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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21131/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente il trattamento sanzionatorio già definito in appello, nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi positivamente valutabili. Il ricorrente non ha quindi indicato elementi idonei a scalfire tale valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a un giudizio di fatto del giudice di merito e richiede elementi positivi a sostegno; non basta l'assenza di elementi negativi. Dopo la modifica del 2008, non è sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    È richiamato come intervento normativo che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., rendendo non sufficiente, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il solo dato dell'incensuratezza.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 92/2008, nell'ambito della modifica dell'art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili, senza che sia necessario individuare specifici elementi negativi.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico derivante dalla sola assenza di precedenti penali o di aspetti negativi della personalità dell'imputato.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche, la motivazione del giudice può essere sintetica purché evidenzi la mancanza di dati positivi idonei a giustificare la concessione della diminuzione di pena.
  • Un ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con una motivazione di merito fondata sull'assenza di elementi positivi, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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