Cassazione Civile, Sentenza n. 20101/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria riferita all'anno 1/12/2013-30/11/2014 con tre rilievi: (1) recupero a fini IRES/IRAP dei ricavi derivanti dalla vendita di voli aerei venduti unitamente alla crociera, ritenuti non riconducibili alla "utilizzazione della nave" e quindi non agevolabili ai sensi dell'art. 4 d.l. n.457/1997; (2) contestazione della deducibilità di interessi passivi su finanziamenti specifici per l'acquisto di navi, ritenuti costi inerenti a redditi agevolati (tonnage tax) e pertanto indeducibili o deducibili solo pro quota ai sensi degli artt. 156 e 159 TUIR; (3) riqualificazione, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, del contratto di agenzia tra la controllante e la controllata brasiliana come finanziamento, con recupero degli interessi attivi che la controllata avrebbe dovuto corrispondere alla controllante (transfer pricing). In primo grado la CTP di Genova ha annullato i primi due rilievi e confermato il terzo; la CTR Liguria ha invece rigettato gli appelli dell'ufficio e della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi; Costa Crociere ha proposto ricorso incidentale su cinque motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e deciso: - Ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia (sul punto dei ricavi da vendita di voli), ritenendo che, ratione temporis, l'agevolazione prevista dall'art. 4 d.l. n. 457/1997 si applica ai redditi derivanti dall'"utilizzazione della nave" e non ai ricavi derivanti dalla vendita di trasporti aerei finalizzati al raggiungimento del luogo di imbarco; la CTR ha errato nell'estendere l'agevolazione richiamando il decreto attuativo della tonnage tax. La sentenza impugnata è cassata su questo punto e rinviata alla CTR per nuovo esame (principio di diritto espresso). - Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Costa Crociere (sul punto della riqualificazione contrattuale/transfer pricing), ritenendo che la CTR, nel disconoscere e sostituire l'operazione intercorsa, ha dato rilievo esclusivo alla classificazione contabile della controllata senza esaminare compiutamente il contenuto contrattuale, la sostanza economica, i rischi assunti e senza adeguata comparazione; la sentenza è cassata anche su questo punto e rinviata alla CTR per riesame alla luce dei criteri OCSE e del corretto esame probatorio. - Gli altri motivi dell'Agenzia sono respinti; altri motivi della società sono respinti o assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. In sintesi: cassazione parziale e rinvio per rideterminare le questioni sulla base dei principi indicati; nessuna decisione definitiva su tutti i profili, ma vittorie parziali per entrambe le parti su punti distinti.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 457/1997 conv. l. n. 30/1998
prevede che i redditi derivanti dall'"utilizzazione della nave" iscritta nel Registro internazionale siano soggetti a imposizione nella misura del 20 per cento
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: l'agevolazione si applica ai redditi dall'utilizzazione della nave e, ratione temporis, non si estende ai ricavi derivanti dalla vendita di trasporti aerei funzionali al raggiungimento del luogo di imbarco
art. 156 e art. 159 TUIR (d.P.R. 917/1986)
art. 156: regime di tonnage tax con indeducibilità dei costi; art. 159: nel caso di costi misti la deduzione va effettuata in proporzione tra ricavi non agevolati e ricavi complessivi
Distinzione tra attività soggette a tonnage tax (costi indeducibili), attività agevolate dal registro internazionale (deduzione limitata) e attività ordinarie; per i costi misti è necessaria separata contabilizzazione e proporzionale determinazione della deducibilità
art. 110, comma 7, TUIR (d.P.R. 917/1986)
i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllanti o controllate sono valutati in base al valore normale
Consente la riqualificazione di operazioni infragruppo sulla base del valore normale (arm's length); l'Amministrazione può sindacare la sostanza economica e, se necessario, disconoscere o sostituire l'operazione ai sensi dei criteri OCSE
art. 12 d.lgs. n. 446/1997
prevede rilevanza ai fini IRAP delle agevolazioni previste dall'art. 4 d.l. n. 457/1997
L'agevolazione IRES si estende anche agli effetti IRAP nei limiti indicati dalla norma
d.m. 23 giugno 2005 (attuativo tonnage tax), art. 6
elenca le attività accessorie incluse nella base imponibile forfetaria e indica, tra l'altro, i "trasporti terrestri immediatamente precedenti o successivi all'imbarco"
Elenco tassativo delle attività accessorie agevolabili ai fini tonnage tax; non comprende i trasporti aerei e non deve essere esteso per analogia all'art. 4 d.l. 457/1997
D.L. n. 144/2022 conv. L. n. 175/2022, art. 6-quinquies introdotto in d.l. 457/1997
stabilisce che le agevolazioni spettano ai proventi principali del trasporto marittimo e ad attività accessorie individuate da decreto, con il limite che i ricavi accessori non superino il 50% dei ricavi ammissibili
Nuova disciplina conforme agli orientamenti UE che delimita e codifica le attività accessorie ammissibili; conferma che i trasporti aerei non rientrano tra i proventi ammissibili
Decisioni e Orientamenti UE (Decisione Aiuti di Stato 350/1997; Decisione Commissione 11/12/2020)
la disciplina agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione e i rinnovi richiedono adeguamento agli orientamenti marittimi dell'UE
La base interpretativa della normativa nazionale deve tenere conto delle condizioni e limiti fissati dalla Commissione per gli aiuti di Stato ai trasporti marittimi; le agevolazioni devono privilegiare attività marittime e correlate in senso stretto
Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento
forniscono metodi e principi (arm's length principle) per determinare il valore normale e regole per il disconoscimento/sostituzione di operazioni infragruppo
Servono da guida interpretativa per l'applicazione dell'art. 110 TUIR: l'analisi deve indagare la sostanza economica, la ragionevolezza commerciale e la comparabilità; il disconoscimento richiede rigorosa motivazione
art. 360 e art. 132 cod. proc. civ. e artt. 36 e 7 d.lgs. 546/1992 (processo tributario)
Richiamate per i profili di motivazione della sentenza e per i criteri di legittimità delle impugnazioni: la motivazione non può essere meramente apparente e il vizio deve emergere dal testo
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: i benefici previsti per l'"utilizzazione della nave" non si estendono automaticamente ad attività che non implicano l'uso diretto della nave (es. trasporto aereo venduto insieme alla crociera), salvo espressa previsione normativa.
- Il regime della tonnage tax e l'agevolazione del registro internazionale sono distinti e l'elenco delle attività accessorie agevolabili, previsto da decreti attuativi, ha natura vincolante/tassativa: non sono ammessi ampliamenti per analogia.
- La normativa e le decisioni UE sugli aiuti di Stato marittimi vincolano l'interpretazione nazionale: le agevolazioni devono favorire attività marittime e correlate in senso stretto e rispettare i limiti indicati dalla Commissione.
- In materia di transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR), l'Amministrazione può riqualificare operazioni infragruppo sulla base del valore normale; tale potere richiede però un esame approfondito della sostanza economica, del contratto, dei rischi assunti e di comparazione con transazioni tra indipendenti, secondo le Linee Guida OCSE.
- L'onere della prova è ripartito: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di operazioni infragruppo potenzialmente discordanti rispetto al valore normale; è poi al contribuente che compete dimostrare l'arm's length nature delle condizioni applicate.
- Per i costi misti è necessaria analitica e separata contabilizzazione: la deducibilità va determinata proporzionalmente in base al rapporto tra ricavi agevolati e ricavi complessivi (art. 159 TUIR).
- Il giudice di merito non è obbligato ad esaminare ogni singola prova ma deve motivare logicamente le ragioni della decisione; una motivazione apparentemente contraddittoria o fondata su valutazioni superficiali può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
- In contenziosi simili è essenziale documentare contratti, ragionevolezza commerciale e comparables per il transfer pricing e, per le agevolazioni, verificare testualmente la sussunzione dell'attività nella norma agevolativa o nel decreto attuativo
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