Messaggio numero 2831 del 27-06-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra i requisiti, i limiti reddituali, le modalità di calcolo e di erogazione della quattordicesima/somma aggiuntiva per i pensionati nel 2016, distinguendo tra gestioni private, pubbliche e spettacolo/sport. Indica inoltre le esclusioni, i criteri per la verifica dei redditi, le modalità di aggiornamento dei database e le comunicazioni ai pensionati.
Somma aggiuntiva 2016 per pensionati ultrasessantaquattrenni
Somma aggiuntiva 2016 per pensionati ultrasessantaquattrenni
Il documento disciplina la corresponsione della somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, per l’anno 2016. La prestazione è riconosciuta ai pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, con importi e limiti reddituali variabili in funzione della contribuzione e dell’anno di riferimento.
Quadro normativo e criteri generali
La somma aggiuntiva è stata introdotta a partire dal 2007 ed è determinata secondo la Tabella A allegata alla legge n. 127/2007, in base all’anzianità contributiva complessivamente accreditata nella gestione che liquida il trattamento principale. I requisiti anagrafici, contributivi e gli importi sono stati già illustrati dalla circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007 e richiamati nei successivi atti amministrativi.
L’elemento variabile principale è rappresentato dai limiti di reddito, che dipendono dal trattamento minimo vigente in ciascun anno. Per il 2016 la verifica si fonda sul solo reddito personale.
Requisiti reddituali per il 2016
Per il 2016 la quattordicesima spetta solo se il reddito personale è inferiore ai limiti indicati. Il documento riporta i limiti differenziati in funzione degli anni di contribuzione e della tipologia di lavoratore:
- fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti, fino a 18 anni per i lavoratori autonomi: limite massimo pari a € 10.122,86;
- oltre 15 e fino a 25 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti, oltre 18 e fino a 28 anni per i lavoratori autonomi: limite massimo pari a € 10.206,86;
- oltre 25 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti, oltre 28 anni per i lavoratori autonomi: limite massimo pari a € 10.290,86.
Il documento riporta anche i valori del trattamento minimo mensile e annuo utilizzati per il calcolo, nonché la misura della somma aggiuntiva corrispondente alle diverse fasce contributive:
- € 336,00 per la prima fascia;
- € 420,00 per la seconda fascia;
- € 504,00 per la terza fascia.
Sono considerati nel reddito:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF;
- i redditi esenti da imposte;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva;
- i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso enti e organismi internazionali.
Sono esclusi espressamente dal computo:
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- indennità di accompagnamento;
- reddito della casa di abitazione;
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Sono inoltre da non considerare specificamente altri redditi, tra cui:
- pensioni di guerra;
- indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali;
- indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992;
- somma aggiuntiva di € 154,94 prevista dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- sussidi economici occasionali erogati da Comuni o altri enti per bisogni contingenti e non continuativi.
Misura del beneficio e clausola di salvaguardia
La somma aggiuntiva viene corrisposta in modo da non superare i limiti massimi stabiliti. Il beneficio è riconosciuto integralmente fino a un reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’importo è ridotto in base alla differenza tra la somma aggiuntiva teorica e la quota di reddito eccedente il limite, secondo la clausola di salvaguardia richiamata dal documento.
Anno di riferimento del reddito e provvisorietà della prestazione
Per la verifica reddituale trovano applicazione i commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni. Il documento distingue tra prima concessione e corresponsione successiva:
- in caso di prima erogazione, il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso;
- in caso di erogazione successiva alla prima, si considerano i redditi per prestazioni soggetti a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno e i redditi diversi conseguiti nell’anno precedente.
Per i redditi da prestazione si utilizzano i dati memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione. Per i redditi diversi si prendono a riferimento, per il 2016, i dati del 2015; per le prime concessioni, quelli del 2016. Se tali dati non sono disponibili, si utilizzano gli anni precedenti. La corresponsione avviene quindi in via provvisoria, con successiva verifica sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Pensioni delle gestioni private
Per le gestioni private il documento precisa che l’importo aggiuntivo non spetta ad alcune categorie di prestazioni individuate mediante specifici codici pensione, tra cui, a titolo esemplificativo, INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESA, VOSPED, IOSPED, SOSPED, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VESO33 e VESO92.
Il beneficio non è inoltre erogato:
- sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa enti locali;
- sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- sulle pensioni ex SPORTASS;
- sulle pensioni per le quali era stata segnalata rinuncia dalle sedi.
Il documento descrive anche l’aggiornamento del database pensioni. Su tutte le pensioni del soggetto esaminate dall’elaborazione viene memorizzata la movimentazione nel segmento GP1; sulla sola pensione interessata dall’aumento viene registrato l’importo nel segmento GP3; nel segmento GP8 vengono memorizzati il codice 841 e il relativo importo. Sono inoltre previsti specifici codici diario (0710, 0711, 0712) per tracciare elaborazione, corresponsione o scarto. La somma aggiuntiva è visualizzabile anche tramite la procedura ARTE sulla pensione interessata.
Pensioni delle gestioni pubbliche
Per le gestioni pubbliche il beneficio è attribuito con elaborazione centralizzata sulla base delle domande presentate dagli interessati. Se il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio è erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata, secondo quanto precisato nel documento.
Per la verifica dei requisiti reddituali sono utilizzati:
- i redditi diversi da pensione dichiarati al momento della richiesta;
- i redditi da pensione presunti conseguiti nel corso del 2016.
Anche in questo caso la somma aggiuntiva è corrisposta in via provvisoria, con successiva verifica definitiva sui redditi. Il documento segnala che, nella intranet della gestione pubblica, nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI", sono pubblicati i nominativi dei pensionati per i quali non si è proceduto al pagamento per mancanza dei requisiti, con la relativa motivazione. Le sedi devono quindi notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione, indicando le ragioni del diniego.
Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti
Per i Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti la somma aggiuntiva varia in base all’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, secondo la Tabella A della legge n. 127/2007.
Il documento precisa che gli iscritti a tali fondi sono regolamentati come lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, in base all’art. 1 del D.P.R. n. 1420/1971, al d.lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, e alle norme dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Per la determinazione degli anni di anzianità contributiva si considerano i contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS, rapportati all’"anno contributivo ENPALS" in vigore e al gruppo o raggruppamento di appartenenza. Lo schema riportato distingue:
- decorrenza ante 1992: Gruppo 1 o A = 60; Gruppo 2 = 180;
- decorrenza dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997: Gruppo 1 = 120; Gruppo 2 = 260;
- decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi: Raggruppamento A = 120; Raggruppamento B = 260; Raggruppamento C = 312.
La contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo la disciplina dell’AGO del Fondo Lavoratori Dipendenti. In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, la somma aggiuntiva spettante è corrisposta agli aventi diritto per il medesimo periodo temporale spettante al dante causa, con liquidazione dell’ultimo mese secondo le regole dei ratei.
Il database viene aggiornato inserendo l’importo nella sezione "crediti e debiti" della maschera PNCTA1 mediante il codice CE78 con data ruolo 07/2015. L’importo è visibile al campo 19 della cedola di pagamento del mese di luglio 2015 della pensione interessata. Il codice è generato dalla variazione batch n. 705, denominata "somma aggiuntiva L. 127/2007".
Corresponsione ai soggetti non individuati a livello centrale
La somma aggiuntiva è stata attribuita in via generalizzata sulla mensilità di luglio 2016 ai soggetti risultati in possesso dei requisiti reddituali e con età pari o superiore a 64 anni al 31 luglio 2016.
Per chi perfeziona il requisito anagrafico dal 1° agosto 2016 in poi, la corresponsione è rinviata a una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2016.
I potenziali beneficiari delle gestioni private e di spettacolo e sport che non abbiano ricevuto l’attribuzione automatica possono presentare domanda online, se in possesso di PIN, oppure tramite patronato. I potenziali beneficiari delle gestioni pubbliche devono invece presentare domanda direttamente alla sede INPS.
Comunicazioni ai pensionati
Ai pensionati delle gestioni private e di spettacolo e sport ai quali la somma aggiuntiva è corrisposta viene inviata la consueta comunicazione. Inoltre, il pagamento è riportato nell’apposita voce del cedolino di luglio 2016.
Per i pensionati ex ENPALS la comunicazione della disposizione di pagamento è inserita nelle annotazioni del certificato di pensione.
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