Regolamento (UE) 2022/686
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/686 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1295 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina di approvazione del sulfoxaflor dopo la rivalutazione del rischio per le api e gli altri impollinatori. Alla luce delle conclusioni EFSA e della valutazione della Commissione, viene stabilito che possono essere autorizzati solo gli usi nelle serre permanenti. Il testo impone inoltre agli Stati membri di adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor entro termini determinati e fissa la scadenza massima di eventuali periodi di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione del sulfoxaflor, limitandone l’uso autorizzabile alle sole serre permanenti.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva sulfoxaflor e, di riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono autorizzati negli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295. Riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; prevede misure transitorie per revoche o modifiche delle autorizzazioni e un eventuale periodo di tolleranza, entrambi con scadenze precise. Restano esclusi, di fatto, gli usi all’esterno, che non possono più essere mantenuti sulla base dell’approvazione vigente.
Modifica delle condizioni di approvazione del sulfoxaflor
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/686 della Commissione interviene a seguito della rivalutazione scientifica del sulfoxaflor, sostanza attiva già approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 e iscritta nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è adeguare l’approvazione alla luce delle conclusioni dell’EFSA e della Commissione, che hanno evidenziato un rischio non escludibile per le api derivante dagli usi all’esterno.
Contesto valutativo e motivazione della restrizione
Il regolamento ricostruisce il percorso di conferma dei dati richiesti all’atto dell’approvazione iniziale: il richiedente ha trasmesso le informazioni supplementari nei termini, la Repubblica ceca ha valutato tali informazioni come Stato membro correlatore e l’EFSA ha pubblicato una relazione tecnica nel 2018 e conclusioni aggiornate nel 2020. Dalle valutazioni è emerso che il rischio per le api negli usi in serre permanenti è accettabile, mentre non è stato possibile concludere per un basso rischio dei bombi e delle api solitarie negli usi all’esterno. Su tale base la Commissione ha ritenuto necessario limitare l’approvazione ai soli usi in serre permanenti, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifiche normative introdotte
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295; l’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In entrambi i casi, la nuova disposizione specifica stabilisce che:
- possono essere autorizzati solo gli usi nelle serre permanenti;
- nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre considerare le conclusioni della relazione di esame sul sulfoxaflor, con riferimento alle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 29 maggio 2015 e aggiornata il 28 gennaio 2022;
- gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione quando i prodotti sono applicati in serra;
- le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Effetti sulle autorizzazioni nazionali e periodo di tolleranza
Il regolamento disciplina il passaggio alla nuova condizione di approvazione imponendo agli Stati membri di revocare o modificare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor entro il 19 novembre 2022. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, scadere entro il 19 maggio 2023.
Rapporti con il regime generale del regolamento (CE) n. 1107/2009
La Commissione precisa che, pur non ritenendo opportuno mantenere l’approvazione per gli usi all’esterno allo stato delle informazioni disponibili, il regolamento non impedisce al richiedente di presentare ulteriori dati per chiedere una modifica delle condizioni di approvazione, ai sensi degli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali informazioni dovranno essere esaminate entro un periodo ragionevole secondo il medesimo quadro normativo.
Entrata in vigore e portata pratica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore fitosanitario ciò comporta, in sostanza, il venir meno della possibilità di autorizzare usi all’esterno del sulfoxaflor e la necessità di adeguare tempestivamente le autorizzazioni nazionali e, se del caso, i relativi periodi di smaltimento o tolleranza.
Disposizioni principali
Restrizione delle condizioni di approvazione del sulfoxaflor
L’approvazione della sostanza attiva viene limitata: possono essere autorizzati solo gli usi nelle serre permanenti. La modifica incide sia sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 sia sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le disposizioni specifiche relative al sulfoxaflor.
Valutazione del rischio e criteri di autorizzazione
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul sulfoxaflor, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 maggio 2015 e aggiornata il 28 gennaio 2022. Va prestata particolare attenzione al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione negli impieghi in serra; le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare o modificare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sulfoxaflor entro il 19 novembre 2022.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere entro il 19 maggio 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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