Circolare numero 163 del 21-8-2001
Sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti ed operanti nei Comuni colpiti dalla calamità naturale in questione. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione; condizioni e modalità per ottenere il beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni operative per applicare la sospensione dei versamenti contributivi disposta dall’ordinanza n. 3145/2001 per i soggetti colpiti dagli eventi eruttivi dell’Etna dal 13 luglio 2001. Indica il periodo interessato, i beneficiari, le esclusioni, le modalità di denuncia e codifica per i datori di lavoro, nonché le specifiche regole per lavoratori domestici, versamenti volontari, artigiani, commercianti, professionisti, committenti e settore agricolo. Vengono inoltre richiamate le misure accessorie su cassa integrazione, mobilità, sostegni alla popolazione, interventi di ripristino e le istruzioni contabili per la rilevazione dei crediti sospesi.
Sospensione dei contributi per l’emergenza Etna in provincia di Catania
Sospensione dei contributi per l’emergenza Etna
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, emanata per fronteggiare l’emergenza conseguente agli eventi eruttivi dell’Etna che hanno colpito la provincia di Catania dal 13 luglio 2001. Il focus della circolare è la sospensione dei versamenti contributivi e dei relativi adempimenti per i soggetti colpiti dall’evento calamitoso, con indicazioni distinte per le varie categorie di contribuenti e con chiarimenti sugli adempimenti amministrativi e contabili.
Presupposti della sospensione
La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 13 luglio 2001 e il 31 dicembre 2001. L’agevolazione opera nei confronti dei soggetti residenti nei comuni interessati dall’emergenza, che saranno individuati con provvedimento del Prefetto di Catania, oppure di coloro che, pur non residenti, avevano sede operativa nei comuni colpiti alla data dell’evento calamitoso.
La sospensione richiede che le abitazioni o gli immobili sede dell’attività produttiva siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure che abbiano riportato un danno superiore al 30% del valore dei beni, danno che deve essere attestato con perizia giurata. La circolare precisa che nella quantificazione del danno vanno considerati anche i beni mobili contenuti nell’abitazione o quelli necessari all’attività produttiva.
Soggetti esclusi e estensione territoriale
L’articolato richiamato dalla circolare esclude espressamente dall’applicazione della sospensione i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all’art. 2195, primo comma, n. 4, c.c. Inoltre, in base all’art. 4 dell’ordinanza, le disposizioni sulla sospensione si applicano anche ai datori di lavoro e ai lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione causata dagli eventi eruttivi o disposta per ragioni di sicurezza.
Adempimenti contributivi e modalità operative per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia mediante mod. DM10/2, la sospensione concerne i periodi di paga da giugno 2001 a novembre 2001. Le aziende interessate devono essere individuate con il codice di autorizzazione "2G", che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’eruzione dell’Etna.
La circolare dettaglia anche le modalità di compilazione del DM10/2 per le aziende interessate, in particolare per quelle autorizzate all’accentramento contributivo, per quelle operanti fuori dai territori colpiti ma che hanno lavorato nelle zone interessate, per quelle che sospendono solo la quota a carico del lavoratore residente nelle aree danneggiate e per quelle che presentano DM10 con saldo a credito per conguagli di prestazioni anticipate per conto dell’Istituto. In sintesi:
- i quadri B-C devono essere compilati con le consuete modalità;
- il quadro D va compilato senza effettuare la sommatoria del totale B;
- va determinato l’importo dei contributi relativi ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
- tale importo va depurato delle agevolazioni contributive già esposte nel quadro D;
- la differenza, che rappresenta i contributi sospesi, va esposta in un rigo libero del quadro D con il codice "N940" e la dicitura "contr. sosp. eruzione Etna ORD. n. 3145/2001";
- va quindi effettuata la sommatoria del quadro D e riportato il totale nel rigo 57;
- si calcola la differenza tra i righi 33 e 57 del DM10/2 e la si riporta nel riquadro sottostante il rigo 57;
- il saldo della denuncia a credito INPS va versato con F24 oppure la denuncia va presentata alla sede competente per rimborso o compensazione secondo le vigenti modalità.
Categorie specifiche di contribuenti
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la sospensione riguarda la contribuzione del 3° trimestre 2001, con scadenza 10 ottobre. Per i soggetti che effettuano versamenti volontari sono sospesi i termini relativi al 2° trimestre 2001, con scadenza 30 settembre, e al 3° trimestre 2001, con scadenza 31 dicembre.
Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione riguarda i contributi dovuti alle scadenze del 16 agosto 2001, del 16 novembre 2001 e del 30 novembre 2001, comprensivi dei contributi sul minimale e di quelli relativi alla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001. La circolare precisa inoltre che la sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è sospeso il versamento del 2° acconto 2001, con scadenza 30 novembre 2001. Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti mensili da effettuare il giorno 16, per gli emolumenti erogati nel mese precedente, da luglio a dicembre 2001. Per queste categorie trovano applicazione anche le regole sulla sospensione dei termini di presentazione delle denunce obbligatorie e sul recupero delle somme non corrisposte.
Settore agricolo
La circolare dedica una specifica disciplina al settore agricolo. Per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP sono sospesi i versamenti delle rate I, II e III del 2001. La stessa sospensione riguarda i PC/CF per le rate I, II e III del 2001. Per le aziende agricole sono sospesi i versamenti relativi al I e II trimestre 2001, con scadenze del 16 settembre e del 16 dicembre.
Resta ferma, invece, la presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali, ossia i modelli DMAG e i modelli ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, che devono continuare a essere presentati perché funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.
Recupero delle somme e contabilizzazione
L’ordinanza stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma non disciplina le concrete modalità di recupero. La circolare, pertanto, rinvia a successive istruzioni ministeriali per definire il meccanismo operativo.
Sul piano contabile, per i contributi sospesi delle aziende individuate con il codice N940 è istituito il conto GPA 06/68, che deve essere assistito da un apposito partitario locale. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emetterà una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e gestione del credito.
Ulteriori disposizioni dell’ordinanza richiamata
La circolare riporta anche gli ulteriori contenuti dell’ordinanza di protezione civile. Tra questi figurano la sospensione fino al 10 dicembre 2001 dei termini per versamenti di entrate patrimoniali e assimilate, la sospensione fino al 31 dicembre 2001 dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, l’esclusione dal reddito imponibile dei fabbricati distrutti o sgomberati fino alla ricostruzione, nonché misure di sostegno ai lavoratori colpiti, fra cui indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, tutela dei licenziamenti, proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità e contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati.
Sono inoltre previsti interventi per il ripristino urgente di strutture e infrastrutture pubbliche, con termini stringenti per predisposizione, approvazione e affidamento dei lavori, e deroghe a numerose disposizioni normative in materia amministrativa, contabile e di appalti. L’ordinanza disciplina infine il finanziamento degli interventi mediante mutuo regionale e contributi del Fondo della protezione civile, nonché la continuità della sorveglianza sismica e vulcanica tramite convenzione con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Punti principali
Ambito e periodo della sospensione
La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento dal 13 luglio 2001 al 31 dicembre 2001. La sospensione opera anche per i termini di presentazione della modulistica connessa al pagamento, mentre non sono previsti rimborsi per i versamenti effettuati entro il 27 luglio 2001, data di pubblicazione dell’ordinanza in G.U.
Soggetti beneficiari ed esclusioni
Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti nei comuni individuati dal Prefetto di Catania, le cui abitazioni o immobili produttivi siano stati sgomberati per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni attestato da perizia giurata. La sospensione si applica anche a chi, pur non residente nei comuni interessati, vi svolgeva attività alla data dell’evento ed è stato colpito da analoghi danni. Sono esclusi i soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all’art. 2195, primo comma, n. 4, c.c.; la tutela si estende anche ai datori di lavoro e lavoratori in comuni o frazioni isolate per oltre dieci giorni.
Modalità di certificazione del danno
Per ottenere la sospensione dei contributi correnti è richiesta una perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni. Nella stima del danno devono essere considerati anche i beni mobili contenuti nell’abitazione o necessari all’attività produttiva.
Datori di lavoro con mod. DM10/2
Per i datori di lavoro tenuti al mod. DM10/2 la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2001 a novembre 2001. Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "2G" con il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per l’eruzione dell’Etna. La circolare disciplina inoltre la compilazione dei quadri B-C e D del DM10/2, l’indicazione del codice "N940" per l’importo dei contributi sospesi, il calcolo del saldo e la successiva gestione tramite F24 o denuncia a credito INPS.
Categorie particolari di contribuenti
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari è sospeso il versamento relativo al 3° trimestre 2001 con scadenza 10 ottobre. Per i contributi volontari sono sospesi i termini del 2° trimestre 2001 (scadenza 30 settembre) e del 3° trimestre 2001 (scadenza 31 dicembre). Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda il 16 agosto 2001, il 16 novembre 2001 e il 30 novembre 2001, comprendendo anche contributi riferiti a periodi pregressi posti in riscossione a tali date. Per i professionisti iscritti alla gestione separata e per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono previste sospensioni specifiche fino al 30 novembre 2001 e per i versamenti mensili da luglio a dicembre 2001.
Settore agricolo
Per il settore agricolo sono sospesi i versamenti dei contributi relativi alla I, II e III rata 2001 per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e per i PC/CF, nonché i versamenti delle aziende agricole relativi al I e II trimestre 2001 con scadenza 16 settembre e 16 dicembre. La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma l’ordinanza non stabilisce ancora le modalità operative, per le quali la circolare rinvia a successive istruzioni. Per la contabilizzazione dei contributi sospesi delle aziende con codice N940 viene istituito il conto GPA 06/68, assistito da apposito partitario locale.
Ulteriori misure dell’ordinanza di protezione civile
L’ordinanza disciplina anche misure emergenziali più ampie: sospensione di versamenti patrimoniali e assimilati fino al 10 dicembre 2001, sospensione dei procedimenti fiscali fino al 31 dicembre 2001, esclusione dal reddito imponibile dei fabbricati distrutti o sgomberati fino alla ricostruzione, indennità e sostegni per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, proroga della mobilità, contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, contributi per i privati danneggiati e finanziamento degli interventi mediante mutuo regionale e fondi di protezione civile.
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