Circolare numero 46 del 23-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti, dal 1° gennaio 2007, della legge di ratifica del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania all’UE in materia di sicurezza sociale, rapporto di lavoro, prestazioni assistenziali e previdenziali. Vengono chiarite le regole per i lavoratori distaccati tra Italia, Bulgaria e Romania, l’applicazione della normativa comunitaria e gli adempimenti documentali connessi al formulario E101. La circolare disciplina inoltre l’accesso dei cittadini bulgari e rumeni a maternità, assegno al nucleo familiare, assegno sociale e invalidità civile, precisando decorrenze, requisiti e termini per le domande.
Riflessi previdenziali dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea
Riflessi previdenziali dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea
La circolare chiarisce gli effetti previdenziali e assistenziali derivanti dall’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione Europea, con decorrenza 1° gennaio 2007. L’INPS precisa le regole applicabili ai rapporti di lavoro, ai distacchi tra Italia e i due nuovi Stati membri e all’accesso alle principali prestazioni assistenziali e previdenziali.
Quadro normativo e decorrenza
Con la legge n. 16 del 9 gennaio 2006 l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea. Dal 1° gennaio 2007 trovano applicazione le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori e sul soggiorno, ai sensi del DPR n. 54 del 18 gennaio 2002.
La circolare si pone come completamento e integrazione dei messaggi INPS n. 1552 del 16 gennaio 2007 e n. 2309 del 25 gennaio 2007.
Disciplina dei rapporti di lavoro e distacco
Dal 1° gennaio 2007 la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale si applica:
- ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia;
- ai lavoratori italiani distaccati in Bulgaria o Romania.
Per i lavoratori italiani dipendenti da imprese italiane distaccati in Romania o Bulgaria non si applica più la legge n. 398/1987, che disciplinava l’obbligo assicurativo in Paesi esteri non legati all’Italia da accordi, anche parziali, di sicurezza sociale. L’assicurazione in Italia è possibile solo se viene attivata la procedura di distacco tramite richiesta del formulario E101.
In tale ipotesi il datore di lavoro deve continuare a versare in Italia i contributi per le forme assicurative, con le stesse tipologie e aliquote previste per il lavoro svolto sul territorio nazionale. La base imponibile previdenziale va determinata secondo l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.
Se il distacco non è attivato, per questi lavoratori non devono essere effettuati adempimenti contributivi in Italia.
Lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia
Per i lavoratori rumeni e bulgari dipendenti da imprese dei rispettivi Paesi e distaccati in Italia, la situazione varia a seconda della procedura seguita:
- se il distacco è attivato con richiesta del modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza, i lavoratori restano assicurati nel Paese d’origine secondo la normativa comunitaria;
- se il distacco non è attivato oppure se viene superato il periodo di distacco autorizzato, i lavoratori devono essere assicurati in Italia secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo e le regole ordinarie applicabili ai lavoratori italiani.
La circolare precisa che queste regole valgono anche per i lavoratori rumeni e bulgari già presenti in Italia alla data del 1° gennaio 2007. Se la loro attività in Italia dipende da un distacco, il datore di lavoro rumeno o bulgaro deve produrre l’E101; negli altri casi l’obbligo assicurativo continua ad essere assolto in Italia secondo le regole generali richiamate, in continuità con la circolare n. 122/2003.
Settore marittimo
Per l’accesso al mercato del lavoro marittimo la circolare richiama la nota del Ministero dei Trasporti del 18 gennaio 2007, precisando che non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 286/90 e successive modifiche.
Il settore è regolato da normativa speciale, richiamando in particolare:
- la Convenzione internazionale IMO STCW;
- la legge n. 30/98;
- la legge n. 88/001.
Il controllo dell’accesso dei marittimi bulgari e rumeni avviene tramite le Autorità Marittime o Consolari, che verificano i requisiti d’imbarco, l’idoneità alla navigazione e il possesso dei titoli professionali necessari per svolgere attività a bordo di navi battenti bandiera nazionale.
Prestazioni di maternità e paternità
I cittadini comunitari hanno diritto ai benefici italiani a sostegno della maternità e della paternità, inclusi l’assegno di maternità dello Stato e l’assegno di maternità del Comune disciplinati dal capo XIII del D.Lgs. n. 151/2001, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, compreso il requisito della residenza in Italia.
Per cittadini rumeni e bulgari tali prestazioni sono riconoscibili solo per eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 2007, come nascite, adozioni e affidamenti ove previsti.
Per gli eventi anteriori al 1° gennaio 2007, la prestazione può essere erogata solo se:
- il termine per la presentazione della domanda all’INPS o al Comune non era ancora scaduto al 1° gennaio 2007;
- entro quel termine è stato perfezionato il requisito del possesso della carta di soggiorno per cittadini comunitari;
- la richiesta della carta di soggiorno è stata presentata prima della scadenza del termine.
Assegno al nucleo familiare per nuclei numerosi
La circolare richiama l’assegno al nucleo familiare previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998, esteso dall’art. 80, comma 5, della legge n. 338/2000 anche ai nuclei familiari di cittadini comunitari residenti in Italia con tre figli minori.
In occasione dell’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione Europea, i cittadini di questi Stati hanno titolo alla prestazione dal 1° gennaio 2007, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
La domanda per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 può essere presentata entro il 31 gennaio 2008, a condizione che alla data della domanda siano ancora presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Assegno sociale e invalidità civile
Per le prestazioni assistenziali di assegno sociale e invalidità civile la circolare esclude restrizioni specifiche. Dal 1° gennaio 2007 i cittadini di Romania e Bulgaria possono accedervi più agevolmente, senza che sia più necessario il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi del testo unico sull’immigrazione, come previsto dall’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000.
I cittadini rumeni e bulgari residenti in Italia, per ottenere tali provvidenze economiche e a condizione di possedere gli altri requisiti di legge, devono produrre la Carta di soggiorno UE rilasciata secondo il DPR n. 54/2002.
Punti principali
Decorrenza dell’adesione e quadro normativo
Dal 1° gennaio 2007, con la legge n. 16 del 9 gennaio 2006, l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Da tale data si applicano le norme comunitarie, comprese quelle sulla libera circolazione dei lavoratori e sul soggiorno, ai sensi del DPR n. 54 del 18 gennaio 2002. La circolare integra i messaggi INPS n. 1552 del 16 gennaio e n. 2309 del 25 gennaio 2007.
Lavoratori distaccati: applicazione della disciplina comunitaria
Dal 1° gennaio 2007 si applica la disciplina comunitaria di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia sia ai lavoratori italiani distaccati in Bulgaria o Romania. Per i lavoratori italiani di imprese italiane distaccati nei due Paesi non trova più applicazione la legge n. 398/1987; l’assicurazione in Italia è possibile solo con attivazione della procedura di distacco e richiesta del formulario E101. In tal caso il datore di lavoro continua a versare in Italia contributi e premi secondo forme, tipologie e aliquote ordinarie, con base imponibile determinata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.
Lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia
Se il distacco è regolarmente attivato, mediante richiesta del modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza, i lavoratori di imprese rumene o bulgare restano assicurati nel Paese d’origine in base alle regole comunitarie. Se invece il distacco non è attivato o supera il periodo autorizzato, i lavoratori devono essere assicurati in Italia secondo il principio di territorialità, applicando le regole generali previste per i lavoratori italiani. La disciplina si estende anche ai lavoratori già presenti in Italia al 1° gennaio 2007.
Lavoratori già presenti in Italia al 1° gennaio 2007
Per i lavoratori rumeni e bulgari che al 1° gennaio 2007 erano già in Italia, vale la stessa impostazione: se la presenza deriva da distacco, il datore di lavoro deve produrre l’E101; negli altri casi l’obbligo assicurativo continua ad essere assolto in Italia secondo le regole generali applicate fino a quel momento, richiamandosi la circolare n. 122/2003.
Accesso al mercato del lavoro marittimo
Per il settore marittimo la circolare richiama la nota del Ministero dei Trasporti del 18 gennaio 2007, precisando che non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 286/90 e successive modifiche. Il settore è regolato da normativa speciale, tra cui la Convenzione internazionale IMO STCW, la legge n. 30/98 e la n. 88/001. L’accesso dei marittimi bulgari e rumeni è controllato dalle Autorità Marittime o Consolari sulla base dei requisiti d’imbarco e del possesso dei titoli professionali necessari.
Prestazioni di maternità
I cittadini di Bulgaria e Romania hanno diritto alle prestazioni italiane a sostegno della maternità e paternità, comprese l’assegno di maternità dello Stato e quello del Comune, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, inclusa la residenza in Italia. Tuttavia, per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti ove previsti) il diritto sorge solo se verificatisi dopo il 1° gennaio 2007. Per gli eventi anteriori, le prestazioni possono essere erogate solo se il termine per la domanda non era ancora scaduto al 1° gennaio 2007 e se entro tale termine è stato perfezionato il requisito della carta di soggiorno, la cui richiesta deve essere stata presentata prima della scadenza.
Assegno al nucleo familiare per famiglie numerose
Per l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998, esteso ai nuclei di cittadini comunitari residenti in Italia con tre figli minori dall’art. 80, comma 5, della legge n. 338/2000, i cittadini rumeni e bulgari hanno titolo alla prestazione dal 1° gennaio 2007 se ricorrono gli altri requisiti di legge. La domanda per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 può essere presentata entro il 31 gennaio 2008, purché alla data della domanda permangano i requisiti previsti.
Assegno sociale e invalidità civile
Per assegno sociale e prestazioni di invalidità civile non vi sono restrizioni specifiche per i cittadini di Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007. Non è più richiesto il possesso della carta di soggiorno ai sensi del testo unico immigrazione, come previsto dall’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000. Ai fini delle provvidenze economiche, i residenti in Italia devono produrre la Carta di soggiorno UE rilasciata secondo il DPR n. 54/2002, restando fermi tutti gli altri requisiti di legge.
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