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Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 8792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione di azienda l'operazione complessiva mediante la quale AM s.p.a. aveva conferito due rami d'azienda nella controllata B. s.r.l., ricevendo in cambio una partecipazione totalitaria, poi ceduta a breve distanza a B. s.p.a. e B. SL. Conseguentemente aveva liquidato in misura proporzionale, anziché fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale. La CTR aveva annullato l'avviso ritenendo territorialmente incompetente l'Ufficio di Luino, poiché l'atto conclusivo, cioè la cessione delle partecipazioni, era stato registrato presso l'Ufficio di Milano. L'Agenzia ha contestato sia l'errata individuazione dell'ufficio competente sia la dichiarazione di nullità dell'atto per incompetenza territoriale. HM s.r.l. ha lamentato omessa pronuncia sul proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile quello incidentale di HM s.r.l. Ha stabilito che, ai fini della competenza territoriale, ciascun atto collegato conserva la propria individualità giuridica e che l'Ufficio presso il quale sono stati registrati i primi atti, nel caso Luino, era competente a riqualificarli considerando anche gli sviluppi successivi dell'operazione. Il fatto che la cessione delle partecipazioni fosse l'atto conclusivo non attribuiva competenza esclusiva all'Ufficio di Milano. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'effettiva esistenza e natura del collegamento negoziale e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L'imposta va determinata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente all'Amministrazione di qualificare l'atto secondo la sua natura e i suoi effetti giuridici effettivi, anche considerando il collegamento con altri negozi, senza però trasformare la pluralità degli atti in un nuovo e autonomo contratto.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9

    Per gli atti notarili e gli altri atti soggetti a registrazione tramite pubblico ufficiale, la competenza territoriale spetta all'ufficio nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Tale criterio può radicare la competenza anche dell'ufficio presso cui sono stati registrati i primi atti di una fattispecie negoziale complessa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 54

    Individuano gli obblighi dei soggetti tenuti alla registrazione e i poteri dell'Amministrazione nella liquidazione dell'imposta; la questione della legittimazione passiva di una società non contraente è rimasta impregiudicata e dovrà essere eventualmente esaminata dal giudice del rinvio.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 16, 41 e 76

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la liquidazione e il pagamento dell'imposta, le conseguenze degli errori o delle irregolarità e i termini di decadenza. La decorrenza del termine decadenziale può collegarsi alla registrazione dell'ultimo atto della fattispecie complessa, ma tale criterio temporale non determina l'incompetenza dell'ufficio che ha registrato gli atti precedenti.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 360

    Consente all'Agenzia delle Entrate di individuare tramite regolamento gli uffici competenti per le attività di controllo e accertamento.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il ricorso incidentale per omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché le questioni non esaminate, essendo state ritenute assorbite, restano proponibili davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel collegamento negoziale, la pluralità di contratti può essere valutata unitariamente per determinare la sostanza economica e gli effetti fiscali dell'operazione, ma ciascun atto conserva la propria autonoma individualità giuridica.
  • L'atto conclusivo di una sequenza negoziale non attribuisce automaticamente competenza esclusiva all'ufficio presso cui è stato registrato: la competenza può spettare anche all'ufficio che ha ricevuto e registrato i primi atti, se la riqualificazione fiscale parte da quelli.
  • Il momento da cui decorre il termine di decadenza per l'accertamento e il criterio per individuare l'ufficio territorialmente competente sono questioni diverse e non devono essere sovrapposti.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza della pretesa tributaria: il giudice di merito deve ancora accertare, in concreto, l'esistenza del collegamento negoziale, la sua natura e i relativi effetti fiscali.
  • Le questioni assorbite o non esaminate dal giudice originario possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio, senza che la mancata pronuncia determini necessariamente la definizione favorevole della controversia.

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