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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato due atti di contestazione relativi agli anni 2003 e 2004, con i quali erano state irrogate sanzioni di 1.290,00 euro ciascuna. Contestavano principalmente il difetto di motivazione degli atti, sostenendo che l’Ufficio avesse richiamato il processo verbale della S.I.A.E. senza adeguata autonoma valutazione e senza allegarlo. Nel merito negavano la fondatezza delle violazioni, relative alla mancata emissione e installazione degli apparecchi per gli scontrini fiscali e alla mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni di inizio o variazione attività. In appello deducevano inoltre la nullità della sentenza di primo grado, poiché recava una data di deliberazione anteriore a quella dell’udienza di discussione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto i ricorsi. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché il processo verbale richiamato era presente agli atti e gli atti di contestazione consentivano di comprendere i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e l’importo delle sanzioni. I ricorrenti, inoltre, non avevano contestato nel merito le specifiche violazioni rilevate dalla S.I.A.E. La diversa data riportata sulla sentenza è stata qualificata come mero errore materiale, non idoneo a invalidare la decisione in assenza di ulteriori elementi che dimostrassero una deliberazione irregolare. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in 300,00 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la costituzione in giudizio dell’Ufficio nel processo tributario, effettuata nel caso concreto mediante il deposito di note e deduzioni.

  • Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione alla celebrazione pubblica dell’udienza davanti alla Commissione Tributaria Regionale, a seguito della presentazione della relativa istanza.

  • Art. 3 della Legge n. 241/1990

    La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

    L’obbligo di motivazione impone all’Amministrazione di rendere comprensibili al destinatario i presupposti fattuali, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito per formulare la pretesa.

  • Principio della motivazione per relationem degli atti tributari

    Un atto tributario può richiamare un altro documento, come un processo verbale, purché il contribuente possa conoscere o conoscere agevolmente gli elementi essenziali della pretesa. L’atto deve consentire di individuare oggetto, contenuto, destinatari e ragionamento posto a fondamento della decisione; il documento richiamato deve essere allegato o comunque conoscibile.

  • Cassazione Civile, sentenza n. 26182/2014

    Conferma che la motivazione per relationem è valida quando l’atto notificato riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato, in modo da permettere al contribuente e al giudice di individuare gli elementi fondanti della pretesa.

  • Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 16920/2009

    La divergenza tra la data indicata nella sentenza e quella dell’udienza di discussione costituisce, di regola, un errore materiale inidoneo a invalidare la decisione, salvo la presenza di specifici elementi che dimostrino un’effettiva alterazione dell’iter deliberativo.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un atto tributario non è automaticamente illegittima: è sufficiente, in linea generale, che il documento richiamato sia allegato o concretamente conoscibile e che l’atto esponga gli elementi essenziali della pretesa e del relativo calcolo.
  • L’impugnazione di un atto per difetto di motivazione è più efficace se individua concretamente quali elementi essenziali manchino e in che modo tale mancanza abbia impedito l’esercizio del diritto di difesa.
  • Se il contribuente contesta soltanto la forma dell’atto ma non contesta in modo specifico i fatti e le violazioni contestate, il giudice può ritenere non superate le risultanze del verbale ispettivo.
  • Un verbale redatto da un organo di controllo diverso dall’ente impositore può costituire il fondamento della sanzione, purché l’Amministrazione titolare della pretesa lo recepisca validamente e renda comprensibile il collegamento tra i rilievi e la sanzione applicata.
  • Una data errata nella sentenza non comporta automaticamente la nullità della decisione: normalmente viene considerata un errore materiale, a meno che siano dimostrati concreti vizi nella deliberazione o nel procedimento.
  • Nel processo tributario, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese del grado, anche quando le spese del primo grado siano state compensate.

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