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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

RADDOPPIO DEI TERMINI - Denuncia ex art. 331, c.p.p. oltre i termini dell'accertamento - Accertamenti notificati prima del d.lgs. 128/2015 - Validità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto valido il raddoppio dei termini dell'accertamento. Per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, il raddoppio opera anche se la denuncia ex art. 331 c.p.p. è stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario, poiché il decreto legislativo non contiene una disciplina transitoria applicabile a tale fattispecie.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento fiscale quando la denuncia all'autorità giudiziaria prevista dall'art. 331 c.p.p. sia stata presentata oltre la scadenza dei termini ordinari. Gli accertamenti erano stati notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio; nel caso esaminato, la denuncia rileva ai fini del raddoppio dei termini dell'accertamento.

  • D.lgs. 128/2015

    Ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, ma non ha previsto una disciplina transitoria idonea a regolare gli accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore e la tardiva presentazione della denuncia.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini può essere riconosciuto anche quando la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata presentata oltre la scadenza del termine ordinario.
  • In assenza di una specifica disciplina transitoria, le nuove limitazioni introdotte dalla legge non si applicano automaticamente alle fattispecie anteriori.
  • La validità del raddoppio deve essere valutata considerando la data di notifica dell'accertamento e la normativa vigente in quel momento, non soltanto la data di presentazione della denuncia.
  • Il principio è riferito alla fattispecie descritta e non implica che ogni denuncia tardiva produca automaticamente il raddoppio dei termini per gli accertamenti soggetti alla disciplina successiva.

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