Regolamento (UE) 2022/681
Regolamento (UE) 2022/681 del Consiglio del 28 aprile 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) 2022/109 per aggiornare le possibilità di pesca 2022 relative al merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. La modifica sostituisce il contingente provvisorio con un contingente definitivo dell’Unione, ripartito tra gli Stati membri secondo la decisione 87/277/CEE e con gli adeguamenti conseguenti al recesso del Regno Unito. Il regolamento prevede applicazione dal 1 gennaio 2022 e entrata in vigore immediata alla pubblicazione, giustificata dall’urgenza e dall’aumento delle possibilità di pesca.
Modifica per il 2022 del regolamento (UE) 2022/109, con aumento e ripartizione del contingente UE di merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e della divisione CIEM 2b.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che esercitano la pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Spitzbergen/Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Incide sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri per il 2022, con assegnazione dei contingenti a Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e un contingente condiviso per gli altri Stati membri. Non disciplina altre specie o altre zone, salvo le catture accessorie di eglefino collegate a tale contingente. Si applica retroattivamente dal 1 gennaio 2022 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del contingente UE di merluzzo bianco per il 2022
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2022/109, che disciplina per il 2022 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in talune acque non dell’Unione. La modifica è adottata dopo la conclusione delle discussioni con la Norvegia su un’intesa politica relativa alle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2, con l’obiettivo di sostituire il contingente provvisorio che scadeva a fine aprile 2022.
Ambito e finalità della modifica
La disciplina riguarda esclusivamente il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Svalbard/Spitzbergen e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Il regolamento aggiorna la ripartizione delle possibilità di pesca per il 2022 e tiene conto degli adeguamenti necessari a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Ripartizione delle quote
L’articolo 1 sostituisce la quarta tabella dell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109. La nuova tabella assegna il contingente complessivo dell’Unione pari a 19 636 tonnellate, distribuite tra i seguenti Stati membri:
- Germania: 4 028 tonnellate
- Spagna: 9 688 tonnellate
- Francia: 1 775 tonnellate
- Polonia: 1 829 tonnellate
- Portogallo: 2 019 tonnellate
- Altri Stati membri: 297 tonnellate
La ripartizione è effettuata conformemente alla decisione 87/277/CEE e alla quota spettante alla Polonia, con gli adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito. Per gli Stati membri diversi da Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo, le catture sono imputate a un contingente condiviso e comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).
Regime tecnico delle catture e deroghe
La tabella qualificata come TAC analitico stabilisce che non si applicano l’articolo 3 né l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Le note alla tabella precisano inoltre che l’assegnazione della quota nelle acque delle Svalbard e dell’Isola degli Orsi, nonché le catture accessorie di eglefino, non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
È previsto che le catture accessorie di eglefino possano raggiungere il 14 % per retata e che tali quantitativi siano aggiuntivi rispetto al contingente di merluzzo bianco.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto dal 1 gennaio 2022. Il considerando relativo all’urgenza chiarisce che l’applicazione retroattiva è giustificata dall’aumento delle possibilità di pesca e non lede i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore ittico e per i consulenti che assistono imprese di pesca e amministrazioni nazionali, il regolamento è rilevante perché:
- sostituisce il contingente provvisorio con una quota definitiva per il 2022;
- definisce la ripartizione nazionale delle possibilità di pesca;
- introduce un quadro immediatamente applicabile, con efficacia dal 1 gennaio 2022;
- conferma limiti tecnici sulle catture accessorie e richiami a regole internazionali applicabili nell’area delle Svalbard.
Disposizioni principali
Sostituzione della tabella sui TAC per il merluzzo bianco
L’articolo 1 sostituisce nell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la quarta tabella relativa al merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone CIEM 1 e 2b (COD/1/2B). Il nuovo contingente totale dell’Unione è fissato a 19 636 tonnellate, ripartite tra Germania (4 028), Spagna (9 688), Francia (1 775), Polonia (1 829), Portogallo (2 019) e altri Stati membri (297).
Regime dei TAC e deroghe tecniche
La tabella qualificata come TAC analitico precisa che non si applicano l’articolo 3 e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Il TAC complessivo è indicato come non pertinente nella tabella sostitutiva, mentre la ripartizione delle quote resta vincolata alle note di accompagnamento.
Catture accessorie di eglefino e limiti specifici
Le note prevedono che le catture accessorie di eglefino possano rappresentare fino al 14 % per retata e che tali quantitativi siano aggiuntivi rispetto al contingente di merluzzo bianco. È inoltre previsto che le catture accessorie non pregiudichino i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
Ripartizione tra Stati membri e quota condivisa
L’assegnazione avviene conformemente alla decisione 87/277/CEE e alla quota spettante alla Polonia, con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito. Per gli altri Stati membri, esclusi Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo, è previsto un contingente condiviso con catture comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il considerando chiarisce che l’applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento perché le possibilità di pesca sono aumentate.
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