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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09297/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura di materiale informatico concluso nel 2000. La società ricorrente sosteneva che la controparte, per crediti asseritamente scaturenti da quel rapporto, aveva promosso tre giudizi negli anni 2007, 2009 e 2011 e aveva anche inoltrato ulteriori richieste di pagamento nel 2012 e nel 2014, così abusivamente frazionando il credito. Chiedeva quindi un’inibitoria a nuove azioni o richieste derivanti da quel rapporto e il risarcimento dei danni sostenuti per gestire le vertenze e per difendersi in giudizio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dei principi sul divieto di frazionamento abusivo del credito e sulla buona fede, carenza o apparenza di motivazione sull’assenza di un interesse oggettivo al frazionamento, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, omessa pronuncia su alcuni capi di appello, illegittimo diniego di istruttoria e erronea valutazione dell’assenza di prova del danno. La resistente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la corte d’appello avesse respinto la sua domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria con motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non consentiva di ricostruire in modo sintetico ma completo la vicenda processuale, le difese delle parti, le ragioni delle decisioni di merito e il contenuto integrale dei motivi di appello. Tale inammissibilità ha assorbito ogni altra censura del ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato invece rigettato, perché la motivazione della corte d’appello sul diniego della condanna per lite temeraria è stata ritenuta complessivamente comprensibile e non meramente apparente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza e la ricorrente principale è stata condannata a versare 1.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere l’origine e l’oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle parti senza dover consultare autonomamente gli atti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono state prospettate censure di violazione di legge e nullità della sentenza, ma non sono state esaminate nel merito perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 1174 e 1375 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’asserita violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel frazionamento del credito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per contestare la dichiarata carenza di interesse ad agire nell’azione inibitoria proposta dalla ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l’eventuale valutazione dell’interesse oggettivo al frazionamento avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato dalla ricorrente principale per censurare la valutazione dell’assenza di prova del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell’onere della prova in relazione all’esistenza e all’entità del danno.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria è stata ritenuta infondata; la Corte ha affermato che la motivazione del diniego va letta globalmente e può essere anche implicitamente integrata dal complesso delle argomentazioni precedenti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale con proposta di definizione limitata al ricorso principale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La Corte ha precisato che il ricorso incidentale, non essendo tardivo né condizionato, restava fuori dalla proposta ex art. 380 bis e andava trattato secondo il diverso paradigma previsto per i ricorsi incidentali ordinari.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi per contestare la limitazione dell’azione del creditore e per sostenere la necessità di tutela giurisdizionale della parte che lamenta l’abuso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e all’obbligo di motivazione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nei motivi con riferimento ai doveri di solidarietà.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stata applicata la condanna al versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non offre una esposizione sommaria, chiara e autosufficiente della vicenda processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere oggetto della controversia, domande, difese, svolgimento del giudizio e ragioni delle decisioni di merito senza ricorrere agli atti di causa.
  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale alla comprensione immediata del thema decidendum e al corretto esercizio della funzione nomofilattica.
  • La valutazione della motivazione di una sentenza deve essere compiuta nel suo complesso; non integra di per sé motivazione apparente il richiamo sintetico ai presupposti del rigetto della domanda, se esso è sorretto dal ragionamento complessivo sviluppato nella decisione.
  • La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. può essere respinta con motivazione anche implicita, quando dal complesso della decisione emerga che il giudice abbia ritenuto non integrati i presupposti di gravità della condotta processuale avversaria.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti, ogni altra censura resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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