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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/693

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

Normativa europea32022R0693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una sospensione temporanea e parziale dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, limitatamente ai titolari di passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015. La misura è adottata in ragione dei rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza interna connessi ai programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, ritenuti idonei a eludere il controllo UE sui visti. Il regolamento chiarisce inoltre che chi era già entrato nell’Unione prima della sua entrata in vigore può continuare a soggiornare e a uscire senza visto, con esclusione delle frontiere esterne temporanee. La durata dell’applicazione è limitata nel tempo, dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

Sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i titolari di passaporti ordinari di Vanuatu rilasciati dal 25 maggio 2015.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di Vanuatu titolari di passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, in relazione all’ingresso e al soggiorno nell’Unione europea. Incide sull’esenzione dal visto prevista dal regolamento (UE) 2018/1806 per soggiorni di breve durata e opera per il periodo di applicazione stabilito dal regolamento; non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee come definite dal regolamento (UE) n. 515/2014. Restano fuori dal suo ambito i titolari di passaporti non ricompresi nella categoria indicata dall’articolo 1 e i casi di ingresso precedente alla data di entrata in vigore, per i quali è previsto un regime transitorio di soggiorno senza visto.

Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione interviene sul regime di esenzione dal visto applicabile a Vanuatu nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1806. La misura è adottata alla luce delle preoccupazioni della Commissione circa i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, ritenuti incompatibili con gli obiettivi della politica comune dei visti e idonei a creare un rischio accresciuto per l’ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri.

Contesto e motivazione dell’intervento

Secondo i considerando, Vanuatu figurava già tra i paesi terzi i cui cittadini beneficiano dell’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tuttavia, i programmi di cittadinanza per investitori, attivi dal 25 maggio 2015, consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, con conseguente accesso all’UE senza visto.

La Commissione evidenzia diverse criticità:

  • assenza di requisiti di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu;
  • procedure gestite anche tramite agenzie esterne al paese, senza contatto diretto con le autorità;
  • mancanza di colloqui in presenza e difficoltà di verifica dell’attendibilità delle informazioni fornite;
  • tempi di trattamento molto brevi, non compatibili con adeguati controlli di sicurezza;
  • assenza di scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o di precedente residenza;
  • concessione della cittadinanza anche a persone oggetto di indagini penali o presenti nelle banche dati dell’Interpol;
  • percentuale di rigetto estremamente bassa, indicativa di controlli poco rigorosi;
  • possibilità di modifiche di nome/identità, che aggrava il rischio di sicurezza.

Base giuridica e logica della sospensione

La Commissione richiama l’articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, che le consente di adottare un atto di esecuzione quando dispone di informazioni concrete e affidabili circa un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri. In tale quadro, il regolamento afferma che la sospensione può durare nove mesi, ma nel caso di specie viene adottata una sospensione temporanea con applicazione dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

Ambito della sospensione

La misura non colpisce genericamente tutti i cittadini di Vanuatu, ma solo i titolari di passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015. La scelta di questa categoria è giustificata dal fatto che Vanuatu non distingue, nei propri passaporti, tra quelli rilasciati nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori e gli altri passaporti. La Commissione considera quindi necessaria una categoria sufficientemente ampia, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli avvocati e i professionisti che assistono clienti con cittadinanza di Vanuatu, il punto centrale è la verifica:

  • della data di rilascio del passaporto ordinario;
  • della data di ingresso nell’UE, se il soggetto si trovava già nel territorio dell’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • dell’eventuale attraversamento di frontiere esterne temporanee, per il quale la clausola transitoria non opera.

In sintesi, il regolamento produce una reintroduzione temporanea dell’obbligo di visto per una categoria determinata di passaporti di Vanuatu, lasciando però salva la posizione di chi avesse già fatto ingresso nell’Unione prima della sua entrata in vigore, entro i limiti indicati dal testo normativo.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento si coordina con:

  • il regolamento (UE) 2018/1806, che disciplina l’elenco dei paesi soggetti o esenti dall’obbligo di visto;
  • la decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, che aveva già disposto la sospensione parziale dell’accordo di esenzione dal visto tra UE e Vanuatu;
  • il regolamento (UE) n. 515/2014, richiamato per la nozione di frontiere esterne temporanee;
  • il regolamento (CE) n. 810/2009, citato nei considerando quale parametro della politica dei visti e delle verifiche caso per caso.

Applicazione territoriale e partecipazione degli Stati membri

Il testo precisa che il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Sono richiamate le particolarità della partecipazione di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, mentre l’Irlanda non partecipa all’atto e non è vincolata né soggetta alla sua applicazione. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Sospensione dell’esenzione dal visto

L’articolo 1 sospende temporaneamente l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 per i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu dal 25 maggio 2015. La sospensione è parziale e mira a colpire la categoria di passaporti collegata ai programmi di cittadinanza per investitori.

Regime transitorio per chi ha già fatto ingresso nell’UE

L’articolo 2 consente ai titolari dei passaporti rientranti nell’articolo 1, già entrati nell’UE prima della data di entrata in vigore del regolamento, di continuare a soggiornare nell’Unione e di uscirne senza visto. La previsione non si applica all’attraversamento delle frontiere esterne temporanee di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 515/2014, dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Durata dell’applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievistispazio schengenimmigrazionesicurezza internaordine pubblico

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