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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/683

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/683 della Commissione del 27 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32022R0683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'intervento deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e serve a tenere conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci. La misura si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi e alle cauzioni per taluni prodotti dei settori uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti agricoli rientranti nei settori delle uova e del pollame e dell'ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, dell'applicazione dei dazi addizionali all'importazione previsti dal quadro normativo richiamato. La modifica concerne in particolare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e, nel caso concreto introdotto dal regolamento di esecuzione, un prodotto identificato dal codice NC 0207 14 10, di origine BR (Brasile).

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori uova e pollame e per l'ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/683 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. La modifica risponde al controllo periodico dei dati di mercato e alla necessità di riflettere le variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento è adottato sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina le modalità di applicazione del regime relativo ai dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi di riferimento; l'aggiornamento è reso necessario dai dati di mercato più recenti.

Ambito dell'intervento

L'intervento normativo non riscrive l'intero regime, ma sostituisce soltanto l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda un prodotto specifico individuato dal codice NC 0207 14 10, ossia i "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", di origine BR.

Valori aggiornati

Per il prodotto indicato, l'allegato fissa:

  • prezzo rappresentativo: 227,6 EUR/100 kg;
  • cauzione di cui all'articolo 3: 22 EUR/100 kg. Questi valori sono rilevanti per l'applicazione del meccanismo dei dazi addizionali all'importazione previsto dal regolamento di base.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione dell'esigenza espressamente richiamata nei considerando di applicare rapidamente la misura dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il testo è, inoltre, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione, aggiornando i valori dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione.

Prodotto interessato e valori fissati

Nell'allegato è indicato il codice NC 0207 14 10 relativo a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati" con prezzo rappresentativo pari a 227,6 EUR/100 kg e cauzione pari a 22 EUR/100 kg. L'origine indicata è BR, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internopolitica commercialedazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

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