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Circolare

Circolare numero 41 del 20-2-2007

L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti all’ANFI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa della convenzione sottoscritta tra INPS e Associazione Nazionale Fioristi - Florovivaisti (ANFI) per la riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione tramite modello F24, insieme ai contributi obbligatori. Vengono precisati la regolazione dei rapporti finanziari, l’assenza di obblighi di esazione coattiva e di responsabilità per l’Istituto, la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2007 e le modalità per il rinnovo. Per gli aspetti operativi si rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.

Convenzione INPS-ANFI per la riscossione, tramite mod. F24, delle quote associative

Convenzione INPS-ANFI per la riscossione delle quote associative tramite F24

La circolare dà comunicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Nazionale Fioristi - Florovivaisti (ANFI) per la riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti tramite modello F24, contestualmente alla contribuzione obbligatoria. Il testo disciplina i profili operativi essenziali, i limiti di responsabilità dell’Istituto, la gestione dei rapporti finanziari e la durata dell’accordo.

Ambito della convenzione

L’intesa riguarda gli artigiani e commercianti iscritti all’ANFI. Il contributo annuo stabilito dall’Associazione, differenziato per provincia, viene versato dagli associati con il modello F24 insieme alla contribuzione obbligatoria; la quota associativa confluisce nell’importo totale da versare.

Limiti di attività e responsabilità dell’INPS

La convenzione precisa che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative. Inoltre, l’applicazione degli atti convenzionali non comporta responsabilità verso terzi in capo all’INPS.

Rimborso spese e gestione finanziaria

L’importo del rimborso spese che l’ANFI deve corrispondere all’INPS per il servizio è regolato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Tutti gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’ANFI, incluso quanto connesso al rimborso spese, sono affidati alla Sede Centrale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Durata, rinnovo e indicazioni operative

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2007. L’ANFI deve richiederne il rinnovo annuale con lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

La circolare indica inoltre la sede dell’ANFI in Via Varese n. 34, 00185 Roma, e precisa che i versamenti dovranno essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto. Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati in fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, viene richiamata la circolare n. 205 del 1° ottobre 1998, relativa alla gestione delle vigenti convenzioni in materia.

Punti principali

Convenzione per la riscossione delle quote associative ANFI

L’INPS ha sottoscritto il 19 dicembre 2006 una convenzione con l’Associazione Nazionale Fioristi - Florovivaisti (ANFI) per il servizio di riscossione, tramite modello F24, delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione.

Modalità di versamento delle quote

Il contributo annuale stabilito dall’ANFI, differenziato per provincia, deve essere versato dagli associati con il mod. F24, unitamente alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa viene inclusa nell’importo complessivo da versare.

Limiti degli obblighi dell’INPS

La convenzione esclude per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva delle quote associative. Inoltre, dall’applicazione degli atti convenzionali non derivano responsabilità verso terzi in capo all’INPS.

Rimborso spese e gestione dei rapporti finanziari

L’entità del rimborso spese dovuto dall’ANFI all’INPS per l’espletamento del servizio è disciplinata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’ANFI, compreso quanto previsto in materia di rimborso, sono attribuiti alla Sede Centrale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. L’ANFI deve chiedere il rinnovo annuale mediante lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Indicazioni operative e riferimenti precedenti

L’ANFI ha sede in Via Varese n. 34, 00185 Roma. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto. Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati in prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alla n. 205 del 1° ottobre 1998.

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