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Circolare

Circolare numero 166 del 24-8-2001

Proroga del provvedimento di sospensione del versamento contributivo per i soggetti allevatori di bovini, per le aziende di macellazione, per gli esercenti attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina..

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 25 luglio 2001, n. 305, che ha convertito il D.L. n. 199/2001 e prorogato i termini di sospensione contributiva già previsti per fronteggiare l’emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La sospensione riguarda contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti o collaboratori, per specifiche categorie di soggetti operanti nel settore bovino, commerciale, parasubordinato e agricolo. La circolare precisa il nuovo periodo agevolato, le scadenze interessate per ciascuna categoria, gli adempimenti dichiarativi che restano dovuti e rinvia a successivi chiarimenti per le modalità di recupero dei contributi sospesi.

Proroga della sospensione dei contributi per l’emergenza BSE fino al 15 dicembre 2001

Proroga della sospensione dei contributi per emergenza BSE

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 25 luglio 2001, n. 305, che ha convertito con modificazioni il D.L. 25 maggio 2001, n. 199 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza da encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il provvedimento interviene sulla disciplina già dettata con precedenti decreti e circolari, prorogando il periodo di sospensione contributiva e precisandone l’ambito soggettivo e oggettivo.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la precedente circolare n. 66 del 15 marzo 2001, emanata in attuazione del D.L. 14 febbraio 2001, n. 8, successivamente abrogato in sede di conversione del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che aveva comunque fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato. La legge n. 305/2001 apporta ulteriori modifiche alla legge n. 49/2001 e, per le parti non disciplinate, la circolare rinvia espressamente alle istruzioni già rese con la circolare n. 66/2001.

Ambito della sospensione contributiva

L’art. 1-ter della legge di conversione dispone l’ulteriore proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti o dei collaboratori, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi conseguenti all’emergenza BSE. In particolare, la misura interessa:

  • allevatori di bovini;
  • aziende di macellazione;
  • esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni.

La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001, prorogando il precedente termine del 15 agosto 2001.

Soggetti interessati e categorie contributive

La sospensione si applica ai contributi dovuti da:

  • datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • soggetti del settore agricolo;
  • committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La misura comprende anche le quote contributive a carico dei dipendenti e dei collaboratori, confermando il carattere estensivo dell’agevolazione nel periodo emergenziale.

Datori di lavoro con denuncia DM10/2

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante mod. DM10/2, la sospensione si riferisce ai periodi di paga da gennaio 2001 a ottobre 2001. La circolare precisa inoltre che, per la generalità delle aziende destinatarie, la sospensione opera anche con riguardo alla presentazione delle denunce. Restano applicabili le istruzioni già fornite dalla circolare n. 66/2001 in tema di codifica delle aziende interessate e modalità di compilazione dei modelli DM10/2.

Commercianti di carni bovine: scadenze sospese

La proroga si estende agli esercenti attività commerciali di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio. La circolare riepiloga le principali scadenze oggetto di sospensione:

  • 16 febbraio 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000;
  • 16 maggio 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001;
  • 31 maggio 2001: contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi a saldo 2000 e primo acconto 2001;
  • 16 agosto 2001, già differito al 24 agosto 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2001;
  • 16 novembre 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2001;
  • 30 novembre 2001: contributi relativi alla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001, secondo acconto 2001.

Gestione separata e collaborazioni coordinate e continuative

Per i committenti che versano contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la sospensione opera anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come chiarito dalla circolare n. 77 del 28 marzo 2001. Con la proroga introdotta dalla legge n. 305/2001, la sospensione, comprensiva della quota a carico del collaboratore, copre il periodo dal 15 febbraio al 15 dicembre 2001. Di conseguenza, risultano sospesi i versamenti che ordinariamente devono essere eseguiti il giorno 16 di ciascun mese fino a novembre 2001, riferiti agli emolumenti corrisposti nel mese precedente.

Contributi del settore agricolo

Per il settore agricolo la circolare individua le seguenti sospensioni:

  • aziende agricole assuntrici di manodopera: contributi relativi al 3° e 4° trimestre 2000 e al 1° trimestre 2001;
  • aziende autonome (CD/CM/IATP): I, II e III rata 2001;
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari: I, II e III rata 2001.

La sospensione non si estende, invece, alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e delle dichiarazioni annuali ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, che restano necessarie ai fini dell’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.

Recupero dei contributi sospesi

La legge n. 305/2001 non contiene disposizioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi. La circolare, pertanto, si limita a rinviare a successive istruzioni, che saranno emanate una volta note le determinazioni ministeriali in materia.

Punti principali

Fonte normativa e finalità

La circolare dà attuazione alla legge 25 luglio 2001, n. 305, pubblicata in G.U. n. 173 del 27 luglio 2001, che ha convertito con modificazioni il D.L. 25 maggio 2001, n. 199. Il provvedimento proroga gli interventi già adottati per fronteggiare l’emergenza derivante dalla BSE e modifica ulteriormente quanto previsto dalla legge n. 49/2001, richiamando per il resto le istruzioni già fornite con la circolare n. 66/2001.

Ambito della sospensione contributiva

L’art. 1-ter dispone l’ulteriore proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti o dei collaboratori, a favore degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dagli eventi connessi all’emergenza BSE.

Periodo interessato dalla sospensione

La sospensione, originariamente operante fino al 15 agosto 2001, è prorogata al 15 dicembre 2001. Sono quindi sospesi i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione si applica ai contributi dovuti da datori di lavoro, lavoratori autonomi e agricoli, nonché dai committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La misura comprende anche la quota contributiva a carico dei dipendenti e dei collaboratori.

Datori di lavoro con denuncia DM10/2

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva tramite mod. DM10/2, la sospensione riguarda i periodi di paga da gennaio 2001 a ottobre 2001. La circolare ricorda inoltre che, per la generalità delle aziende interessate, la sospensione opera anche con riferimento alla presentazione delle denunce. Restano ferme le istruzioni sulla codifica delle aziende e sulla compilazione dei modelli già fornite ai punti 5.1 e 5.2 della circolare n. 66/2001.

Commercianti di carni bovine

La proroga si estende agli esercenti attività commerciali di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio. La circolare riepiloga le scadenze sospese: 16 febbraio 2001 per i contributi sul minimale del quarto trimestre 2000; 16 maggio 2001 per il primo trimestre 2001; 31 maggio 2001 per la quota di reddito eccedente il minimale relativa a saldo 2000 e primo acconto 2001; 16 agosto 2001, già differito al 24 agosto 2001, per il secondo trimestre 2001; 16 novembre 2001 per il terzo trimestre 2001; 30 novembre 2001 per la quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001, secondo acconto 2001.

Committenti di collaborazioni coordinate e continuative

Per i soggetti tenuti al versamento alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la sospensione opera anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come già chiarito dalla circolare n. 77/2001. A seguito della proroga, la sospensione riguarda il periodo dal 15 febbraio al 15 dicembre 2001 e, quindi, i versamenti dovuti il giorno 16 di ciascun mese fino a novembre 2001, riferiti agli emolumenti erogati nel mese precedente.

Contributi del settore agricolo

Per il settore agricolo sono sospesi: per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i contributi del 3° e 4° trimestre 2000 e del 1° trimestre 2001; per le aziende autonome (CD/CM/IATP), la I, II e III rata 2001; per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la I, II e III rata 2001. La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e delle dichiarazioni annuali ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, poiché tali adempimenti restano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli.

Recupero dei contributi sospesi

La legge n. 305/2001 non disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi. La circolare rinvia pertanto a successive istruzioni, che saranno emanate non appena note le determinazioni ministeriali.

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