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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 5089 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che, nell'anno 2001, la società avesse venduto senza fattura immobilizzazioni materiali dichiarate nell'anno precedente per lire 1.307.920.000. Di conseguenza aveva recuperato a tassazione ricavi omessi ai fini IVA e IRAP e aveva emesso nei confronti dei soci accertamenti IRPEF per redditi di partecipazione. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la fondatezza della pretesa, la valutazione della dichiarazione resa dal socio C.G. e la validità degli avvisi notificati alla società con la denominazione originaria. In Cassazione è però emerso preliminarmente che il ricorso non era stato notificato alla società e all'altro socio, parti dei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito le contestazioni fiscali. Ha rilevato la presenza di un litisconsorzio processuale tra la società e i soci, poiché gli accertamenti nei confronti della società e quelli conseguenti nei confronti dei soci si fondavano su presupposti comuni ed erano stati trattati congiuntamente nei precedenti gradi. Ha quindi ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso alla società C. di C. A. e S.S. s.n.c. e al socio C.G., entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 5 del T.U.I.R.

    Costituisce il fondamento degli accertamenti IRPEF notificati ai soci per i redditi di partecipazione derivanti dalla società di persone.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito d'ufficio in presenza di omessa dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; la questione era stata sollevata con riferimento alla notifica alla società nella denominazione originaria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Disciplina gli avvisi di accertamento in materia IVA; la sua applicazione era stata contestata in relazione alla validità della notifica.

  • Codice civile, art. 2733

    La dichiarazione resa da una parte può avere valore confessorio, ma nel caso concreto la Commissione regionale ha escluso che avesse natura di confessione e l'ha comunque considerata liberamente valutabile.

  • Codice di procedura civile, art. 331

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando più cause, anche separabili, sono logicamente dipendenti o fondate su presupposti comuni e sono state trattate congiuntamente. La Corte lo ha applicato al rapporto tra accertamento societario e accertamenti dei soci.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e produce automaticamente conseguenze fiscali sui soci, società e soci possono costituire un unico contesto processuale inscindibile o comunque dipendente.
  • Se società e soci hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio con decisioni congiunte, il ricorso in Cassazione deve essere notificato a tutte le parti interessate; in caso contrario la Corte può ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
  • L'omessa notifica del ricorso a una parte necessaria non determina necessariamente una decisione immediata sul merito, ma comporta normalmente un termine per regolarizzare il contraddittorio e il rinvio della causa.
  • La modifica della denominazione di una società, se non accompagnata dall'estinzione del soggetto giuridico, non comporta di per sé la nascita di una nuova società; la notifica alla denominazione originaria può quindi essere valida se effettuata presso la sede corretta.
  • In presenza di dichiarazioni rese dal contribuente o da un socio, il giudice deve valutarne natura e attendibilità: non ogni ammissione contenuta in un atto difensivo costituisce automaticamente confessione in senso tecnico.
  • L'ordinanza analizzata non stabilisce chi abbia ragione sulla pretesa tributaria nel merito: il risultato processuale è soltanto l'ordine di integrare il contraddittorio.

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