull’attestato l’indirizzo esatto e completo di reperibilità e comunicare tempestivamente ogni variazione a INPS e datore di lavoro; le assenze ingiustificate alle visite sono sanzionate come per gli altri lavoratori subordinati.

Misura, durata e limiti dell’indennità

Per gli apprendisti si applica integralmente la disciplina prevista per i lavoratori subordinati quanto a misura, durata e limiti della prestazione di malattia. Resta fermo il limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare, previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Contribuzione figurativa

Per gli eventi di malattia indennizzati agli apprendisti deve essere riconosciuta la contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati, in quanto l’estensione della tutela è stata disposta in modo pieno dalla legge finanziaria 2007.

Adempimenti dei datori di lavoro

Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro anticipano l’indennità di malattia agli apprendisti in attività e la portano a conguaglio con i contributi dovuti, secondo la prassi già in uso per i lavoratori dipendenti. La circolare richiama il quadro "D" del DM10/2, rigo 52.

Istruzioni procedurali e codici qualifica

Nella procedura di gestione della certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica "A", utilizzabile per i certificati con inizio malattia successivo al 31.12.2006; la procedura emette le lettere di sanzione previste per le altre categorie assicurate quando ricorrono le condizioni. Nella procedura di pagamento diretto delle prestazioni è stato istituito il codice qualifica "AP" per gestire gli apprendisti disoccupati o sospesi dal lavoro; per gli apprendisti in attività, invece, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Sono indennizzabili solo gli eventi iniziati dopo il 31.12.2006.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle prestazioni si confermano i conti già previsti: PTP 30/070 e PTP 30/010 se la prestazione è posta a conguaglio con DM10/2; PTP 30/073 e PTP 30/003 se la prestazione è erogata direttamente. Gli eventuali recuperi devono essere imputati al conto PTP 24/030.

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