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direttiva

Direttiva 2012/14

Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell' 8 maggio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/14/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il metil nonil chetone nell’allegato I come principio attivo ammesso per i biocidi del tipo di prodotto 19. L’iscrizione si fonda sulla valutazione positiva dei rischi effettuata a livello UE, ma lascia agli Stati membri il compito di riesaminare usi, scenari di esposizione e rischi non rappresentativamente valutati in sede unionale. La direttiva fissa anche le date di recepimento e applicazione, nonché le condizioni specifiche di iscrizione e la scadenza dell’iscrizione.

Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il metil nonil chetone (undecan-2-one) nell’allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti metil nonil chetone destinati al tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, ai sensi della direttiva 98/8/CE. Riguarda gli Stati membri nell’attività di recepimento e di autorizzazione dei prodotti, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle condizioni di autorizzazione per usi e scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale. È richiamata l’applicazione sul mercato dell’Unione e, per espressa indicazione, il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del metil nonil chetone

La direttiva 2012/14/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, iscrivendo il metil nonil chetone, denominato anche Undecan-2-one, nell’allegato I. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 19, cioè repellenti e attrattivi, ed è basata sull’esito favorevole della procedura di valutazione svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007.

Contesto e base della valutazione

La Commissione richiama il fatto che il principio attivo era incluso nell’elenco dei principi da esaminare nell’ambito della seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. La Spagna, designata Stato membro relatore, ha trasmesso la relazione dell’autorità competente con la relativa raccomandazione; successivamente i risultati sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione e confluiti nella relazione di valutazione del 9 dicembre 2011.

Dalla valutazione emerge che i biocidi utilizzati come repellenti e contenenti metil nonil chetone possono ragionevolmente ritenersi conformi ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, rendendo opportuno l’inserimento del principio attivo nell’allegato I.

Margine di discrezionalità degli Stati membri nelle autorizzazioni

Pur a fronte dell’iscrizione a livello unionale, la direttiva precisa che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello UE. Gli Stati membri devono quindi verificare, al momento del rilascio dell’autorizzazione del prodotto:

  • gli usi o gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione unionale;
  • i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non adeguatamente coperti dalla valutazione europea.

Se del caso, le autorità nazionali devono imporre misure o condizioni specifiche per riportare i rischi a livelli accettabili. Si tratta di un tipico spazio di integrazione nazionale coerente con la natura della direttiva e con la logica dell’autorizzazione dei biocidi.

Applicazione simultanea e funzionamento del mercato

Nei considerando la Commissione sottolinea l’esigenza di un’applicazione simultanea negli Stati membri, così da garantire parità di trattamento per i biocidi contenenti metil nonil chetone e favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi nell’Unione.

Termine di trasposizione e decorrenza degli effetti nazionali

L’articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le misure di recepimento entro il 30 aprile 2013 e le applichino a decorrere dal 1° maggio 2014. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Dati tecnici dell’iscrizione nell’allegato I

L’allegato inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE con i principali parametri dell’iscrizione:

  • numero della voce: 54;
  • nome comune: metil nonil chetone;
  • denominazione IUPAC: Undecan-2-one;
  • numeri di identificazione: CAS 112-12-9 e CE 203-937-5;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 975 g/kg;
  • data di iscrizione: 1° maggio 2014;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 aprile 2016;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 aprile 2024;
  • tipo di prodotto: 19.

La nota specifica che la valutazione del rischio a livello unionale si è basata sull’uso in ambiente chiuso da parte di utilizzatori non professionisti. Per l’esame della richiesta di autorizzazione di un prodotto, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinenti per quello specifico prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per popolazione e comparti ambientali non rappresentativamente esaminati nella valutazione dei rischi a livello UE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva 2012/14/UE, con iscrizione del metil nonil chetone (Undecan-2-one) come principio attivo per il tipo di prodotto 19.

Valutazione positiva e condizioni di autorizzazione nazionale

Dai considerando emerge che i biocidi repellenti contenenti metil nonil chetone sono ritenuti suscettibili di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per popolazione e comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello UE, imponendo se necessario misure o condizioni specifiche.

Termine di recepimento e data di applicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 aprile 2013 e di applicarle dal 1° maggio 2014. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Dati tecnici dell’iscrizione

L’allegato stabilisce per il metil nonil chetone i seguenti elementi: purezza minima 975 g/kg; data di iscrizione 1° maggio 2014; termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, 30 aprile 2016; scadenza dell’iscrizione 30 aprile 2024; tipo di prodotto 19. La valutazione UE si è basata sull’uso in ambiente chiuso da parte di utilizzatori non professionisti.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza dei prodottimercato internoambiente

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