Regolamento (UE) 2022/684
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione del 28 aprile 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti per quanto riguarda il galatto-oligosaccaride. Sulla base del parere scientifico dell'EFSA, amplia le condizioni d'uso del prodotto a nuove categorie alimentari e conferma specifici livelli massimi di impiego. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica le condizioni d'uso autorizzate del nuovo alimento "galatto-oligosaccaride" nell'elenco dell'Unione, estendendone l'impiego a dolciumi a base di latte, formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare, e aggiornando i livelli massimi per alcune categorie di alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell'Unione alimenti contenenti galatto-oligosaccaride, in quanto nuovo alimento autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e inserito nell'elenco dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare le categorie di alimenti elencate nell'allegato, inclusi integratori alimentari, prodotti lattiero-caseari, prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia, bevande, cereali, barrette e altri prodotti specificati. L'uso è consentito nei limiti dei livelli massimi indicati; per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, si applica il nuovo livello di 0,450 kg/kg. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica delle condizioni d'uso del galatto-oligosaccaride
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione modifica l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le condizioni d'uso del galatto-oligosaccaride. L'intervento è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente l'immissione sul mercato solo dei prodotti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama il fatto che il galatto-oligosaccaride è già incluso tra i nuovi alimenti autorizzati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Ricorda inoltre che una precedente modifica, introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/900, aveva già aumentato il tenore autorizzato negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia.
La nuova modifica deriva da una domanda presentata il 19 novembre 2019 da Dairy CREST Ltd, operante come Saputo Dairy UK, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha chiesto il parere dell'EFSA il 21 dicembre 2020; l'Autorità ha adottato il proprio parere il 14 settembre 2021, concludendo che l'estensione d'uso è sicura per i prodotti indicati e che il nuovo alimento, composto almeno per il 57 % da sostanza secca di galatto-oligosaccaride, lattosio e saccaridi correlati, può essere autorizzato.
Ambito delle nuove condizioni d'uso
L'allegato sostituito dal presente regolamento disciplina i livelli massimi di impiego del galatto-oligosaccaride in una serie di categorie alimentari. Tra le categorie già contemplate figurano, tra le altre, integratori alimentari, latte, bevande a base di latte, sostituti di un pasto per il controllo del peso, yogurt, dessert a base di latte, bevande a base di frutta ed energetiche, prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia, cereali, barrette, preparazioni a base di frutta e formule per lattanti e di proseguimento.
Estensione a nuove categorie e limiti quantitativi
La principale novità sostanziale consiste nell'estensione dell'uso ai dolciumi a base di latte, ai formaggi e ai formaggi fusi, al burro e ai grassi da spalmare. Per tali categorie sono fissati i seguenti livelli massimi nel prodotto finito:
- dolciumi a base di latte: 0,05 kg/kg;
- formaggi e formaggi fusi: 0,1 kg/kg;
- burro e grassi da spalmare: 0,1 kg/kg.
Per gli integratori alimentari, la tabella distingue tra il valore generale di 0,333 kg/kg e il valore di 0,450 kg/kg per quelli destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia; per quest'ultima ipotesi il testo precisa anche l'equivalenza a 5,4 g per porzione, con un massimo di tre porzioni al giorno e un limite giornaliero di 16,2 g.
Effetti giuridici e decorrenza
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2470 conformemente all'allegato del regolamento in esame. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata rilevanza per gli operatori che commercializzano alimenti contenenti galatto-oligosaccaride.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La voce relativa al galatto-oligosaccaride è sostituita con una nuova tabella di condizioni d'uso.
Estensione delle categorie alimentari autorizzate
L'allegato autorizza l'uso del galatto-oligosaccaride, oltre alle categorie già previste, anche in dolciumi a base di latte, formaggi e formaggi fusi, burro e grassi da spalmare. Sono confermati e/o aggiornati i livelli massimi per numerose altre categorie, tra cui integratori alimentari, latte e bevande a base di latte, yogurt, dessert, bevande a base di frutta ed energetiche, prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia, cereali, barrette e prodotti a base di frutta.
Limiti specifici per gli integratori alimentari
Per gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE il livello massimo resta pari a 0,333 kg/kg; per quelli destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il livello massimo è aumentato a 0,450 kg/kg, corrispondenti a 5,4 g per porzione, con massimo tre porzioni al giorno e un tetto di 16,2 g al giorno.
Base scientifica e autorizzativa
Il regolamento si fonda sulla domanda presentata da Dairy CREST Ltd (Saputo Dairy UK) il 19 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha consultato l'EFSA il 21 dicembre 2020; il parere scientifico del 14 settembre 2021 ha concluso per la sicurezza dell'estensione d'uso, ritenendo il nuovo alimento sicuro nella composizione indicata (almeno 57 % di sostanza secca di galatto-oligosaccaride, lattosio e saccaridi correlati).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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