Messaggio numero 2758 del 21-06-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando il figlio superstite o equiparato mantiene, ottiene, perde o vede sospesa la pensione ai superstiti nei periodi di vacatio studii e durante lo svolgimento di lavoro retribuito, precisando condizioni, limiti reddituali ed effetti decorrenziali con esempi applicativi.
Pensione ai superstiti per figli studenti: vacatio studii e attività lavorativa
Pensione ai superstiti per figli studenti: vacatio studii e attività lavorativa
Il documento fornisce precisazioni operative sul riconoscimento, mantenimento, sospensione e revoca della pensione ai superstiti in favore dei figli superstiti o equiparati studenti, con particolare riguardo ai periodi di vacatio studii e allo svolgimento di attività lavorativa retribuita. Le indicazioni si inseriscono nel quadro dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 e richiamano le istruzioni già fornite con la circolare n. 185 dell’11 novembre 2015.
Quadro normativo e requisiti generali
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965, i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni, sono studenti e non svolgono lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al:
- compimento del 21° anno di età, se frequentano scuola media o professionale;
- compimento del 26° anno di età, se frequentano l’università.
Per il riconoscimento del diritto, tutte le condizioni richieste devono sussistere alla data del decesso del dante causa. Dopo la liquidazione, il venir meno della condizione di studente oppure lo svolgimento di attività lavorativa, secondo i criteri indicati nel documento, comporta la sospensione della prestazione.
Vacatio studii: riconoscimento del diritto
Il documento distingue il periodo di vacatio studii tra cicli di studio specificamente individuati. Il figlio superstite o equiparato conserva lo status di studente e quindi il diritto alla quota di pensione ai superstiti quando il decesso avviene:
- tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università;
- tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
In tali casi, il mantenimento del diritto è subordinato all’iscrizione al corso successivo senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi della nuova iscrizione.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, mentre il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta iscrizione, con corresponsione dei ratei arretrati.
Se invece la morte del dante causa avviene in un periodo di vacatio tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati, il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Vacatio studii: sospensione del diritto
Per il titolare di pensione ai superstiti, il diritto alla percezione della prestazione è mantenuto nei medesimi periodi di vacatio studii ammessi al riconoscimento, cioè:
- tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università;
- tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Al di fuori di tali ipotesi, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi, il diritto alla percezione della pensione è sospeso fino alla ripresa degli studi.
Attività lavorativa: riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, svolga attività lavorativa retribuita può avere diritto alla pensione ai superstiti solo se il reddito annuo derivante da tale attività è inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria, maggiorato del 30%, e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Se il reddito è superiore a tale soglia, il diritto non sussiste.
Ai fini della domanda, il figlio o equiparato deve dichiarare anche in via presuntiva:
- il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa;
- il relativo periodo di percezione.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicare ogni variazione del reddito da lavoro e del periodo di percezione indicati in domanda.
Se dopo la liquidazione della pensione emerge il superamento del limite reddituale, si procede alla revoca del trattamento e al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Se il reddito effettivamente percepito risulta inferiore sia a quello dichiarato in via presuntiva sia al limite reddituale previsto, il diritto va riconosciuto dal primo giorno del mese successivo all’evento, con pagamento degli arretrati.
Attività lavorativa: esempi applicativi sul riconoscimento
Il documento riporta due esempi riferiti all’anno 2015.
Nel primo caso, con morte del dante causa il 05.07.2015, il figlio superstite svolge attività lavorativa dal 01.07.2015 al 30.09.2015 con redditi lordi pari a:
- € 750,00 per luglio;
- € 800,00 per agosto;
- € 200,00 per settembre.
Il reddito annuo complessivo è pari a € 1.750,00. L’importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per il 2015 è pari a € 8.481,941. Il trattamento minimo riparametrato al periodo di attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3). In questo caso, il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015.
Nel secondo caso, sempre con morte del dante causa il 05.07.2015, il figlio superstite svolge la medesima attività nel periodo 01.07.2015-30.09.2015 con redditi lordi pari a:
- € 800,00 per luglio;
- € 800,00 per agosto;
- € 400,00 per settembre.
Il reddito annuo complessivo è pari a € 2.000,00, quindi superiore alla soglia riparametrata di € 1.957,371. In tale ipotesi il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Attività lavorativa: sospensione del diritto per titolari di pensione
Per il figlio o equiparato già titolare di pensione ai superstiti, il diritto alla percezione permane se il reddito annuo derivante da lavoro retribuito è inferiore al trattamento minimo annuo dell’AGO maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di lavoro.
Se il reddito supera tale soglia, la pensione è sospesa per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Attività lavorativa: esempi applicativi sulla sospensione
Un primo esempio riguarda il decesso del dante causa in data 05.07.2014 e la decorrenza della pensione ai superstiti dall’01.08.2014. Il figlio svolge attività lavorativa dal 01.07.2015 al 30.09.2015 con redditi lordi pari a:
- € 750,00 per luglio;
- € 800,00 per agosto;
- € 200,00 per settembre.
Il reddito annuo complessivo è € 1.750,00 e il trattamento minimo riparametrato al periodo è € 1.957,371. In questo caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per l’intero periodo 01.07.2015-30.09.2015.
Il secondo esempio, con gli stessi dati di decesso e decorrenza, prevede redditi lordi pari a:
- € 800,00 per luglio;
- € 800,00 per agosto;
- € 400,00 per settembre.
Poiché il reddito complessivo è € 2.000,00, superiore alla soglia riparametrata, il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti per il periodo 01.07.2015-30.09.2015.
Indicazioni operative finali
Il documento chiarisce che la verifica del diritto alla pensione ai superstiti per figli studenti richiede un controllo puntuale di:
- età;
- status di studente;
- assenza o presenza di attività lavorativa;
- continuità tra i cicli di studio nei casi di vacatio studii;
- rispetto della soglia reddituale nei casi di lavoro retribuito.
Viene inoltre evidenziato che la decorrenza, la sospensione, la revoca e il recupero degli indebiti dipendono dall’esito di tali verifiche, con particolare attenzione alla data dell’evento morte e alle successive variazioni della situazione del beneficiario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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