Messaggio numero 2769 del 21-06-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le istruzioni operative per accedere al sussidio previsto dalla legge 208/2015 per i lavoratori indicati dalla legge 190/2014, comma 117, che maturano la pensione negli anni 2016-2018. Definisce destinatari, benefici, decorrenze, modalità e termine di domanda all’INPS, nonché la possibilità di riesame in caso di diniego.
Istruzioni operative INPS sul sussidio per accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti ad amianto
Istruzioni operative per il fondo di accompagnamento alla quiescenza
Il documento illustra le modalità applicative del fondo istituito dall’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato a sostenere, entro il 2018, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti pensionistici previsti dalla norma. Le istruzioni sono rese a seguito del decreto interministeriale 29 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 134 del 10 giugno 2016.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama principalmente:
- l’art. 1, comma 117, della legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 274, della legge n. 208/2015;
- l’art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativo ai lavoratori esposti all’amianto;
- la circolare INPS n. 80 del 21 aprile 2015, già intervenuta sulle modalità applicative del beneficio.
La norma consente, in deroga all’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, l’applicazione della disciplina previgente in materia di pensione di anzianità e decorrenza, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per specifiche categorie di ex lavoratori esposti ad amianto e ammalati di patologia asbesto-correlata riconosciuta.
Soggetti destinatari
Possono accedere ai benefici i lavoratori individuati dall’art. 1, comma 117, della legge n. 190/2014 che risultino:
- privi di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda;
- in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, considerando i benefici previsti, consentano di maturare la decorrenza della pensione nel corso degli anni 2016, 2017 o 2018 secondo la disciplina previgente al decreto-legge n. 201/2011.
Il richiamo normativo riguarda, in particolare, ex lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, cessati per chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa, con sito interessato da piano di bonifica dell’ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi e risultino affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.
Benefici riconosciuti
Ai soggetti aventi diritto è riconosciuto:
- un sussidio per l’accompagnamento alla pensione, fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità, pari all’importo dell’assegno sociale;
- la possibilità di conseguire la decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018 tenendo conto della contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di percezione del sussidio, se necessaria a completare il primo requisito contributivo utile;
- la possibilità di considerare anche la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva secondo i criteri e nei limiti richiamati dalla circolare INPS n. 80/2015.
Il beneficio opera nei limiti della spesa annuale prevista dal comma 276 della legge n. 208/2015.
Decorrenza del sussidio e della pensione
Il sussidio può essere riconosciuto:
- dal 1° gennaio 2016;
- non oltre il 31 dicembre 2018.
La pensione di anzianità conseguente non può avere decorrenza successiva al 31 dicembre 2018.
Per i trattamenti pensionistici si applica la disciplina delle decorrenze vigente prima del decreto-legge n. 201/2011, inclusa la cosiddetta finestra mobile prevista dall’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dall’art. 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98/2011. Il testo precisa inoltre che per chi accede alla pensione con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età, è previsto un ulteriore posticipo della decorrenza.
Domanda di accesso ai benefici
La domanda deve essere presentata all’INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.
La presentazione avviene mediante l’apposito modulo allegato, disponibile anche sul sito INPS nella sezione modulistica con la denominazione AP99. La domanda può essere presentata alla sede competente in base al principio della residenza, anche tramite patronato.
Le sedi INPS devono acquisire la domanda a sistema utilizzando lo specifico prodotto:
- "Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015"
- "Certificazione Riconoscimento di beneficio Maggiorazione amianto c.276 208/2015"
È prevista una trattazione automatica o manuale; la domanda deve essere sempre presentata selezionando la modalità automatica. La trattazione manuale è valutata dalla sede solo in istruttoria, in presenza di anomalie del conto assicurativo che impediscano la gestione automatizzata.
Il lavoratore deve inoltre selezionare il fondo previdenziale di iscrizione tra quelli elencati.
Riesame in caso di diniego
Avverso il provvedimento di diniego del beneficio, gli interessati possono presentare istanza di riesame presso la sede competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento.
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