Sentenza del 18/01/2018 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Liti da riscossione - notifica a mezzo posta - ammissibile - art. 26, D.P.R. n. 602/73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo enuncia la legittimità della notificazione della cartella esattoriale effettuata direttamente a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non sono indicati gli estremi del procedimento, le parti o un dispositivo specifico; pertanto, l'esito processuale concreto non è determinabile, ma il principio è favorevole alla validità della notifica postale quando siano rispettate le modalità previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata tramite il servizio postale. Il principio affermato è che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente espressamente la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, purché la cartella sia inserita in un plico chiuso. La notificazione si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, da una delle persone abilitate indicate dal secondo comma dell'art. 26 oppure dal portiere dello stabile.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notifica possa essere effettuata anche mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento
La disposizione ammette la notificazione della cartella di pagamento tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento e plico chiuso. La notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una persona abilitata o dal portiere dello stabile.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessariamente richiesta la notifica tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare che la cartella sia stata inserita in un plico chiuso e che l'avviso di ricevimento riporti una sottoscrizione riconducibile al destinatario, a una persona abilitata o al portiere dello stabile.
- La data rilevante per il perfezionamento della notifica è quella indicata nell'avviso di ricevimento, secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
- In caso di contestazione, non è sufficiente sostenere genericamente che la notifica postale sia invalida: occorre individuare una concreta irregolarità nelle modalità di spedizione, nella consegna, nella sottoscrizione o nella documentazione dell'avviso di ricevimento.
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