Circolare numero 18 del 24-08-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la sospensione dei versamenti contributivi e degli adempimenti collegati per i soggetti colpiti dagli eventi eruttivi dell’Etna dal 13 luglio 2001, nei comuni interessati o in aree isolate per oltre dieci giorni. La sospensione opera dal 13 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, non comporta rimborso per i pagamenti già effettuati entro il 27 luglio 2001 e richiede una domanda da presentare entro il 31 dicembre 2001 alla sede ENPALS di Catania, con documentazione specifica. Il recupero dei contributi sospesi sarà definito successivamente con ulteriori indicazioni ministeriali.
Sospensione contributiva per l’emergenza Etna (ordinanza n. 3145/2001)
Sospensione contributiva per l’emergenza Etna (ordinanza n. 3145/2001)
La circolare illustra gli effetti dell’ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, emanata per fronteggiare l’emergenza determinata dagli eventi eruttivi del vulcano Etna dal 13 luglio 2001 nella provincia di Catania. Il provvedimento interviene in materia contributiva, prevedendo una sospensione dei versamenti e degli adempimenti connessi per determinati soggetti colpiti dall’evento calamitoso.
Soggetti beneficiari
La misura riguarda i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei territori dei comuni interessati dall’emergenza, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, oppure aventi sede operativa in tali territori alla data dell’evento.
Rientrano nel beneficio anche i casi in cui:
- le abitazioni o gli immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;
- gli immobili abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, accertato mediante perizia giurata.
L’art. 4, comma 1, estende inoltre la sospensione ai datori di lavoro e ai lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni di comune rimasti isolati per oltre dieci giorni a causa dell’interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi, oppure disposta per motivi di sicurezza.
Periodo di sospensione e ambito oggettivo
La sospensione decorre dal 13 luglio 2001 e prosegue fino al 31 dicembre 2001. Essa concerne i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, con riferimento ai contributi riferiti al periodo giugno 2001 - novembre 2001.
Il beneficio si estende anche:
- ai termini connessi con la presentazione delle denunce contributive;
- ai termini relativi ad azioni legali;
- ai termini dei procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo di sospensione;
- ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse;
- alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere.
Effetti su sanzioni e adempimenti
Durante il periodo di sospensione non vengono comminate sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente per gli inadempimenti riconducibili ai termini sospesi. In particolare, per le denunce contributive relative al periodo giugno 2001 - novembre 2001, l’eventuale mancato adempimento non dà luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative.
Esclusione del rimborso
La circolare precisa espressamente che non è previsto rimborso per i versamenti già effettuati all’Ente entro la data di pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 luglio 2001.
Domanda di sospensione e documentazione
La sospensione non è automatica: deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001 presso la sede ENPALS di Catania, territorialmente competente.
Alla richiesta devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile, oppure copia della perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni;
- dichiarazione, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, da cui risulti la residenza o la sede legale del richiedente in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione autocertificata che attesti l’attività svolta nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive per cui si chiede il differimento riguardano esclusivamente tale attività;
- per i soggetti rientranti nell’art. 4, comma 1, dichiarazione autocertificata attestante la sede operativa in un comune o frazione di comune rimasto isolato per oltre dieci giorni per interruzione delle comunicazioni o per motivi di sicurezza.
Recupero delle somme sospese
L’ordinanza stabilisce che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione saranno recuperate senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri. Tuttavia, non essendo indicate le modalità operative di recupero, la circolare rinvia a successive determinazioni ministeriali per ulteriori istruzioni.
Punti principali
Ambito soggettivo della sospensione
La sospensione riguarda persone fisiche e persone giuridiche residenti nei comuni interessati dall’emergenza, individuati con provvedimenti del prefetto di Catania, oppure aventi sede operativa in tali territori alla data dell’evento calamitoso. Il beneficio spetta per abitazioni o immobili destinati ad attività produttive oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure che abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni, attestati da perizia giurata. L’art. 4, comma 1, estende la misura anche ai datori di lavoro e ai lavoratori con sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.
Periodo e oggetto della sospensione
La sospensione decorre dal 13 luglio 2001 e si estende fino al 31 dicembre 2001. Riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, con riferimento ai contributi relativi al periodo giugno 2001 - novembre 2001. Il beneficio opera anche sui termini connessi a denunce contributive, su azioni legali e su procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenza nel periodo agevolato.
Effetti sulle sanzioni e sulle rateazioni
Durante il periodo di sospensione non sono comminate sanzioni civili e/o amministrative per i termini ricadenti nell’arco temporale interessato. La sospensione si applica anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere. In caso di mancato adempimento agli obblighi di denuncia contributiva nel periodo giugno 2001 - novembre 2001, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Esclusione del rimborso per versamenti già effettuati
Non è previsto alcun rimborso per i versamenti effettuati all’Ente entro la data di pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 luglio 2001.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
La sospensione non opera automaticamente, ma deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001 presso la sede ENPALS di Catania, competente per territorio. Alla domanda vanno allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero o della perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni; dichiarazione autocertificata sulla residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione autocertificata che attesti l’esercizio dell’attività nelle zone interessate e il riferimento esclusivo di tali obbligazioni contributive a detta attività; per i soggetti interessati dall’art. 4, comma 1, dichiarazione autocertificata sulla sede operativa in un comune o frazione rimasto isolato per oltre dieci giorni o reso isolato per motivi di sicurezza.
Recupero dei contributi sospesi
Il versamento delle somme dovute ma non corrisposte per effetto della sospensione dovrà avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La circolare precisa però che l’ordinanza non disciplina le modalità di recupero della contribuzione sospesa e rinvia a future determinazioni ministeriali per ulteriori precisazioni.
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