Ordinanza n. 366/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del 18 maggio 2021 n. 199/2021/S/GAS, comunicata alla ricorrente il 24 maggio 2021, avente a oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale”; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, la comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 febbraio 2021 (la “CRI”);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 18 maggio 2021, avente a oggetto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni relative alla fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, ai fini della decisione e della possibile calendarizzazione dell’udienza di merito, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione, l’aggiornamento della situazione della controversia e l’indicazione circa la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti e su ogni circostanza idonea a incidere sulla permanenza dell’interesse o sull’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori rivolti a verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione. La società ricorrente deve depositare entro il 13 maggio 2026 una breve memoria con la dichiarazione motivata sull’interesse attuale, l’aggiornamento della vicenda e l’eventuale richiesta di istruttoria. ARERA deve fornire entro lo stesso termine chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali sviluppi rilevanti. Il Collegio ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e dell’eventuale mancato adempimento agli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, ai fini dell’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dall’ordinanza nell’ambito della disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, anche indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- L’inerzia della parte ricorrente rispetto a una specifica richiesta giudiziale di confermare l’interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
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