Cassazione Civile, Sentenza n. 9443/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto con la dichiarazione Unico 2004 il rimborso IRPEG per il periodo 1/7/2002-30/6/2003 pari a €50.000.000, istanza poi sollecitata. Per silenzio-rifiuto la banca adiva il giudice tributario; l'Agenzia rimborsava capitale e parte degli interessi. In primo grado la CTP riconosceva ulteriori interessi per €500.000 ma rigettava la richiesta di maggior danno da rivalutazione monetaria; la CTR, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio, escludeva anche quei €500.000. La banca impugnava in cassazione sollevando quattro motivi: (1) applicabilità dell'art.1224 c.c. per ottenere il maggior danno da svalutazione; (2) omesso esame della prova del maggior danno; (3) errata interpretazione e applicazione delle norme del d.P.R. n.602/1973 (in particolare art.44-bis vs art.44/38/42) sulla computazione degli interessi moratori; (4) vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per contrasto con il consolidato orientamento secondo cui i crediti d'imposta sono regolati da norme speciali (art.44 d.P.R. n.602/1973) che escludono l'applicabilità delle norme civilistiche sugli interessi moratori (art.1224 e art.1284 c.c.). Ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo per i principi di specialità e per la sufficiente motivazione della CTR. Ha respinto anche il terzo motivo rilevando che il credito risultava dalla dichiarazione dei redditi e che, pertanto, la procedura di rimborso doveva essere considerata esito del controllo sulla dichiarazione (art.36-bis D.P.R. n.600/1973), con conseguente applicazione degli artt.42-bis e 44-bis del d.P.R. n.602/1973 (esclusione dal computo degli interessi del semestre di emissione dell'ordinativo). Spese di giudizio a carico della ricorrente, liquidate in €16.000,00 oltre spese prenotate a debito; rilevato altresì il pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1224 cod. civ.
Norma civilistica sugli interessi moratori e sul maggior danno da svalutazione; la Corte ritiene che non sia applicabile ai crediti d'imposta in presenza di disciplina speciale
art. 1284 cod. civ.
Norma civilistica relativa agli interessi; ritenuta assorbita dalle norme speciali tributarie per i crediti d'imposta
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 44
Norma speciale che disciplina gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria sui rimborsi tributari; prevale sulla disciplina civilistica e regola il calcolo degli interessi moratori per i crediti d'imposta
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 44-bis
Prevede l'esclusione dal computo del periodo di maturazione degli interessi moratori del semestre in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento in specifiche ipotesi (collegate alla procedura di controllo); applicata nel caso in cui il credito risultava dalla dichiarazione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 38
Regolamenta l'istanza di rimborso; la giurisprudenza e la Corte chiariscono che la dichiarazione che evidenzia un credito equivale, di fatto, ad istanza di rimborso
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 42 e 42-bis
Disposizioni procedurali relative all'erogazione dei rimborsi e al calcolo degli interessi; gli articoli, insieme a 44-bis, sono stati ritenuti applicabili quando il credito risulta dalla dichiarazione e sia soggetto al controllo previsto
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis
Disciplina la procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini della liquidazione delle imposte; la Corte ha rilevato che quando il credito è evidenziato in dichiarazione l'amministrazione procede con i controlli secondo questa procedura, e ciò incide sul regime degli interessi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 21, comma 2
Principio sulla decadenza e prescrizione: una dichiarazione che evidenzia credito costituisce istanza di rimborso e fa decorrere il termine prescrizionale ordinario; citato per chiarire efficacia della dichiarazione come istanza
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che disciplina il contributo unificato per l'impugnazione e il relativo pagamento; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo, se dovuto
Massime di principio
- I crediti d'imposta hanno una disciplina speciale: gli interessi moratori sul rimborso sono regolati dall'art.44 d.P.R. n.602/1973 e, quindi, le norme civilistiche sugli interessi (es. art.1224 c.c.) non sono normalmente applicabili
- Se il credito è evidenziato nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione vale come istanza di rimborso: il contribuente non è tenuto a presentare un'ulteriore istanza ex art.38 d.P.R. n.602/1973
- Quando il rimborso deriva da elementi risultanti dalla dichiarazione e dall'esercizio del controllo dell'Amministrazione (procedura ex art.36-bis D.P.R. n.600/1973), si applicano le regole speciali (artt.42-bis, 44-bis) che possono escludere dal computo degli interessi il semestre di emissione dell'ordinativo
- La prova di un 'maggior danno' da svalutazione monetaria ex art.1224 c.c. è irrilevante se la disciplina speciale tributaria esclude l'applicazione della norma civilistica sugli interessi
- Per ottenere un risultato diverso dall'orientamento consolidato della Cassazione è necessario offrire argomentazioni giuridiche e fattuali in grado di scalfire il principio di specialità; altrimenti i motivi sono inammissibili o infondati
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorrente perdente può essere condannato alla rifusione delle spese e al versamento del contributo unificato, se dovuto
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