Circolare numero 165 del 22-8-2001
La determinazione dei requisiti per ottenere la rateazione in 60 rate ha comportato la rielaborazione della casistica in cui è possibile consentire l'estinzione del debito in 36 rate. In applicazione del T.U. in materia di semplificazione amministrativa, viene abolito l'obbligo di autenticazione della firma. L'obbligazione per somme accessorie fino alla data del pagamento permane in capo agli eredi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina i casi eccezionali in cui può essere autorizzato il prolungamento della dilazione dei debiti contributivi fino a 60 mensilità, distinguendoli da quelli già ammissibili fino a 36 mesi. Individua le fattispecie rilevanti, precisa l’iter istruttorio e il contenuto della relazione del Direttore Regionale, chiarisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle domande alla luce del T.U. sulla documentazione amministrativa e richiama le regole sugli acconti nelle rateazioni su cartella esattoriale. Infine, affronta il regime sanzionatorio in caso di decesso del contribuente, affermando la trasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi.
Prolungamento delle rateazioni contributive fino a 60 mesi e chiarimenti su istruttoria, domande e successione degli oneri
Prolungamento delle rateazioni contributive fino a 60 mesi
La circolare n. 41/2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina i casi eccezionali nei quali può essere autorizzato il prolungamento della dilazione dei debiti contributivi fino a 60 mensilità, in applicazione dell'art. 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il provvedimento chiarisce anche il rapporto con la disciplina previgente, precisando che resta ferma la possibilità di concedere la rateazione fino a 36 mesi nei casi eccezionali già previsti dall'art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989.
Distinzione tra rateazione a 36 mesi e rateazione a 60 mesi
La circolare distingue in modo netto le ipotesi che consentono la dilazione fino a 36 mesi da quelle che giustificano il ricorso ai 60 mesi. La prima fascia è ammessa quando il mancato o ritardato pagamento dipende da eventi quali calamità naturali con sospensione dei termini, procedure concorsuali già dichiarate, difficoltà finanziarie dovute a ritardi nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni o nell'erogazione di contributi e finanziamenti, crisi aziendali transitorie o settoriali, trasmissione agli eredi di debiti contributivi, difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali, scadenze concomitanti di più obblighi contributivi e situazioni di debito complessivo non inferiore a 10 milioni in presenza di documentata precarietà reddituale.
La dilazione fino a 60 mesi, invece, è concessa solo con decreto ministeriale congiunto e solo in presenza di due fattispecie tassative: oggettive incertezze interpretative sull'obbligo contributivo, determinate da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti, oppure fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria nei termini di legge e supportato dalla certificazione sulla pendenza del procedimento.
Requisiti sostanziali per i 60 mesi
La circolare precisa che, per i 60 mesi, non è sufficiente una generica incertezza interpretativa. Occorre che la novità o complessità della normativa, o il contrasto tra orientamenti giurisprudenziali e amministrativi, abbia indotto un convincimento obiettivamente errato circa l'esistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in via definitiva. Sono invece escluse le domande fondate su interpretazioni giudicate inverosimili o su questioni già coperte da un consolidato orientamento giurisprudenziale o amministrativo.
Procedura istruttoria e relazione del Direttore Regionale
Per la richiesta di prolungamento fino a 60 mesi si segue il medesimo iter previsto per la rateazione in 36 mesi, già semplificato dalla circolare ministeriale n. 31 del 25 maggio 2000 e recepito dall'Istituto con la circolare n. 110 del 7 giugno 2000. Il procedimento si innesta nel sistema di competenze decentrate ai Direttori Regionali, già previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 471 del 12 ottobre 1999 per le rateazioni fino a 24 rate e per il parere sulle dilazioni fino a 36 mesi.
La relazione del Direttore Regionale assume un ruolo centrale e deve essere completa, dettagliata e sottoscritta dal dirigente, che se ne assume piena responsabilità. Essa deve riportare:
- i dati anagrafici dell'impresa;
- l'importo del debito contributivo e il relativo periodo di riferimento;
- le cause della omissione contributiva;
- la situazione finanziaria aziendale, da cui desumere la solvibilità del credito;
- le ragioni per cui la dilazione a 36 mesi costituisce l'unica alternativa utile al recupero del credito e al mantenimento dei livelli occupazionali;
- per i 60 mesi, le specifiche incertezze interpretative che hanno generato il credito dell'Istituto;
- l'attestazione della pendenza del procedimento giudiziario nel caso di fatto doloso del terzo;
- il tipo di garanzia offerta;
- la dichiarazione di regolarità del debitore rispetto alle rate e ai contributi correnti;
- il parere finale, favorevole o sfavorevole, fondato sulle risultanze istruttorie della sede competente.
La relazione deve essere trasmessa al Ministero insieme alla domanda di rateazione, senza allegare ulteriore documentazione di supporto, come bilanci o elenchi di debitori, già utilizzata per formare il convincimento del dirigente.
Completezza dell'istruttoria e conseguenze delle omissioni
La circolare richiama le strutture periferiche a un controllo particolarmente accurato delle domande di rateazione, per evitare richieste di integrazione o rilievi ministeriali. Viene avvertito che le future domande prive di una relazione adeguata o del parere del Direttore Regionale, oppure corredate da documentazione di parte ma senza il parere del dirigente, saranno restituite dal Ministero, con l'unico effetto di rinviare la decisione.
Acconti nelle domande su cartella esattoriale
Con riferimento alle domande di rateazione su cartella esattoriale, la circolare richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995 e successive modifiche. In base a tale disciplina, gli acconti mensili da versare in attesa della decisione devono essere pari alla rata proposta e comunque non inferiori a un dodicesimo del debito per i soli contributi. Di conseguenza, la domanda deve essere accompagnata da un primo acconto non inferiore a tale soglia.
La possibilità di versare un acconto inferiore o di essere esonerati del tutto dagli acconti provvisori non è esclusa, ma deve essere richiesta espressamente e motivata in modo adeguato. La circolare precisa inoltre che, pur dopo il decentramento del potere decisionale ai Direttori Regionali, permane la possibilità di concedere l'esonero parziale o totale dal versamento delle rate provvisorie con le stesse modalità già praticate dal Consiglio di Amministrazione.
Modalità di presentazione e sottoscrizione delle domande
Il provvedimento si sofferma anche sulle modalità di invio e sottoscrizione delle domande di rateazione alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico sulla documentazione amministrativa. Le istanze possono essere presentate per fax o per via telematica; in quest'ultimo caso sono valide se firmate digitalmente o se il sottoscrittore è identificato tramite carta d'identità elettronica.
Per le domande presentate con altri mezzi, incluso lo sportello o l'invio postale, la sottoscrizione deve avvenire in presenza del dipendente oppure la domanda deve essere già firmata e accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del firmatario. La copia va inserita nel fascicolo. Se il documento è scaduto, l'interessato deve dichiarare che i dati, gli stati e le qualità personali non sono cambiati dopo il rilascio.
La circolare ammette anche le domande presentate da un terzo già firmate dall'interessato, purché l'addetto acquisisca la copia del documento d'identità del sottoscrittore e verifichi la legittimazione del soggetto che presenta l'istanza, ad esempio attraverso delega o appartenenza a categorie professionali abilitate. Inoltre, la firma sulla domanda di dilazione non deve più essere autenticata, perché l'autenticità è garantita dalle modalità dell'art. 38 del T.U.; l'autenticazione resta richiesta solo nei casi in cui l'istanza sia destinata a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o serva per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.
Trattamento delle somme aggiuntive in caso di decesso del contribuente
L'ultima parte della circolare affronta il regime sanzionatorio in caso di decesso del contribuente. Richiamando l'orientamento dell'Avvocatura centrale e la giurisprudenza, il documento afferma che le somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi hanno natura risarcitoria e non punitiva; per questo motivo, esse si trasmettono agli eredi insieme al debito principale.
Ne consegue che il debito ereditario comprende non solo la somma dovuta al momento della morte del de cuius, ma anche le somme aggiuntive che maturano successivamente fino al pagamento effettivo da parte degli aventi causa. La circolare sottolinea che il sistema previdenziale non prevede una deroga espressa in favore dell'erede del debitore contributivo e che il nuovo sistema di riscossione a mezzo ruoli non ha alterato la natura giuridica del credito contributivo né i criteri di determinazione degli accessori.
Punti principali
Ambito della circolare e distinzione tra 36 e 60 mesi
La circolare n. 41/2001 del 3 aprile 2001 interviene in attuazione dell'art. 116, comma 17, della legge n. 388/2000 per disciplinare i casi eccezionali nei quali il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può concedere il prolungamento della dilazione fino a 60 mesi. Viene chiarito che la norma non ha abrogato l'art. 2, comma 11, della legge n. 389/1989, che continua a consentire, in casi eccezionali, il prolungamento fino a 36 mesi. Ne deriva la necessità di distinguere le fattispecie che giustificano la rateazione fino a 36 mesi da quelle che legittimano la dilazione fino a 60 mesi.
Casi ammessi per la rateazione fino a 36 mensilità
La circolare indica che l'estinzione del debito in 36 mensilità può essere consentita quando il mancato o ritardato pagamento dipende da calamità naturali con sospensione dei termini, procedure concorsuali già dichiarate, carenza temporanea di liquidità dovuta a ritardati introiti da pubbliche amministrazioni o a ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti da legge o convenzione, crisi aziendale per eventi transitori non imputabili all'impresa o per situazioni di mercato/crisi settoriali/locali e processi di riorganizzazione o riconversione, trasmissione agli eredi di debiti contributivi, carenza di liquidità connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali, contestuali richieste di pagamento di contributi con scadenze concomitanti e debiti complessivi non inferiori a 10 milioni in presenza di precaria situazione reddituale risultante da documentazione fiscale.
Casi ammessi per la rateazione fino a 60 mensilità
La regolarizzazione fino a 60 mesi richiede un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed è prevista soltanto se il mancato pagamento deriva da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa, oppure da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria nei termini di legge e con certificazione della pendenza del procedimento. La circolare precisa che non basta una generica incertezza: deve esservi un convincimento obiettivamente errato, generato dalla novità e complessità delle norme o dai contrasti interpretativi, poi superato da un riconoscimento definitivo dell'obbligo. Restano escluse le ipotesi di interpretazioni inverosimili o di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi già consolidati.
Procedura istruttoria e ruolo del Direttore Regionale
Per ottenere il beneficio della rateazione fino a 60 mensilità si segue la stessa procedura prevista per la rateazione in 36 mesi, già semplificata dalla circolare ministeriale n. 31 del 25 maggio 2000 e recepita dall'Istituto con la circolare n. 110 del 7 giugno 2000. La competenza a decidere le domande fino a 24 rate e a esprimere parere sul prolungamento fino a 36 mensilità era già stata decentrata ai Direttori Regionali con delibera del C.d.A. n. 471 del 12 ottobre 1999. La circolare ribadisce che il Direttore Regionale deve predisporre e firmare una relazione dettagliata e completa, contenente i dati anagrafici dell'impresa, l'importo e il periodo del debito, le cause dell'omissione contributiva, la situazione finanziaria dell'azienda, le ragioni per cui la dilazione rappresenta l'unica alternativa utile al recupero del credito e al mantenimento dei livelli occupazionali, gli elementi specifici relativi ai casi di 60 mesi, la pendenza del procedimento giudiziario per il fatto doloso del terzo, il tipo di garanzia offerta e la regolarità del debitore con rate e contributi correnti. La relazione deve includere il parere finale, favorevole o sfavorevole, fondato sull'istruttoria della sede competente e deve essere trasmessa al Ministero insieme alla domanda, senza inviare documentazione di supporto su cui il dirigente ha formato il proprio convincimento.
Controlli istruttori e rischio di restituzione delle domande incomplete
Ai Direttori delle strutture periferiche è richiesto un particolare rigore nella verifica della completezza dell'istruttoria, per evitare richieste integrative o rilievi ministeriali. La circolare avverte che, in futuro, le rateazioni prive di una relazione esauriente o del parere del Direttore Regionale, oppure trasmesse con documentazione di parte ma senza il parere, saranno restituite dal Ministero, con il solo effetto di ritardare il momento della decisione.
Acconti nelle domande di rateazione su cartella esattoriale
In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995 e successive modifiche, gli acconti mensili da versare in attesa della decisione devono essere pari alla rata proposta e comunque non inferiori a un dodicesimo del debito per soli contributi. Le domande devono quindi essere accompagnate da un primo acconto non inferiore a un dodicesimo del debito contributivo. La possibilità di un acconto inferiore o di esonerare totalmente dal versamento delle rate provvisorie non è esclusa, ma deve essere richiesta espressamente e adeguatamente motivata. La circolare afferma inoltre che i Direttori Regionali, nonostante il decentramento del potere decisorio, possono riconoscere la facoltà di esonero parziale o totale dagli acconti provvisori con le stesse modalità già praticate dal Consiglio di Amministrazione.
Modalità di invio e sottoscrizione delle domande di rateazione
Alla luce del D.P.R. n. 445/2000 sul testo unico della documentazione amministrativa, le domande di rateazione possono essere presentate anche via fax o telematicamente. Se inviate telematicamente, sono valide con firma digitale o con identificazione del sottoscrittore tramite carta d'identità elettronica; se presentate con altri mezzi, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente oppure presentate già firmate con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La circolare chiarisce che sono regolari anche le domande inviate per posta o fax già sottoscritte, purché accompagnate dalla copia del documento d'identità; se il documento è scaduto, va allegata anche la dichiarazione che i dati e gli stati contenuti non sono mutati. La firma sulla domanda di dilazione non deve più essere autenticata, perché l'autenticità è garantita dalle modalità previste dall'art. 38 del T.U.; l'autenticazione resta necessaria solo nei casi previsti dall'art. 21 per soggetti diversi dalla P.A. o per riscossione di benefici economici da parte di terzi.
Decesso del contribuente e trasmissibilità delle somme aggiuntive
La circolare affronta il tema del regime sanzionatorio in caso di morte del contribuente e aderisce al parere dell'Avvocatura centrale secondo cui le somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi hanno natura risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria in senso stretto. Conseguentemente, esse sono trasmissibili agli eredi, in continuità con il principio generale della successione dei rapporti patrimoniali e con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il debito ereditario comprende anche le somme aggiuntive maturate dopo il decesso fino al pagamento effettivo da parte degli aventi causa, non essendo prevista nel sistema previdenziale una specifica deroga in favore dell'erede.
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