Circolare numero 164 del 21-8-2001
Integrazioni e precisazioni in merito alla classificazione delle imprese che esplicano attività di gestione di palestre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il precedente inquadramento nel settore industria con c.s.c. 1.18.08 resta valido per le palestre che svolgono effettiva attività sportiva. Diversamente, le strutture che offrono attività finalizzate alla cura estetica o al recupero motorio non rientrano tra le attività sportive e devono essere classificate nel terziario o nell’artigianato, con c.s.c. 7.07.08 o 4.16.01. I dipendenti di tali imprese devono essere assicurati all’INPS, non all’ENPALS. La variazione ha effetto dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/95.
Classificazione previdenziale delle palestre estetiche o riabilitative e decorrenza della variazione
Classificazione previdenziale delle palestre sportive, estetiche e riabilitative
La circolare interviene per distinguere il corretto inquadramento previdenziale delle imprese che gestiscono palestre, chiarendo la differenza tra attività sportive in senso proprio e attività finalizzate alla cura estetica o al recupero motorio. Il documento precisa altresì le conseguenze in termini di classificazione aziendale, codice di classificazione contributiva e regime assicurativo dei dipendenti.
Inquadramento delle palestre che svolgono attività sportive
Il manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 conferma la classificazione delle aziende che espletano attività di gestione delle palestre nel settore industria con c.s.c. 1.18.08 (ISTAT 92.61.6). In tale categoria sono ricompresi i dipendenti delle imprese in quanto qualificati come "addetti agli impianti sportivi".
Distinzione tra attività sportive e attività estetiche o di recupero motorio
La circolare evidenzia che nella pratica si riscontra spesso la presenza di palestre nelle quali non si svolgono attività sportive, bensì attività orientate a ottenere risultati estetici o recupero motorio. Tali attività non possono essere considerate attività sportive e, pertanto, non consentono il mantenimento dell’inquadramento nel settore industria.
Inoltre, per queste ipotesi non trova applicazione l’assicurazione all’ENPALS prevista dal Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
Nuovo inquadramento previdenziale
Per le attività rivolte alla cura estetica o riabilitativa, la classificazione previdenziale deve essere effettuata:
- nel settore terziario;
- oppure nel settore artigianato, per le imprese artigiane.
A tali attività si applicano i c.s.c. 7.07.08 o 4.16.01, con conseguente obbligo di assicurazione dei dipendenti presso l’INPS.
Decorrenza degli effetti della variazione
La circolare precisa che gli effetti derivanti dalla variazione della classificazione decorrono, in base all’art. 3, comma 8, della legge n. 335/95, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare. Ciò rileva ai fini dell’adeguamento dell’inquadramento previdenziale delle imprese interessate.
Punti principali
Inquadramento delle palestre che svolgono attività sportive
Le aziende che gestiscono palestre e che espletano attività sportive restano classificate nel settore industria con c.s.c. 1.18.08 (ISTAT 92.61.6). In tale ambito rientrano i dipendenti qualificati come "addetti agli impianti sportivi".
Esclusione delle attività estetiche o riabilitative dal settore industria
Quando le palestre non svolgono attività sportive, ma attività dirette al conseguimento di risultati estetici o al recupero motorio, tali prestazioni non possono essere considerate attività sportive. Di conseguenza, non è applicabile l’inquadramento nel settore industria e non opera l’assicurazione ENPALS prevista dal D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
Classificazione previdenziale nel terziario o nell’artigianato
Le attività di cura estetica o riabilitativa devono essere inquadrate nel settore terziario oppure nel settore artigianato, per le imprese artigiane. Alla nuova classificazione si accompagna l’attribuzione dei c.s.c. 7.07.08 o 4.16.01 e l’obbligo di assicurazione dei dipendenti all’INPS.
Decorrenza della variazione
Gli effetti della variazione di classificazione decorrono, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/95, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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