Direttiva 2012/16
Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido cloridrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive l’acido cloridrico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare biocidi che lo contengono, entro i limiti e le condizioni fissate. La misura deriva dalla valutazione positiva svolta nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi dei biocidi. Restano tuttavia ampi margini di verifica nazionale sugli usi non pienamente esaminati a livello UE e sulle misure di mitigazione del rischio, in particolare per l’uso non professionale.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acido cloridrico nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo di prodotto 2.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei biocidi contenenti acido cloridrico, limitatamente al tipo di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi). Incide sia sulla fase di recepimento nazionale sia sulla successiva valutazione e autorizzazione dei prodotti da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione agli usi non professionali e agli scenari di esposizione non rappresentativamente valutati a livello unionale.
Direttiva 2012/16/UE della Commissione: iscrizione dell’acido cloridrico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nell’ambito della disciplina UE sui biocidi e dà seguito al programma di riesame dei principi attivi previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007. In base alla valutazione effettuata, l’acido cloridrico può essere iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 2, ossia i disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi. La Commissione sottolinea tuttavia che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello unionale, sicché gli Stati membri conservano un ruolo centrale nella gestione dei rischi residui e delle condizioni di autorizzazione.
Finalità e contesto regolatorio
La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per includere l’acido cloridrico tra i principi attivi ammissibili nell’allegato I. Il considerando evidenzia che la valutazione ha mostrato la conformità ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE per i biocidi di tipo 2 contenenti tale sostanza. La misura mira anche a garantire un’applicazione simultanea negli Stati membri, così da assicurare parità di trattamento nel mercato dei biocidi e favorire il corretto funzionamento del mercato interno.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda esclusivamente i biocidi contenenti acido cloridrico e, in particolare, il tipo di prodotto 2 definito dall’allegato V della direttiva 98/8/CE. La disposizione opera come modifica dell’allegato I della direttiva madre e incide sul regime di autorizzazione nazionale dei prodotti biocidi. Restano fuori dalla valutazione unionale alcuni scenari di esposizione e alcuni usi specifici, che devono essere esaminati caso per caso dalle autorità nazionali.
Valutazione del rischio e margini di discrezionalità degli Stati membri
Il testo attribuisce agli Stati membri un obbligo di risultato nella fase di autorizzazione: essi devono valutare, se rilevante per il prodotto concreto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in maniera rappresentativa a livello dell’Unione. In presenza di rischi residui, le autorità nazionali devono assicurare misure adeguate o imporre condizioni specifiche idonee a ridurre tali rischi a livelli accettabili. Rimane quindi un significativo margine di discrezionalità tecnica nell’istruttoria autorizzativa, ma entro il vincolo del risultato finale di tutela della salute e dell’ambiente.
Uso non professionale e imballaggio
Per i prodotti destinati all’uso non professionale, la direttiva impone una particolare cautela per la corrosività della sostanza. Le autorizzazioni devono essere subordinate alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi. Si tratta di una prescrizione specifica che lascia spazio a soluzioni equivalenti, purché adeguatamente dimostrate.
Termini di trasposizione e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 aprile 2013 e applicarle dal 1º maggio 2014. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto l’obbligo di inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di trasposizione, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
Dati dell’iscrizione nell’allegato I
La voce aggiunta all’allegato I riporta i seguenti elementi essenziali:
- nome comune e denominazione IUPAC: acido cloridrico;
- numero CE: 231-595-7;
- numero CAS: non applicabile;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 999 g/kg;
- data di iscrizione: 1º maggio 2014;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 aprile 2016;
- scadenza dell’iscrizione: 30 aprile 2024;
- tipo di prodotto: 2.
Rapporto con la disciplina previgente
L’atto si inserisce nel quadro della direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma di lavoro decennale per la valutazione dei principi attivi dei biocidi. La direttiva non istituisce una disciplina autonoma completa, ma modifica la direttiva madre per consentire l’inclusione del principio attivo e l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali alle condizioni specifiche fissate a livello europeo.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’acido cloridrico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva, iscrivendo l’acido cloridrico come principio attivo. La valutazione ha concluso che i biocidi di tipo di prodotto 2 contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Obblighi di recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2013 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º maggio 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
Termini di iscrizione e di adeguamento per i prodotti
Nell’allegato, la data di iscrizione dell’acido cloridrico è fissata al 1º maggio 2014. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 aprile 2016, mentre la scadenza dell’iscrizione è il 30 aprile 2024. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo resta fermo il termine risultante dall’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi.
Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione del rischio
Quando esaminano una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto, usi o scenari di esposizione e rischi per popolazione e comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale. Devono inoltre subordinare le autorizzazioni di prodotti per uso non professionale a un imballaggio progettato per minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, salvo prova che i rischi per la salute umana siano ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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