Direttiva 2012/15
Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell' 8 maggio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire l’estratto di margosa nell’allegato I tra i principi attivi approvati per i biocidi di tipo 18. L’iscrizione segue la valutazione effettuata nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e si basa sulla conclusione che i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Restano tuttavia a carico degli Stati membri la valutazione di taluni usi e scenari non esaminati a livello UE e l’imposizione di misure di riduzione del rischio, in particolare per acque superficiali, sedimenti e artropodi non bersaglio.
Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’estratto di margosa nell’allegato I come principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai prodotti biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi) contenenti estratto di margosa, e ai procedimenti nazionali di autorizzazione di tali prodotti. L’iscrizione riguarda specificamente l’estratto di margosa ricavato dai semi di Azadirachta indica mediante acqua e successivo trattamento con solventi organici; non sono incluse altre sostanze che rientrino in definizioni generiche ma non siano state oggetto della valutazione effettuata. La direttiva non disciplina direttamente altri usi o scenari di esposizione non esaminati a livello unionale, che restano affidati alla valutazione degli Stati membri in sede autorizzatoria.
Direttiva 2012/15/UE della Commissione – iscrizione dell’estratto di margosa nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi per iscrivere l’estratto di margosa tra i principi attivi approvati, limitatamente al tipo di prodotto 18. La misura si fonda sulla valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro del regolamento (CE) n. 1451/2007 e presuppone che, per l’uso valutato, i biocidi contenenti la sostanza possano soddisfare i requisiti di sicurezza della direttiva 98/8/CE.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che l’estratto di margosa è stato esaminato come principio attivo destinato a insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi. La Commissione evidenzia tuttavia che la valutazione ha riguardato una specifica definizione tecnica della sostanza, ricavata dai semi di Azadirachta indica mediante acqua e successivo trattamento con solventi organici; di conseguenza, altre sostanze eventualmente riconducibili a definizioni più ampie non sono coperte dall’iscrizione.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda i biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione nell’allegato I si riferisce alla sostanza attiva “estratto di margosa” con la definizione e gli identificativi riportati nell’allegato della direttiva:
- numero CAS 84696-25-3;
- numero CE 283-644-7;
- purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 1 000 g/kg.
Effetti per gli Stati membri in sede autorizzatoria
La direttiva non esaurisce la disciplina degli usi possibili della sostanza. I considerando e le disposizioni dell’allegato precisano che gli Stati membri devono valutare, al momento dell’autorizzazione del singolo prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali che non siano stati esaminati in modo rappresentativo a livello dell’Unione.
In particolare, le autorizzazioni nazionali devono essere subordinate a misure di riduzione del rischio adeguate per:
- acque superficiali;
- sedimenti;
- artropodi non bersaglio.
Recepimento, applicazione e tempistica
L’articolo 2 prevede un termine di recepimento entro e non oltre il 30 aprile 2013. Gli Stati membri devono applicare le misure di trasposizione dal 1° maggio 2014. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del richiamo è lasciata alla scelta dello Stato membro.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è inoltre indicata la data di iscrizione dell’estratto di margosa al 1° maggio 2014 e la scadenza dell’iscrizione al 30 aprile 2024.
Rapporti con la disciplina previgente e base giuridica
La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE, in particolare l’allegato I, e si colloca nell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della medesima direttiva, nell’ambito del programma di revisione dei principi attivi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1451/2007. I considerando richiamano anche l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE in tema di protezione dei dati, per evidenziare la rilevanza della data di iscrizione ai fini del periodo decennale di protezione.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva comporta la possibilità di autorizzare prodotti contenenti estratto di margosa solo entro la cornice tecnica e di rischio fissata nell’allegato. In sede di autorizzazione nazionale resta essenziale verificare:
- la corrispondenza della sostanza alla definizione tecnica iscritta;
- il rispetto della purezza minima richiesta;
- l’adozione delle misure di mitigazione del rischio imposte dall’autorità competente;
- l’eventuale necessità di esaminare scenari di esposizione non coperti dalla valutazione unionale.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’estratto di margosa nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva, con l’inserimento della voce n. 55 relativa all’estratto di margosa. La sostanza è descritta come estratto ricavato dai semi di Azadirachta indica mediante acqua e successivo trattamento con solventi organici; la purezza minima richiesta nel biocida immesso sul mercato è pari a 1 000 g/kg. Il tipo di prodotto è il n. 18 e la scadenza dell’iscrizione è fissata al 30 aprile 2024.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono applicarsi dal 1° maggio 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Indicazioni per le autorizzazioni nazionali e misure di riduzione del rischio
Nell’allegato si prevede che, nella valutazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri esaminino, se pertinenti per il singolo prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non valutati in modo rappresentativo a livello unionale. Le autorizzazioni devono essere subordinate a misure adeguate di riduzione dei rischi per la protezione delle acque di superficie, dei sedimenti e degli artropodi non bersaglio.
Contesto della valutazione e limite dell’iscrizione
I considerando richiamano il programma di lavoro del regolamento (CE) n. 1451/2007 e la valutazione effettuata dalla Germania quale Stato membro relatore, con esame da parte degli Stati membri e della Commissione. La valutazione ha riguardato esclusivamente l’estratto di margosa considerato nella definizione tecnica riportata nell’allegato; altre sostanze conformi a definizioni generiche di estratto di margosa ma non esaminate restano fuori dall’iscrizione derivante dalla presente direttiva.
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